AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.115
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00115
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 luglio 1997
in materia di: IC 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________ sono stati illimitatamente assoggettati all’imposta nel Canton Ticino dal 22 luglio 1994 al 30 settembre 1995;
che, con decisioni del 12 e del 19 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava loro le tassazioni IC 1993/94 e IC/IFD 1995/96, la prima per il periodo di assoggettamento dal 22 luglio al 31 dicembre 1994 e la seconda fino al 30 settembre 1995 (per tutto il periodo fiscale per l’IFD);
che, in entrambe le tassazioni, il reddito per l’IC era commisurato alla somma dei redditi da lavoro conseguiti da agosto a dicembre 1994, riportata a dodici mesi, pari dunque a fr. 63’979.– in media annua;
che, con reclami del 19 febbraio 1997, i contribuenti impugnavano le suddette decisioni, argomentando di non essere in grado di pagare alcun debito fiscale, in seguito al fallimento dichiarato l’11 dicembre 1995;
che, con scritto del 9 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione chiedeva loro di inviare i certificati di salario per i primi nove mesi del 1995 e di documentare gli interessi passivi versati negli anni 1993 e 1994, avvertendoli che, in caso di inosservanza dell’invito, i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili;
che, non avendo ricevuto alcuna risposta dai contribuenti, con decisioni del 16 e del 23 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione respingeva i reclami in materia di IC, mentre modificava la tassazione IFD 1995/96, riducendo il reddito imponibile a fr. 33’731.– in media annua;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano la tassazione IC 1993/94, adducendo nuovamente di essere stati dichiarati falliti e di non essere in grado tuttora di far fronte al pagamento di debiti fiscali, come attestato anche da una decisione del Tribunale di __________ __________, con cui si constata che il signor __________ non è ritornato a miglior fortuna;
che i ricorrenti non contestano in alcun modo la commisurazione del reddito e della sostanza imponibili, né il calcolo dell’imposta né i presupposti dell’assoggettamento, così come non li avevano contestati neppure con il reclamo all’autorità fiscale;
che, d’altronde, tali aspetti della tassazione appaiono ineccepibili, anche in considerazione della scarsa collaborazione offerta dai contribuenti in sede di tassazione, prima, e di decisione su reclamo, quindi;
che l’unico argomento su cui si fonda il ricorso concerne il fallimento del signor __________, pronunciato in data 11 dicembre 1995 dal Presidente del Tribunale circondariale di __________, Comune in cui il ricorrente era allora domiciliato;
che, infatti, dalla decisione allegata al ricorso si evince che il giudice civile ha accolto la domanda di autofallimento inoltrata dal signor __________ __________, per insolvenza;
che, dall’ulteriore decisione del 22 maggio 1997, risulta che il Presidente del Tribunale circondariale di __________ __________ ha accolto un’opposizione interposta dal signor __________ contro un precetto esecutivo intimatogli il 20 marzo 1997, su domanda di un’assicurazione, poiché il giudice ha riconosciuto che verosimilmente il debitore non era ritornato a miglior fortuna, secondo l’art. 265a cpv. 2 LEF;
che, tuttavia, non si vede come le suddette decisioni possano modificare le tassazioni impugnate;
che è vero, come asseriscono i ricorrenti, che i debiti fiscali ticinesi rientrano nella massa fallimentare, essendo sorti prima della dichiarazione di fallimento, e che, di conseguenza, spettava alle autorità ticinesi di insinuarli nel fallimento (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), tanto più che i debiti d’imposta scadono in ogni caso alla data dell’apertura del fallimento a carico del contribuente (art. 240 cpv. 5 lett. d LT);
che, peraltro, non risulta che lo Stato del Canton Ticino abbia insinuato i crediti in questione nel fallimento del ricorrente, del quale verosimilmente non era neppure a conoscenza;
che, di conseguenza, neppure le decisioni sono state notificate all’Ufficio dei fallimenti di __________, che era incaricato della procedura fallimentare;
che, da informazioni assunte dalla Camera di diritto tributario presso l’Ufficio dei fallimenti di __________ risulta che il fallimento, apertosi con la decisione dell’11 dicembre 1995, si è chiuso il 4 aprile 1996, dopo liquidazione sommaria;
che, di fronte a tale circostanza, neppure si pone il problema di un eventuale coinvolgimento dell’Ufficio dei fallimenti nella procedura di ricorso, a tutela degli interessi dei creditori, nel rispetto del principio per cui sono nulli, nei confronti dei creditori, gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 204 cpv. 1 LEF; cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ediz., Berna 1997, p. 329);
che da tale principio discenderebbe infatti la conseguenza che, se il contribuente fallisce, la legittimazione ad impugnare la tassazione passa all’amministrazione del fallimento (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 9 ad art. 99 DIFD, p. 221);
che, accertata in tal modo la legittimazione a ricorrere dei coniugi __________, nulla si oppone ad una conferma della decisione impugnata, non essendo evidentemente pertinente la domanda dei ricorrenti di rinunciare all’incasso del credito fiscale;
che spetterà, infatti, all’Ufficio di esazione della Divisione delle contribuzioni l’incasso delle imposte e l’eventuale apertura di procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti;
che il ricorso si rivela pertanto infondato e deve essere respinto;
che, data la situazione finanziaria dei ricorrenti, si prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese nè tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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