AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.109
Data decisione, Autorità: 31.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00109
Lugano 31 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, hanno chiesto la deduzione per persone bisognose a carico, per un ammontare di fr. 6’000.– per l’IC e di fr. 5’100.– per l’IFD, con riferimento ai costi di sostentamento e di vitto della madre del signor __________, __________, nata nel 1915;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 28 aprile 1997,l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha negato la deduzione richiesta, argomentando che non ne sono dati i presupposti;
che, con reclamo del 20 maggio 1997, i contribuenti hanno contestato la suddetta decisione, osservando che la madre percepisce solo la rendita AVS, abita in un piccolo appartamento ricavato nella casa del figlio __________ e da anni viene aiutata da quest’ultimo nel pagamento delle piccole spese correnti che non riesce a sostenere;
che l’autorità di tassazione ha respinto il gravame, con decisione del 16 giugno 1997, così motivata:
«Presa visione della contestazione inoltrata l’autorità fiscale fa rilevare che a norma delle vigenti disposizioni la prevista deduzione per persone a carico viene concessa per ogni persona al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione di fr. 6’000.–. Il limite per stabilire il bisogno secondo affermata giurisprudenza, viene stabilito secondo la legge esecuzioni e fallimenti (calcolo del minimo vitale - cfr. Revue fiscale 1983, pag. 491, sent. TC JU del 26.7.1982). La deduzione è ammessa solo se la spesa per la persona assistita è effettiva e raggiunge almeno l’importo della deduzione prevista dalla legge.» Considerato che le entrate nette della madre del contribuente superano i limiti del minimo vitale sopracitato il diritto alla deduzione non è dato»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ ribadiscono che, a loro avviso, sono adempiuti i requisiti per la concessione della deduzione fatta valere, proponendo anche un calcolo delle entrate e della uscite della madre, dal quale si evince che vi è una differenza a carico dei ricorrenti di fr. 6’530.– all’anno;
che gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione;
che la legge precisa ulteriormente che la deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;
che, oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.);
che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 106 II 292, cons. 3a) e alla dottrina (Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno: uno cade nel bisogno quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi;
che, per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491);
che la madre del signor __________ __________, __________, dispone solo di una rendita AVS di fr. 15’144.– all’anno e non beneficia di prestazione complementare (cfr. certificato delle rendite AVS/AI versate durante il biennio 1995/96);
che l'Ufficio di tassazione ha considerato sufficiente tale reddito, in considerazione del fatto che, dedotto il premio dell’assicurazione malattia (fr. 1’200.–) e tenuto conto della locazione gratuita, rimane una disponibilità mensile di fr. 1’162.–, superiore al minimo di esistenza stabilito dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fr. 925.–);
che invece i ricorrenti propongono un proprio calcolo, in cui figurano le spese annue che seguono:
cassa malati fr. 1’614.–
dentista fr. 200.–
medicinali fr. 900.–
elettricità e acqua fr. 520.–
telefono e TV fr. 840.–
vitto fr. 6’000.–
pigione fr. 8’400.–
vestiario fr. 1’000.–
parrucchiere fr. 1’000.–
taxi fr. 1’000.–
per un totale di fr. 21’674.–;
che, per quanto appaia discutibile su alcuni singoli punti (p. es. le spese per il parrucchiere, valutate in fr. 1’000 all’anno), il suddetto calcolo dei ricorrenti può anche essere seguito, non discostandosi molto, quanto all’importo conclusivo, da quello cui si perviene applicando la tabella della CEF;
che non può però essere seriamente presa in considerazione l’aggiunta della pigione e delle spese accessorie per fr. 8’400.–, proprio perché gli stessi contribuenti precisano di non incassare effettivamente tale importo dalla madre;
che, se invece la madre pagasse tale canone di locazione al figlio, quest’ultimo avrebbe sì diritto alla deduzione richiesta, però si vedrebbe aggiungere un reddito della sostanza di fr. 8’400.– all’anno;
che, inoltre, un importo come quello indicato per la locazione appare manifestamente sproporzionato, se solo si pensa che il valore locativo dell’intera casa del figlio, compreso quindi il “piccolo” appartamento della madre, ammonta a soli fr. 8’800.– all’anno;
che, di fronte ad un canone di locazione di fr. 8’400.– per il solo appartamentino della madre, vi sarebbe indubbiamente ampio margine per rivalutare anche il valore locativo della rimanente parte dell’immobile, destinata ad abitazione dei ricorrenti, non potendo chiaramente essere inferiore alla pigione suddetta;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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