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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.107
Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00107
Lugano 14 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 giugno 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliata a __________, svolge un’attività indipendente quale gerente della Boutique __________.
Nella dichiarazione fiscale 1995/96, inoltrata in data 23 agosto 1996, la contribuente ha indicato redditi da attività indipendente per complessivi fr. 21’227.– in media annua.
Notificandole la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 21 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ ha commisurato il suo reddito aziendale in fr. 37’000.–; dedotti gli oneri assicurativi, l’imponibile è stato determinato in fr. 33’717.– in media annua.
In seguito a reclamo del 20 aprile 1997, con cui la contribuente ha contestato la valutazione effettuata dall’autorità fiscale, quest’ultima, con decisione del 9 giugno 1997, ha ridotto il reddito da attività indipendente a fr. 34’000.–. Nella motivazione allegata alla decisione, si spiega fra l’altro che «il reddito aziendale contestato è stato determinato sulla base del dispendio, ritenuto un minimo fabbisogno di esistenza (fr. 1’000.– mensili)»; la riduzione da fr. 37’000.– a fr. 34’000.– è stata giustificata dalla «presenza di costi non monetari fra le spese generali (vedi gli ammortamenti)».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente il reddito determinato dall’autorità fiscale, argomentando di avere potuto mangiare, nel periodo di computo, solo grazie all’aiuto di familiari e amici.
In data 21 luglio 1997, la Camera di diritto tributario ha incaricato il proprio ispettore di prendere contatto con la ricorrente, per l’esame della contabilità relativa alla sua attività aziendale.
Il 30 ottobre 1997, alla Camera sono pervenuti il rapporto dell’ispettore incaricato ed uno scritto, con cui la contribuente comunica di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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