AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.118
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00118
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 21 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1965, ha conseguito il dottorato in __________ al __________ di __________ il __________ __________ 1994.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 29 marzo 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ aggiungeva al reddito dichiarato dal contribuente, consistente nell’indennità per perdita di guadagno di fr. 646.– in media annua, un ulteriore reddito d’altra fonte di fr. 24’000.–, per tener conto dell’aiuto ricevuto dai genitori per completare la propria formazione.
Con reclamo del 9 aprile 1996, il contribuente contestava la decisione citata, argomentando di non avere svolto alcuna attività lucrativa né fino al momento del conseguimento della laurea né in seguito, avendo seguito corsi di perfezionamento linguistico in __________ dal mese di aprile alla fine del 1994.
L'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 23 giugno 1997, nella quale osservava in particolare quanto segue:
«La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ha giudicato che l’aiuto dei genitori ai sensi dell’art. 277 del CC non può essere imposto al figlio quale reddito d’altra fonte anche se il figlio ha superato i 25 anni di età. Ciò a prescindere dal fatto che i genitori, a dipendenza di tale onere, non possono effettuare la deduzione per figli agli studi che fino al compimento del 25mo anni di età del figlio (art. 34 nLT). Occorre però che l’aiuto dei genitori trovi il suo fondamento nell’obbligo di mantenimento imposto dall’art. 277 CC.
«Il Tribunale federale, seguendo la dottrina, considera che in linea di principio la formazione universitaria si conclude con l’ottenimento della licenza e che una seconda licenza o il dottorato non sono coperti dall’obbligo di mantenimento dei genitori giusta l’art. 277 cpv. 2 CC (vedi sentenze CDT/TA no. 316/89 e n. 70/92).
«Pertanto, nel caso in esame, l’autorità di tassazione ritiene che l’aiuto ricevuto dal contribuente, da parte dei genitori, durante gli anni 1993 e 1994, debba essere imposto quale reddito d’altra fonte, nella misura stabilita in sede di tassazione (fr. 24’000.– di media annua)».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte. Osserva, in particolare, che, diversamente da quanto accade in Svizzera, in Italia la laurea si consegue solo dopo la discussione della tesi di dottorato, che è pertanto parte integrante della formazione.
3.1.
Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato (art. 15 cpvv. 1 e 2 LT; art. 16 cpvv. 1 e 2 LIFD).
Sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett. e LIFD).
3.2.
Secondo il Codice civile i genitori devono provvedere al mantenimento, all’educazione e alla formazione del figlio secondo le attitudini e le inclinazioni dello stesso (art. 276 cpv. 1 e 2 CCS). Tale onere, commisurato ai bisogni particolari, alla situazione sociale e alle possibilità economiche della famiglia, (art. 285 cpv. 1 e art. 302 CCS), cessa nella misura in cui si può ragionevolmente pretendere che il figlio sopperisca alle proprie necessità con il ricavo del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CCS) . L’onere si estingue anche alla maggior età del figlio, ma può sospingersi oltre questo limite se il figlio non ha ancora ultimato la formazione professionale ed è lecito esigere, dato l’insieme delle circostanze, che i genitori continuino ad assumersi il mantenimento per la durata di tale formazione (art. 277 CCS; cfr. inoltre DTF 111 II 410). Malgrado che l’obbligo di mantenimento dopo il raggiungimento della maggior età costituisca l’eccezione (cfr. Messaggio 5 giugno 1974 del Consiglio federale, in FF 1974 II 59; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a ediz., Berna 1994, p. 137; Stettler, L’obligation d’entretien des parents à l’égard des enfants majeurs, in Rivista di diritto tutorio 37/1982, p. 8; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in ZBJV 132/1996 p. 432; inoltre DTF 107 II 471, consid. 6c, 111 II 411 consid. 2a, 114 II 207 consid. 3a, 117 II 129 consid. 3b, 118 II 97 consid. 4a), i genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi, «per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze», fino al momento in cui la formazione professionale possa concludersi nel debito modo (art. 277 cpv. 2 CCS), a condizione che il figlio vi si dedichi coscienziosamente senza venir meno ai suoi doveri verso i genitori (cfr. DTF 111 II 413, consid. 2 p. 416 seg.; Forni, op. cit., p. 443 s.).
3.3.
Con il recente abbassamento della maggiore età da venti a diciotto anni, l’art. 277 cpv. 2 CC è stato modificato, sostituendo alla frase «se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione» la frase «se, raggiunta la maggiore età, non ha ancora una formazione appropriata». Il legislatore ha così voluto tener conto del fatto che, raggiungendo la maggiore età già a diciotto anni, facilmente il figlio non avrà ancora pianificato la propria formazione professionale, a tale momento. Ha allora stabilito che il mantenimento da parte dei genitori possa essere preteso indipendentemente dal fatto che il figlio abbia già iniziato la formazione (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione del CCS, del 17 febbraio 1993, in FF 1993 I p. 936).
3.4.
L’obbligo di mantenimento viene meno solo «nella misura in cui si possa pretendere dal figlio che vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CCS; DTF 111 II 412) e i suoi redditi possano essere impiegati dai genitori per il sostentamento, l’educazione e l’istruzione (art. 319 cpv. 1 CCS; DTF 111 II 412, loc. cit.). Il Tribunale federale ha precisato che, in linea di principio, è possibile pretendere da un genitore prestazioni per il mantenimento del figlio maggiorenne, che non ha terminato la propria formazione, solo se, dopo avere corrisposto le prestazioni in questione, gli rimanga ancora un reddito che eccede nella misura del 20% almeno il minimo vitale; eccezionalmente, se il mantenimento sia preteso solo per un breve lasso di tempo transitorio, si può esigere dal genitore una restrizione più severa (DTF 118 II 97; Breitschmid, Art. 277, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht - Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basilea/Francoforte 1996, p. 1459).
3.5.
Circa il requisito della formazione appropriata, si riferisce al conseguimento dell’obiettivo formativo pianificato e realistico. Se vi rientrino formazioni posteriori o complementari dipende dalle circostanze ma anche dal concreto percorso formativo (in DTF 107 II 465 ci si riferisce al caso di un ragazzo che, conclusa la formazione commerciale a 21 anni, si è iscritto ad una scuola alberghiera). Se il ragazzo era già entrato nella vita lavorativa, si dovrebbe però presumere che si tratti di una formazione ulteriore o di un cambio di professione, destinato ad essere finanziato dallo stesso giovane, a meno che l’attività lucrativa non avesse carattere di tirocinio (Breitschmid, op. cit., p. 1457, con riferimento a DTF 115 II 123). Conclusione della formazione significa di solito assunzione della responsabilità propria per l’ulteriore sforzo di perfezionamento. Ciò vale anche nel caso di un’interruzione della formazione dopo la maggiore età; se sia ammissibile un cambio di formazione, è una questione che deve essere decisa di caso in caso: si dovrebbe comunque distinguere fra errore nella definizione del piano di formazione, con relativi rischi connessi con la scelta della professione (legati per esempio alla congiuntura o alla salute) e semplice svogliatezza (Breitschmid, op. cit., p. 1457 s.).
Ora, il Tribunale federale, seguendo la dottrina, considera che in linea di principio la formazione universitaria si conclude con l’ottenimento della licenza, e che una seconda licenza o il dottorato non sono coperti dall’obbligo di mantenimento dei genitori giusta l’art. 277 cpv. 2 CCS. In due recenti sentenze ha precisato che l’ottenimento di una licenza universitaria svizzera basta per poter ammettere che il figlio ha ottenuto una formazione sufficiente (STF 25 aprile 1991, inedita), e che in particolare il mantenimento del figlio durante gli studi necessari per l’ottenimento di un diploma o di un dottorato posteriormente ad una licenza in psicologia non può essere posto a carico dei genitori (DTF 117 II 372; v. anche Forni, op. cit., p. 437 ss.; Hausheer/Spycher, Unterhalt der Eltern für ihre Kinder, in: Hausheer/Spycher [a cura di], Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, p. 341).
3.6.
Nello svolgimento della formazione, la giurisprudenza esige diligenza, impegno e buona volontà, in modo tale che la formazione possa concludersi in tempi normali (non necessariamente i più brevi). Un occasionale insuccesso non basta a rendere la durata della formazione sproporzionata, purché il figlio dimostri, dopo un certo tempo, un successo, in particolare con il superamento di esami e la consegna di lavori scritti richiestigli (DTF 117 II 129 consid. 3b). È stato così negato il diritto al mantenimento ad un figlio, che dopo la maturità, nell’arco di quattro anni, aveva intrapreso uno studio dopo l’altro in due facoltà, per poi iscriversi infine a corsi per corrispondenza e via radio di un’università straniera, senza peraltro sostenere un esame (DTF 114 II 207 consid. 3a; Forni, op. cit., p. 439 s.; Hausheer/Spycher, op. cit., p. 342).
3.7.
Coerentemente con i principi appena esposti, la Camera di diritto tributario ha precisato che l’aiuto dei genitori ai sensi del citato art. 277 CCS non può essere imposto al figlio quale reddito d’altra fonte anche se il figlio ha superato i 25 anni di età. Ciò a prescindere dal fatto che i genitori, a dipendenza di tale onere, non possano effettuare la deduzione per figli agli studi che sino al compimento del 25° anno di età del figlio. Occorre però che l’aiuto dei genitori trovi il suo fondamento nell’obbligo di mantenimento imposto dall’art. 277 CCS (cfr. in particolare CDT n. 70 del 22 aprile 1992, in RDAT II-1993 n. 7t).
Il ricorrente ha conseguito la laurea in architettura al __________ di __________ il 29 aprile 1994, all’età di ventinove anni. L’autorità fiscale ha negato che, nel periodo di computo determinante per la tassazione impugnata (anni 1993/94), i contributi ricevuti dai genitori, per il finanziamento degli studi, si fondassero ancora sull’art. 277 CC. Per far ciò, si è richiamata alla giurisprudenza relativa alla seconda laurea e al dottorato.
Il ricorrente contesta tale argomentazione rilevando, pertinentemente, che in Italia il dottorato non rappresenta un’appendice degli studi ma ne è parte integrante.
4.2.
Come detto, la giurisprudenza e la dottrina tengono distinti il problema della seconda formazione o del perfezionamento posteriore da quello della perdita di anni.
Nel presente caso, è indubbio che solo dopo la discussione della tesi di laurea il ricorrente abbia conseguito il diploma di __________ ed abbia in tal modo concluso la propria formazione. Non sono dunque pertinenti i riferimenti alla giurisprudenza relativa al conseguimento del dottorato dopo la laurea, in considerazione delle differenze esistenti fra il sistema svizzero e quello italiano.
Si tratta piuttosto di chiedersi se la frequenza del __________ all’età di ventotto e ventinove anni possa ancora considerarsi “normale”, nel senso dell’art. 277 cpv. 2 CC.
Ebbene, è evidente che il ricorrente avrebbe potuto terminare la propria formazione in tempi più brevi, essendo la durata degli studi di architettura compresa fra i cinque e i sei anni. Verosimilmente, il contribuente ha incontrato delle difficoltà tra la maturità e l’iscrizione al __________ di __________, ove è giunto solo nell’anno accademico 1987/88, quando già aveva ventidue anni. È anche vero che alcuni esami, probabilmente sostenuti presso un altro politecnico, gli sono stati convalidati ed egli si è iscritto al secondo anno. Dopodiché ha però sostenuto gli esami previsti dal piano di studio con estrema regolarità, superando l’ultimo il 3 marzo 1992. Nel periodo che qui interessa, egli stava dunque redigendo la tesi di laurea.
Sebbene, dunque, non abbia concluso la propria formazione con estrema rapidità, è comunque da sottolineare il conseguimento del risultato ambìto. Sapendo, cioè, che, nonostante un certo ritardo nello svolgimento degli studi, il ricorrente si è infine laureato, si può considerare che gli sforzi intrapresi negli anni degli studi __________ siano stati sorretti da una motivazione e da una certa serietà. Ciò permette di ritenere che fino alla fine degli studi di __________ il ricorrente beneficiasse del mantenimento dei genitori, conformemente a quanto previsto dall’art. 277 CC.
4.3.
Diverso è il discorso, per quanto attiene alla successiva iscrizione a corsi di lingua, nel Cantone prima e all’estero poi.
Gli stessi rientrano senz’altro nel campo del perfezionamento e non sono pertanto coperti dall’art. 277 CC.
4.4.
Ne consegue che il reddito d’altra fonte deve essere imposto per i soli mesi da aprile a dicembre 1994. Il reddito d’altra fonte del 1994 ammonta così a fr. 18’000.– ed il reddito imponibile in media annua si riduce a fr. 9’000.–.
Il ricorrente risulta pertanto esente dall’imposta sul reddito, in quanto l’imponibile è inferiore ai limiti di esenzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 1997 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 9’000.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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