AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.124
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00124
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: Fiduciaria __________, __________ __________,
ritenuto
PROGETTO DI STRALCIO, POI SPEDITO IN UN'UNICA SENTENZA PER ENTRAMBI I FRATELLI __________, IN VERSIONE ABBREVIATA
in fatto ed in diritto
Dal 1988 i risultati della ditta segnano un regresso asseritamente a causa dell’aumento dei costi e della diminuzione dei prezzi.
Il 1° luglio 1990 è stata costituita la __________ & __________ __________, di cui sono azionisti oltre ai fratelli __________ e __________ __________, anche due ex dipendenti della società in nome collettivo F.lli __________ e il signor __________, giardiniere. La __________ & __________ __________ ha assunto dalla F.lli __________ tutta la parte relativa alla produzione delle piantine e dei fiori. La F.lli __________ continua invece l’attività nel campo della manutenzione stradale.
I fratelli __________ risultavano essere comproprietari di diversi beni immobili, segnatamente:
a __________: part. RFD n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (tutte vendute nell’aprile del 1988) in comproprietà in ragione di un mezzo;
a __________: part. RFD n. __________, __________ (venduta il 4 novembre 1994) e __________ in comproprietà in ragione di un mezzo
a __________: part. RFD n. __________ in comproprietà in ragione di un terzo tra __________ __________, __________ __________ e __________ __________;
a Pregassona: part. RFD n. __________, __________ e __________ in comproprietà in ragione di un mezzo.
I fratelli __________ erano inoltre comproprietari de
Dopo la costituzione della __________ & __________ __________ la part. N. __________, come pure parte della part. N. __________ di __________ sono state affittate dai fratelli __________ alla neocostituita società per una durata di quindici anni. Della natura e dell’uso di detti fondi verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Nel novembre del 1991 l’Ispettorato fiscale della Divisione cantonale delle contribuzioni effettuava una verifica fiscale presso la ditta F.lli __________ con lo scopo precipuo di determinate il profitto in capitale derivante dal trapasso nella sostanza provata dei terreni e delle aree utilizzate a scopo aziendale (cfr. Rapporto di verifica dell’ 8 gennaio 1996). A tale scopo l’Ispettorato fiscale si è avvalso della consulenza dell’Ufficio cantonale di stima, cui è stato conferito il compito di stimare il valore venale dei diversi elencati immobili sopra.
Gli Ispettori sono giunti alla conclusione che, sussistendo perfetta identità tra comproprietari e membri della società in nome collettivo ed essendo gli immobili adibiti prevalentemente a scopi aziendali, l’utile derivante dal loro trasferimento nella sfera privata andava imposto quale profitto in capitale. Secondo gli Ispettori, tale utile era imponibile anche per l’IFD, poiché la società in nome collettivo, benché non iscritta a Registro di commercio, sottostava, a loro avviso, all’obbligo di tenere la contabilità, rilevando testualmente:
“A nostro avviso dai seguenti indizi si può dedurre che l'obbligo di tenuta della contabilità esiste:
i contribuenti hanno una contabilità organica nella quale sono allibrati tutti gli immobili di loro proprietà
hanno diversi clienti per cui non si può parlare di pura produzione di ortaggi: accanto a questa esiste una struttura commerciale volta a vendere la produzione al miglior prezzo possibile
i contribuenti hanno beneficiato in sede di tassazione 1981/82 (verbale del 13-9-82) della facoltà di reinvestire il ricavato da una vendita di sostanza aziendale a __________ in altri fondi acquistati subito dopo; la possibilità di reinvestimento per I' IFD è possibile unicamente per le aziende aventi I'obbligo di tenere una contabilità”.
Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l’Ufficio di tassazione del 17 luglio 1995 esponeva a __________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'782.- di media annua per l’IC e di fr. 1'555'940.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di fr. 56'467.- per l’IC.
Il contribuente, assistito dalla Fiduciaria __________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, contestando in particolare per quanto concerne l’IFD l’obbligo della società in nome collettivo F.lli __________ di tenere la contabilità e quindi il conseguimento di un profitto in capitale in relazione al trasferimento degli immobili nella sfera della sostanza provata. Il reclamante contestava inoltre con riferimento all’IC l’inclusione dell’utile conseguito con la vendita del terreno di __________, già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare, come pure di quello relativo a immobili o a parti di immobili usati a esclusivi scopi provati.
In sede di reclamo, con decisione del 23 giugno 1997, successiva quindi alla verifica dell’Ispettorato fiscale, il reddito aziendale IC veniva rettificato in fr. 574'258.- di media annua e quello IFD in fr. 1'628'781.-. Per quanto concerne l’IC, l’UT stralciava dall’utile quello conseguito con la vendita di __________, perché già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare. Ribadiva invece che l’immobile di una società di persone è da considerare integralmente aziendale anche se fosse usato solo parzialmente a scopi aziendali. Per quanto concerne l’IFD, invece, l’UT riaffermava l’obbligo della F.lli __________ di tenere la contabilità.
Per quanto concerne il ricorso in materia di IFD, il ricorrente argomenta che, l'attività svolta ha carattere prettamente agricolo ed era intesa a sfruttare i terreni agricoli di sua proprietà con la piantagione di ortaggi e verdure varie, che venivano venduti ai centri di raccolta e due volte la settimana sul mercato cittadino. Dato il suo carattere agricolo, conclude il ricorrente su questo punto, l'azienda non era tenuta all'allestimento di una contabilità organica e quindi non sottostà all'imposizione dell'utile di liquidazione secondo l'art. 21 lett. d) DIFD.
Per quanto concerne invece l'IC e, in via subordinata anche l'IFD, il ricorrente sostiene che le part. n. , n. e n. __________ di __________ sono, in alcuni loro subalterni, di natura esclusivamente privata, segnatamente il subalterno Q della part. n. __________ (immobile d'appartamenti), il subalterno I della part. n. __________ (fabbricati con anche appartamenti affittati a privati), la part. n. __________ (abitazione privata).
Quanto poi alla richiesta di annullamento della tassazione IMVI del 21 gennaio 1994, come d'altronde è stato fatto in relazione alla successiva vendita dell'immobile di __________ effettuata il 20 gennaio 1995 in regime di TUI (tassazione sugli utili immobiliari).
In sede di udienza le parti si sono confermate nelle rispettive posizione. Il giudice delegato ha quindi invitato l'Autorità fiscale (Ispettorato) a produrre un rapporto che descriva l'attività svolta dalla ditta dei f.lli __________, che indichi per quanto possibile la stratificazione delle diverse entrate e che specifichi le modalità d'incasso delle vendite. Il giudice ha inoltre invitato l'Autorità fiscale a specificare l'attività svolta dal ricorrente sulle diverse particelle, rispettivamente sui loro subalterni (part. n. 615 subalterno I, part. n. 211 subalterno Q).
La Camera si è poi impegnata a sottoporre all'Autorità fiscale competente in materia di imposizione del maggior valore immobiliare la questione relativa alla tassazione IMVI relativa alla vendita di __________ e a richiedere, una volta ultimata l'istruttoria, il preavviso dell' Amministrazione federale delle contribuzioni in relazione all'imposizione dell'utile ai fini dell'IFD e, meglio, all'obbligo della ditta F.lli __________ di tenere la contabilità.
Infine l'UT si è impiegato a sottoporre al ricorrente il calcolo rettificato dell'utile di liquidazione.
5.2.
L'Autorità fiscale (Ispettorato), dando seguito a quanto stabilito in occasione dell'udienza, ha quindi rassegnato un rapporto aggiuntivo relativo all'attività della ditta F.lli __________, alla stratificazione delle sue entrate e alle modalità d'incasso. Ha inoltre sottoposto al ricorrente il calcolo rettificato dell'utile, sui quali il patrocinatore del ricorrente è rimasto silente.
5.3.
A sua volta, il giudice delegato ha invitato l'AFC a determinarsi sulla questione di diritto posta dal ricorso in materia di IFD.
Con osservazioni del 5 agosto 1998 la Divisione giuridica dell'AFC si è pronunciata nel senso che l'azienda dei ricorrente era astretta a tenere la contabilità.
In occasione della discussione finale del 17 settembre 1998 le parti, con il consenso del giudice, sono addivenute al seguente accordo:
Il mappale __________ di __________, adibito ad abitazione privata e separato dall'azienda, viene considerato di natura privata.
Tenuto conto dei costi di costruzione e di altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria e dell'udienza, l'utile assoggettato per IFD e per l'aliquota IC viene ridotto di fr. 600'000.--.
Vengono abbandonate tutte le altre contestazioni di principio.
L'IMVI soluta nel 1993 verrà considerata quale acconto sulle imposte dovute.
Questo accordo, raggiunto dopo prolungata istruttoria, merita conferma e fungerà da base per l'emissione di nuovi conteggi d'imposta da parte dell'autorità fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 6).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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