AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1997.110
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00110 80.97.00111
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 89/90 e 91/92
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: dott. __________. __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'indivisa __________ -__________ era infatti proprietaria di un immobile (mapp. N. __________), situato nel centro di __________, che si trovava in un deplorevole stato di fatiscenza dovuta alla mancata esecuzione, nel corso di parecchi anni, dei normali lavori di manutenzione. Scartata per i vincoli posti dal Piano regolatore di __________ la possibilità di demolire l'immobile, lo stesso è stato sottoposto, a dire dei proprietari, a una "manutenzione globale", che ha comportato la sostituzione delle infrastrutture fatiscenti, il rinforzo delle strutture pericolose e la realizzazione di vani aggiuntivi nel sottosuolo. L'immobile è così stato rimesso a nuovo con significative modifiche interne, come è d'altronde noto a tutti coloro che conoscono il centro di __________. I lavori hanno consentito di ampliare la disponibilità occupazionale dello stabile e di rendere agibili ampie superfici di sfruttamento, precedentemente inutilizzabili per l'avanzato stato di vetustà dell'immobile, aumentandone così significativamente anche la redditività.
Secondo l'UT di __________ né i pretesi lavori di manutenzione né le misure di risparmio energetico non possono essere prese in considerazione, poiché i lavori effettuati sul mapp. N. __________ sarebbero assimilabili a una nuova costruzione (cfr. motivazione delle decisioni su reclamo del 16 e del 23 giugno 1997).
Invocano inoltre la lesione della parità di trattamento, poiché il fatto di procedere a opere di manutenzione e di miglioria dopo sessant’anni precluderebbe - secondo la tesi del fisco ticinese a differenza di quella del fisco argoviese, quando gli interventi vengono effettuati a scadenze ventennali - la possibilità di ottenere la deduzione delle spese di manutenzione.
Negano in seguito che l'aumento considerevole del valore di stima e del reddito immobiliare consentano di negare la deducibilità delle spese di manutenzione e di risparmio energetico (RDAT II/96, 17 t).
Sottolineano in seguito l'obbligo di mantenere la struttura portante secondo i regolamenti edilizi del Comune di Lugano: mantenimento delle caratteristiche strutturali esterne dell'edificio, mantenimento della superficie abitativa con possibilità di ampliamento limitata ai locali tecnici.
Rilevano inoltre che le spese per il risparmio energetico vanno riconosciute anche in caso di interventi effettuati subito dopo l'acquisto dell'immobile (RDAT I/1996, 8t; StR 3/95), con la conseguenza che esse devono essere ammesse addirittura anche nel caso di un immobile costruito a nuovo. Devono comunque essere pacificamente dedotte le spese per il risparmio energetico concernenti la struttura portante esistente.
Lamentano infine le incertezze dell'UT di __________, che, dopo aver chiesto un parere tecnico sulla natura degli interventi effettuati, avrebbe proposto una deduzione complessiva per spese energetiche di fr. 300'000.--, non accettata dai ricorrenti.
Quanto all'entità dei costi, essi ammontano a fr. 1'363'143.- nel 1989 e a fr. 2'109'211.- nel 1990 e vanno dedotti nella partita fiscale dei ricorrenti proporzionalmente alla loro quota di partecipazione all'indivisa.
Passano poi partitamente in rassegna le norme e le direttive amministrative, distinguendo segnatamente tra spese d'isolazione degli edifici e spese per altri impianti destinati al risparmio energetico.
Si diffondono in seguito sulla normativa concernente la deduzione per spese di manutenzione, distinguendo tra spese relative a un immobile di recente acquisto e un immobile di proprietà del contribuente da almeno cinque anni.
Espongono infine la normativa del Comune di __________ a tutela del centro storico e la sua influenza sulle spese di manutenzione.
Dello sviluppo degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
In occasione dell’udienza del 28 ottobre 1997 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
3.1. In generale
La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).
3.2. Spese di manutenzione
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
3.3. Spese per il risparmio energetico
Nel 1978, vigente il Decreto sull’imposta federale diretta (DIFD), l’AFC ha emanato una circolare concernente le misure fiscali che permettono di promuovere i risparmi di energia (Circolare del 17 agosto 1978). Lo scopo era di favorire un’interpretazione estensiva della nozione di spese di manutenzione, fino a farvi rientrare costi che a rigore sarebbero qualificabili spese di miglioria.
Con l’entrata in vigore della nuova legge, la LIFD, le suddette agevolazioni si fondano ora su di un’apposita base legale: “il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione” (art. 32 cpv. 2 seconda frase LIFD; cfr. anche l’art. 32 cpv. 2 seconda frase LT, che rinvia espressamente alla disciplina prevista dalla legge federale).
4.1.
È di tutta evidenza che la questione relativa alla deduzione dei costi di manutenzione di un immobile (e la loro distinzione dai costi delle opere di miglioria) non si può porre se non in relazione a immobili esistenti.
Nel presente caso, l’entità dei lavori effettuati dall’indivisa, di cui fanno parte i ricorrenti, sul mapp. N. __________ RFD di __________, pone innanzitutto il problema della qualifica dei lavori effettuati e, meglio, se siano da assimilare per importanza e ampiezza a una nuova costruzione o se, invece, rientrino ancora nel quadro di un riattamento (ammodernamento) dell’immobile.
Nell’evenienza in cui l’entità dei lavori configuri una situazione assimilabile a una nuova costruzione, in via subordinata ci si dovrà chiedere, sulla scorta degli argomenti sviluppati nel ricorso:
se i costi per misure di risparmio energetico debbano comunque essere dedotti dal reddito anche nel caso di nuove costruzioni; e
in quale misura possano e debbano essere considerati costi di manutenzione gli interventi relativi alle parti superstiti dell’immobile preesistente.
4.2.
Dottrina e giurisprudenza in materia edilizia hanno sviscerato i criteri distintivi delle singole attività edificatorie, segnatamente la distinzione tra ricostruzione, trasformazione e rinnovazione (cfr. Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, p. 331 ss., n. 642 ss.; Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, Aarau 1885, p. 366 s.).
Ricostruzione significa non solo costruire un’opera al posto di una demolita o distrutta da eventi naturali, ma anche sostituire elementi principali di un’opera esistenti con altri elementi simili, lasciando sussistere soltanto alcune parti secondarie dell’opera preesistente, ad esempio soltanto i muri perimetrali , nel rispetto del volume, della destinazione e dell’ubicazione dell’edificio demolito (Scolari, op. cit., n. 643 con riferimenti).
Trasformazione, invece, è nozione che richiede una ulteriore precisazione. Essa è sostanziale, importante, quando viene alterata la fisionomia originaria della costruzione, come quando sono modificate le caratteristiche volumetriche (sia formali che qualitative), la superficie dei piani, l’aspetto esterno e la destinazione d’uso di un edificio (Scolari, op. cit., n. 645 con riferimenti; RDAT 1991-I n. 44/I). Per contro, la trasformazione parziale è di secondaria importanza, accessoria, ha cioè un carattere limitato, qualitativamente e quantitativamente contenuto. Devono rimanere sostanzialmente immutati il volume, l’aspetto e la destinazione dell’opera edilizia, ossia conservare la precedente identità (Scolari, op. cit., n. 646 con riferimenti; inoltre RDAT 1985, n. 87; RDAT 1993-I n. 79/I; DTF 115 Ib 317, consid. 3a; inoltre Ämisegger, Introduction à la loi fédérale sur l’aménagement du territorire, p. 108 s.). Essa non deve eccedere certi limiti. A tal fine, il diritto federale in materia di protezione delle acque conosceva la “regola del quarto” (Scolari, loc. cit.)
Ci si trova invece in presenza di lavori di rinnovazione (riattamento) quando i lavori di manutenzione, riparazione e ammodernamento lasciano intatto il volume, l’aspetto esteriore e la destinazione dell’immobile. Gli interventi riguardano in sostanza il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e, inoltre, l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, come pure l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio (Scolari, op. cit., n. 651).
Qualora risultasse problematico distinguere tra ricostruzione e trasformazione, rispettivamente tra trasformazione e rinnovazione ci si potrà fondare sul raffronto tra il valore intrinseco esistente e il valore aggiunto, vale a dire il costo dei lavori previsti (Scolari, op. cit., n. 652).
4.3.
Questa digressione nel diritto edilizio, con l’ausilio della più recente dottrina, consente di trarre alcune conclusioni fondamentali nel campo del diritto fiscale.
La ricostruzione di un immobile deve essere assimilata, come nel diritto edilizio, in tutto e per tutto a una nuova costruzione, cosicché - con riserva di quanto verrà detto in seguito per le misure di risparmio energetico - non possono entrare in alcun modo in considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti e quindi deducibili dal reddito della persona fisica, risp. dall’utile della persona giuridica. Non ne va diversamente, in linea di principio, nel caso di trasformazione sostanziale. Per contro, in caso di trasformazione soltanto parziale e, a maggior ragione, di rinnovazione occorrerà procedere a un esame analitico per distinguere gli interventi che hanno carattere di manutenzione da quelli che invece costituiscono delle vere e proprie migliorie.
4.4.
Queste conclusioni di principio si giustificano, a maggior ragione, se si considerano le esigenze di praticabilità del diritto. L’autorità fiscale non deve soltanto stabilire nell’ambito dell’imposta ordinaria sul reddito l’ammontare delle deduzioni relative al reddito della sostanza, ma deve anche determinare, nell’ambito dell’imposizione degli utili immobiliari, l’utile imponibile. Occorre quindi che essa possa far capo, per quanto possibile, a criteri giuridici certi, di semplice applicazione, ma anche autonomi, cioè sottratti all’interesse immediato delle parti. Considerare che in una ricostruzione possano annidarsi spese di manutenzione condurrebbe all’assurdo che, in caso di vendita dell’immobile, l’alienante non avrebbe la possibilità di dedurre integralmente il costo dell’investimento (cfr. art. 129 LT 1994; art. 9 LIMVI), ma unicamente il costo dell’investimento “depurato” dal costo di presunti (ex lege) lavori di manutenzione. Il che consentirebbe, secondo criteri largamente soggettivi, di aprire la porta alla ripartizione del guadagno tra imposta speciale (di carattere reale) sull’utile immobiliare e imposta ordinaria secondo valutazioni soggettive e persino di convenienze o, meglio, del gioco dell’aliquota a dipendenza della durata della proprietà.
Se poi si considera che tra nuova costruzione e ricostruzione non sussiste alcuna differenza di sostanza, si dovrebbe persino giungere alla conclusione, assurda, che, anche in caso di nuova costruzione, non tutto il costo dell’investimento sarebbe deducibile dal valore dell’alienazione, dilatando così artificiosamente l’utile immobiliare.
Tornando ora alla fattispecie concreta, i lavori, effettuati dall’indivisa di cui fanno parte i ricorrenti sul mapp. N. __________ di __________, configurano con assoluta certezza un caso scolastico di ricostruzione, tanto evidente che nemmeno necessita di particolari spiegazioni. Basti esaminare i piani della costruzione, versati agli atti, per rendersi esattamente conto dell’ampiezza dei lavori effettuati. In pratica sono stati mantenuti i muri perimetrali dell’immobile originario (con addirittura qualche lieve modifica all’assetto delle finestre sulla facciata sud), perché così imponeva ai proprietari la regolamentazione edilizia di __________. Per il resto, salvaguardata la pelle esterna, tutto è stato ricostruito ex novo. Sotto il pianterreno è stato addirittura ricavato un considerevole volume utilizzabile, in cui sono sostanzialmente state collocate le installazioni tecniche.
Deve così essere escluso che, nel caso di specie, si possa in qualche modo parlare di spese di manutenzione.
5.2.
A nulla giova quindi invocare la disparità di trattamento, con riferimento alla prassi argoviese, poiché il problema non è quello di negare la deduzione dei costi di manutenzione se non sono eseguiti a scadenze almeno ventennali, ma unicamente dopo oltre cinquant’anni, quando l’immobile è ormai divenuto fatiscente.
Questa Camera, in linea di principio, non ha mai negato la deduzione dei costi di manutenzione a dipendenza della vetustà dell’immobile, nemmeno dopo sessant’anni, se non ha cambiato di proprietà o è passato agli eredi, ma, applicando la giurisprudenza del Tribunale federale (c.d. prassi Dumont), l’ha negata soltanto in quei casi in cui l’immobile, fatiscente, è stato acquistato da terzi, che hanno immediatamente proceduto a rinnovarlo (cfr., ad esempio, CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re W. E A. R. in RDAT 1996 II, n. 17t; CDT del 28 agosto 1995 in re E. e U. St., in RDAT 1996 II n. 8t; CDT n. ..__________ del 29 dicembre 1995 in re P. C.).
Non appare quindi congruo alla fattispecie in esame il richiamo alla sentenza pubblicata in RDAT 1996 II, n. 17t, in cui è stato chiaramente ribadito il principio dell’applicabilità della c.d. prassi Dumont.
5.3.
Né giova richiamarsi alla legislazione edilizia comunale, che obbliga il proprietario di immobili situati nel centro storico a mantenerne almeno l’aspetto esteriore, la facciata.
Non diversamente da altri casi - si pensi, nelle zone rurali, all’obbligo di mantenere i tetti in piode, ma più in generale a qualsiasi norma edilizia che pone limiti alle possibilità edificatorie o impone dei vincoli - questa normativa non modifica infatti il carattere dell’intervento, che rimane, nel caso in esame, interamente ricostruttivo.
Si tratta certo di costi occasionati da norme positive di diritto pubblico, che non incidono tuttavia in alcun modo sulla qualifica giuridica dell’intervento dal profilo fiscale.
5.4.
A titolo del tutto abbondanziale, è appena il caso di rilevare, a questo riguardo, che la compensazione delle plusvalenze pianificatorie (dovute ad esempio alla rendita urbana di posizione o all'estensione della capacità edificatoria) e delle minusvalenze (dovute ad esempio a restrizioni della capacità edificatoria, a misure di diritto edilizio a tutela del patrimonio artistico, o altro) esula infatti dal campo di applicazione della legge tributaria e, meglio, sia da quello dell'imposta ordinaria, sia da quello dell'imposta sugli utili immobiliari (cfr. per quest'ultimo aspetto, Soldini/Pedroli, L'imposta sugli utili immobiliari, Lugano, 1996; inoltre: Raccomandazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia concernenti il regime della compensazione dei vantaggi risultanti da misure di pianificazione secondo l'art. 5 LPT, 1986, pp. 19 ss.; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, del 25 maggio 1983, in FF 1983 vol. III, p. 65).
Ed è appena il caso di rilevare che se, da un lato, la normativa edilizia della città di __________ ha imposto ai proprietari la conservazione delle facciate del centro storico, dall'altro, il mantenimento inalterato o addirittura l'ampliamento della capacità edificatoria (si pensi a quanto costruito in concreto nel sottosuolo) connessa alla rendita di posizione dovuta al luogo di situazione dell'immobile, non sembra certo dare un saldo negativo tra svantaggi e vantaggi a sfavore dei proprietari.
Resta quindi ancora da esaminare, seguendo le argomentazioni sviluppate nel ricorso, se le misure di risparmio energetico vadano dedotte sempre e in ogni caso, anche in caso di ricostruzioni o addirittura di nuove costruzioni.
Vero è che questa Camera, in una recente sentenza, ha rilevato che il Legislatore, per ragioni di politica extra-fiscale, intesa a favorire misure di risparmio energetico da parte dei proprietari di immobili, ha voluto consentirne la deduzione, derogando al principio generale che non ammette la deduzione delle spese che aumentano il valore dell’immobile. Ha inoltre sottolineato che questa deroga introduce nella sistematica della legge una sorta di masso erratico, ponendo delicati problemi non sempre di immediata soluzione, ad esempio quando il proprietario di un immobile esegue investimenti volti al risparmio energetico poco dopo averlo acquistato (cfr. CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re E. e U. St., in RDAT 1996 II n. 8t, con riferimenti a: Circolare ACC n. 33/2 dell’ 8 settembre 1992, cifra 3; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, p. 181; CDT n. 112 del 19 aprile 1985 in re H. K.; Zwahlen, op. cit., p. 112 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 384).
Considerare che questa Camera, con il citato giudizio, abbia inteso aprire la porta alla deduzione delle spese per il risparmio energetico anche in caso di nuove costruzioni o di ricostruzioni, costituisce, alla luce di quella fattispecie, un’inammissibile forzatura. Si trattava infatti unicamente di decidere se, nel caso di un immobile di recente acquisto, si giustificava una deroga alla c.d. prassi Dumont limitatamente alle spese volte al risparmio energetico.
6.2.
Sarebbe comunque giuridicamente aberrante, in virtù del principio per il quale le eccezioni devono trovare applicazione restrittiva, estendere un’eccezione di natura extra-fiscale, quale quella della deduzione dei costi delle misure di risparmio energetico, alle nuove costruzioni o alle ricostruzioni. Altrimenti, continuando nella metafora, il masso erratico diventerebbe una mina vagante, che renderebbe friabile la certezza del diritto nel qualificare le deduzioni, risp. le migliorie.
6.3.
Non va poi dimenticato, che nell’ Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, del 24 agosto 1992, il Consiglio federale ha sostanzialmente codificato la prassi sviluppatasi attorno alla Circolare del 17 agosto 1978.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 32 LIFD, il Consiglio federale ha precisato che per “investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente” si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili, e che tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti (Art. 5 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Questa norma conferma, al di là del più piccolo dubbio, che la deduzione si riferisce unicamente a costruzioni esistenti e non anche alle nuove costruzioni o alle ricostruzioni. Sembra evidente a questa Camera che lo scopo della normativa sia quello di consentire ai proprietari di vecchie costruzioni di adeguarle agli standard costruttivi, in materia di risparmio energetico, che la legislazione edilizia impone alle nuove costruzioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2’080.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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