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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.114
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00114
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 luglio 1997
in materia di: IC 95/96 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: Prof. Dr. __________. , __________ __________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che la signora __________ , domiciliata a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;
che, nella decisione su reclamo relativa alla tassazione IC 1995/96 (periodo di assoggettamento dal 15 aprile 1995 al 31 dicembre 1996), l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha commisurato la sostanza imponibile in fr. 106’329.– (pari alla differenza tra il valore di stima e i debiti privati) e il reddito imponibile in fr. 5’018.– in media annua (pari alla differenza fra il valore locativo dell’appartamento di sua proprietà e le deduzioni relative alla sostanza immobiliare);
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il calcolo del reddito imponibile effettuato dall’autorità di tassazione, lamentando una doppia imposizione, in base al riparto intercantonale redatto dall’autorità fiscale del Cantone di domicilio;
che, nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 LT);
che il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti);
che, in particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile;
che gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e riferimenti);
che, quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone;
che, in un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.);
che, quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p. 240);
che, in base alla tassazione impugnata ed al riparto intercantonale allestito dal cantone di domicilio, la situazione della ricorrente è la seguente:
Cant. __________
Cant. __________
Totale
reddito della sostanza
6’750
29’098
22’348
interessi passivi
22’094
ripartizione proporzionale
1’757
20’337
22’094
che, poiché da tale ripartizione risulta un eccesso di interessi passivi a carico del reddito della sostanza imposto nel Canton __________, trova applicazione la seconda regola ricavata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui il Canton Ticino dispone ancora di reddito netto della sostanza e cioè per un ammontare di fr. 4’993.– (pari alla differenza tra fr. 6’750.– e fr. 1’757.–);
che al Canton Ticino possono pertanto essere attribuiti ulteriori fr. 4’993.– di deduzioni per interessi passivi, mentre l’ulteriore eccedenza dovrà essere sopportata, infine, dal Cantone di domicilio;
che il ricorso deve di conseguenza essere accolto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 1997 è riformata nel senso che, oltre agli interessi passivi proporzionali per fr. 1’757.–, sono dedotti ulteriori interessi passivi per fr. 4’993.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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