AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.117
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00117
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 21 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 10 marzo 1997, l’Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati quelli provenienti dai fondi d’investimento, così calcolati:
Fondo d’investimento
reddito 1993
reddito 1994
__________ __________ __________ -__________ __________ Fund
5’565.––
__________ __________ __________ Fund __________
408.50
L’Ufficio di tassazione respingeva il gravame su questo punto, argomentando che il titolare di partecipazioni a fondi di investimento orientati alla crescita realizza gli utili non distribuiti all’atto della contabilizzazione, a seguito della quale acquisisce una pretesa giuridica. Ai redditi dichiarati dal contribuente era pertanto stato correttamente aggiunto il reddito delle 76 quote __________ __________ __________ -__________ __________ Fund al momento della contabilizzazione (31.12.1993) e delle 4 quote __________ __________ __________ Fund __________ pure a tale momento (30.6.1993).
Nelle sue osservazioni del 19 settembre 1997, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo il reddito dei titoli a fr. 3’422.– in media annua. La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze, da parte sua, propone di respingere il ricorso, sia in materia di IC sia in materia di IFD.
Delle argomentazioni contenute nelle prese di posizione delle autorità fiscali si dirà in seguito, in quanto necessario.
Il problema dell’imposizione degli utili non distribuiti dei fondi di investimento orientati alla crescita (“fondi di crescita”) è già stato affrontato da questa Camera (CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re G.R., in RDAT I-1996 n. 15t).
4.2.
I fondi di crescita (“Wertzuwachsfonds”) differiscono dai fondi di distribuzione (“Ausschüttungsfonds”) per il fatto che i relativi regolamenti prevedono che i redditi conseguiti non siano distribuiti ai partecipanti ma vengano immediatamente reinvestiti. In tal modo cresce il valore dei certificati di partecipazione. È solo in tempi recenti che, diffondendosi la costituzione da parte delle banche di simili forme di fondi di investimento, si è posto il problema delle modalità di imposizione dei redditi conseguiti dalla direzione del fondo. Alla richiesta di informazioni indirizzata da un importante istituto di credito nel 1986, l’AFC rispondeva che, non essendovi realizzazione, tali redditi non sono imponibili fintantoché il titolare ne rimanga proprietario. Tale decisione fu criticata dalle amministrazioni fiscali di diversi cantoni, che ritenevano che i redditi non distribuiti vengono fiscalmente realizzati dall’investitore al momento in cui vengono bonificati nel conteggio annuale del fondo di investimento (Stebler, Die Besteuerung der Erträge aus Anlagefonds, insbesondere aus Wertzuwachsfonds, in ASA 59 p. 283).
In seguito alle critiche, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fu indotta a riesaminare la questione ed emise la Circolare n. 2 del 23 novembre 1989, concernente l’imposizione «degli utili non distribuiti dei fondi di investimento orientati alla crescita (fondi di crescita)». In essa, l’autorità fiscale federale conclude che l’investitore acquista una pretesa giuridica precisa in base alla legge federale sui fondi di investimento e che pertanto vi è realizzazione ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Per l’art. 20 LFI, infatti, con il suo versamento il partecipante acquisisce verso la direzione del fondo il credito corrispondente alla quota sul patrimonio e sull’utile del fondo. Non avendo peraltro il fondo come tale personalità giuridica, i redditi sono attribuibili giuridicamente all’investitore nel momento in cui la direzione del fondo li realizza (Stebler, op. cit., p. 284). I redditi non distribuiti sono peraltro attribuibili all’investitore anche economicamente, in virtù della “soluzione fiduciaria” sostenuta dalla dottrina dominante (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 342 s., ma anche Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la legge sui fondi d’investimento, del 23 novembre 1965, in FF 1965, vol. III; p. 295).
4.3.
La Circolare n. 2 del 23 novembre 1989 non è applicata da tutti i cantoni ai fini dell’imposta cantonale sul reddito, per il fatto che pone seri interrogativi in relazione all’attuazione pratica, mancando in particolare la garanzia costituita dal prelievo dell’imposta preventiva, che neppure sarebbe possibile in relazione a redditi non distribuiti (cfr. per esempio Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 254).
4.4.
La Circolare in questione non si pronuncia sulla questione se i redditi non distribuiti provenienti da fondi di crescita di diritto estero siano imponibili agli investitori svizzeri (Stebler, op. cit., p. 288). In dottrina non si è mancato di sottolineare le difficoltà cui si andrebbe incontro, in caso di risposta affermativa, dovendosi di volta in volta verificare se il fondo in questione da un lato procede o meno alla tesaurizzazione e dall’altro presenta o meno una personalità giuridica propria (Fuglister, Eidgenössische Steuerverwaltung und Schweizerische Bankiervereinigung: Fruchtbares Spannungsfeld, in ASA 59 p. 111).
__________ __________, collaboratore scientifico della Divisione principale dell’imposta federale diretta dell’AFC, nel suo già citato articolo pubblicato nel novembre 1990 (Stebler, op. cit., p. 288), sostiene che l’AFC ha successivamente dato una risposta al quesito riguardante l’imponibilità dei redditi provenienti dai fondi esteri. Sarebbero pertanto imponibili agli investitori svizzeri i redditi non distribuiti, qualora i fondi di investimento stranieri corrispondano nella loro organizzazione ai fondi del diritto svizzero. In particolare, essi non dovrebbero avere personalità giuridica propria; in caso contrario, i redditi non distribuiti non sarebbero imponibili. L’investitore dovrebbe, in quest’ultimo caso, essere trattato come l’azionista di una società che tesaurizza i propri utili. __________ propone quindi un paio di esempi di fondi di investimento i cui redditi sfuggirebbero all’imposizione presso gli investitori svizzeri: le SICAV (Sociétés d’investissement à capital variable) del diritto francese e i Ro-fonds olandesi.
4.5.
A partire dal periodo fiscale 1995/96, ai fini dell’imposta federale diretta sono imponibili anche i redditi dei fondi lussemburghesi SICAV e per le quote di analoghi fondi d’investimento stranieri (Circolare n. 10 del 6 maggio 1994 dell’AFC; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 87 s.). Nella categoria delle SICAV rientrano società che presentano la forma di una società per azioni del diritto lussemburghese, ed in base all’art. 25 della Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif sottostanno anche alle disposizioni generali sulle società per azioni, nella misura in cui la legge sui fondi d’investimento non preveda qualcosa di diverso.
Tale soluzione è criticata in dottrina da chi ritiene che, essendo le SICAV persone giuridiche straniere, assimilabili, in virtù dell’art. 49 cpv. 3 legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), alle società anonime del diritto svizzero piuttosto che ai fondi di investimento, i loro utili tesaurizzati dovrebbero essere imponibili all’azionista, mediante l’imposta sul reddito o sull’utile, solo al momento della distribuzione (Hess, SICAV-Tesaurierungsfonds: Kritische Würdigung einer Praxisänderung der Eidgenössischen Steuerverwaltung, in RF 49/1994, p. 234 ss., in particolare p. 246; Hess/Sigg, Besteuerung der Anlagefonds und deren Anteilsinhaber in der Schweiz – Eine Darstellung der wesentlichen steuerrechtlichen Probleme, in ST 1997 pp. 83-98, in particolare p. 92).
Nel caso in esame, si deve anzitutto distinguere fra il reddito che i fondi di investimento contabilizzano alla data fissata dai rispettivi regolamenti, anche se poi non li distribuiscono ma li tesaurizzano, ed i redditi che i titolari delle quote realizzano al momento in cui vendono le proprie partecipazioni. Questa distinzione è importante, poiché permette di contrastare le argomentazioni su cui si fondava il reclamo inoltrato all’autorità di tassazione, nel quale il ricorrente aveva opposto al calcolo del “reddito” effettuato dall’Ufficio di tassazione un proprio calcolo del “reddito” dal quale risultava una perdita.
Ora, mentre l’autorità fiscale ha solo calcolato il “reddito” derivante dalla contabilizzazione dei redditi tesaurizzati da parte del fondo di investimento, il contribuente ha invece intrapreso un calcolo in base ai “redditi” conseguiti al momento della vendita delle proprie quote di partecipazione. Ovvio, quindi, che le conclusioni non coincidano.
5.2.
Si tratta poi di qualificare i fondi di investimento dei quali il ricorrente ha acquistato le partecipazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’AFC, nelle sue osservazioni del 19 settembre 1997, i fondi in questione rientrano fra quelli lussemburghesi e più precisamente fra quelli gestiti da una società anonima del diritto lussemburghese.
5.3.
Ne consegue che, per l’imposta federale diretta, sarebbe applicabile alla fattispecie la Circolare n. 10 del 6 maggio 1994, concernente i «redditi dei fondi lussemburghesi SICAV». Sennonché, tale circolare è applicabile, secondo la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni, solo per i redditi che i fondi di investimento lussemburghesi o ad essi analoghi hanno tesaurizzato nel corso del 1994.
Per quanto concerne invece «i proventi della sostanza che i fondi di crescita stranieri hanno trattenuto nel 1993 non saranno inclusi nell’imposizione del reddito imponibile»; l’AFC giustifica questa scelta con la «mancanza di chiarezza che la situazione giuridica presentava finora riguardo all’imposizione di simili redditi provenienti da fondi stranieri».
Pertanto, il reddito di cui avrebbe beneficiato il ricorrente, che è stato conseguito, secondo i criteri adottati dall’AFC, nel corso del 1993 (il 30 giugno 1993 per le quote del __________ __________ __________ Fund e il 31 dicembre 1993 per quelle del __________ __________ __________ -__________ __________ Fund), non è soggetto all’imposta federale diretta.
Un’analoga soluzione si giustifica pure per l’imposta cantonale, data l’affinità della base legale.
5.4.
Per quanto attiene alla vendita delle quote di cui il ricorrente era proprietario, il relativo ricavo deve essere qualificato come utile in capitale e sfugge pertanto all’imposta sul reddito sia per la Confederazione sia per il Cantone (cfr. Hess/Sigg, op. cit., p. 93).
Gli utili (e le perdite) che il ricorrente sostiene di avere avuto, in occasione della vendita delle quote dei fondi citati, sono pertanto irrilevanti fiscalmente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 1997 è riformata nel senso che è stralciato il reddito proveniente dai fondi di investimento.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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