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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.113
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00113
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 97/98 int.
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, vedova, è pensionata dal 1990 ma continua l’attività, a tempo parziale, presso le __________ __________ __________ __________ di __________;
che, con istanza del 12 marzo 1997, inoltrata unitamente alla dichiarazione fiscale 1997/98, la contribuente domandava una tassazione intermedia, adducendo che con il mese di gennaio del 1997 aveva ridotto l’attività al 50% e pertanto anche il reddito mensile sarebbe diminuito a fr. 1’400.–;
che, con decisione del 13 maggio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ respingeva l’istanza in questione, argomentando che la riduzione dell’attività lucrativa non rientra tra i presupposti della tassazione intermedia;
che la contribuente impugnava la decisione, con reclamo del 7 giugno 1997, osservando di essere costretta a lavorare, dopo il pensionamento, a causa dell’insufficienza delle rendite dell’ AVS e dell’INPS, con cui dovrebbe sostentarsi in mancanza del reddito da lavoro;
che l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con decisione dell’11 giugno 1997, ribadendo gli argomenti già contenuti nella propria prima decisione ed aggiungendo che la nuova legge tributaria ha stralciato dal 1995 il motivo di tassazione intermedia costituito dalla modificazione dell’attività lucrativa dipendente nella misura del 50%;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la domanda di intermedia, ritenendo di aver subìto un mutamento duraturo ed essenziale delle basi dell’attività lucrativa in seguito a cambiamento di professione;
che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
che, all'inizio dell'assoggettamento, il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994);
che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);
che, per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994);
che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994);
che è immediatamente evidente come, nella fattispecie, non possa parlarsi di mutamento di professione, come invece sostiene la ricorrente, ma tutt’al più di riduzione dell’attività lucrativa;
che, infatti, dalle dichiarazioni del datore di lavoro, prodotte dalla ricorrente, risulta che quest’ultima lavora quale segretaria, non diversamente da quanto avveniva in precedenza;
che il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.), ed ha altresì aggiunto che semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126);
che, analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituisce, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.);
che, del resto, il Tribunale federale ha ancora recentemente confermato che la diminuzione del reddito da attività lucrativa non rientra tra i motivi di tassazione intermedia e non permette di ottenere una simile tassazione (cfr. STF del 27 novembre 1996 in re A.O., con riferimento a DTF 115 Ib 8 consid. 2 e a Masshardt/Tatti, Commentario dell'imposta federale diretta, n. 4 all'art. 96);
che si deve inoltre osservare che la situazione di fatto, esposta dalla ricorrente, non pare del tutto chiara;
che, infatti, dagli atti risulta che già nel 1992 la contribuente aveva chiesto, senza ottenerla, una tassazione intermedia, adducendo, anche allora, di avere ridotto l’attività al 50%;
che pertanto, piuttosto che di un mutamento di professione, nel caso della ricorrente, sembra potersi parlare di una progressiva riduzione dell’attività, dopo il raggiungimento dell’età della pensione;
che, di fronte ad una situazione come quella descritta, la contribuente avrebbe avuto interesse, dal punto di vista fiscale, a cessare l’attività lucrativa già nel 1992, in occasione della prima riduzione di salario, poiché, in tal caso, avrebbe beneficiato di una tassazione intermedia molto vantaggiosa;
che, invece, continuando a ridurre il grado di impiego fino alla totale cessazione, si assume gli effetti del sistema praenumerando, che è sempre “in ritardo” di due anni, ed anche nel momento in cui cesserà del tutto l’attività gli effetti benefici della tassazione intermedia saranno alquanto ridotti;
che, pur manifestando la massima comprensione per le ragioni che spingono la ricorrente a proseguire l’attività lucrativa nonostante il raggiungimento dell’età pensionabile, questa Camera non può che confermare la decisione impugnata;
che, per quanto concerne la richiesta dilazione di pagamento, la ricorrente è invitata a rivolgersi all’autorità di riscossione, cioè all’Ufficio esazione e condoni di __________, per le imposte cantonale e federale, ed al Municipio, per le imposte comunali;
che, eccezionalmente, la Camera rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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