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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.100
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00100
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 23 giugno 1997
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 22 agosto 1996 l’Ufficio delle imposte alla fonte notificava alla __________ __________ – __________ __________ __________ e per essa al suo direttore __________ __________ una tassazione d’ufficio per le imposte alla fonte dovute per l’anno 1995, in cui l’importo veniva fissato in fr. 31'500.--. In effetti, malgrado due diffide raccomandate del 20 maggio 1996 e del 18 giugno 1996, la __________ __________ – __________ __________ __________ non aveva presentato il conteggio delle imposte trattenute alla fonte nel 1995 sui guadagni dei dipendenti dimoranti e dei confinanti senza permesso di domicilio.
La __________ __________ __________ __________ __________, rappresentata in quest’occasione da __________ __________, suo amministratore unico, presentava reclamo il 13 giugno 1997, argomentando di non poter accettare la tassazione d’ufficio, poiché le imposte effettivamente trattenute sui salari ammontavano a soli fr. 18'257.--.
L’ufficio imposte alla fonte, con decisione del 16 giugno 1997, respingeva il reclamo in quanto tardivo.
Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ __________ __________ __________, rappresentata dal suo amministratore unico __________ __________, chiede l’annullamento della tassazione d’ufficio. Argomenta in particolare che la tassazione d’ufficio non è mai giunta all’amministratore unico della __________ __________, responsabile della società, il quale è venuto a conoscenza della stessa casualmente, quando si è recato presso l’Ufficio imposte alla fonte, nel mese di maggio del 1997, per consegnare gli atti di chiusura degli anni 1995/96. Lamenta il carattere puntivo della tassazione d’ufficio, di oltre fr. 13'000.— superiore alla realtà.
La __________ __________, che gestisce il __________ __________ __________, è una società anonima che ha la propria sede a __________ con recapito in via __________ __________ a __________.
Le persone con diritto di firma, secondo il Registro di commercio, sono due ed hanno entrambe il diritto di firma individuale: l’amministratore unico __________ __________ e il direttore __________ __________.
Orbene, secondo la ricorrente, l’autorità fiscale avrebbe dovuto indirizzare le proprie decisioni non al direttore bensì all’amministratore.
4.1.
Secondo l’art. 212 LT, applicabile anche in materia di imposta federale diretta in virtù del disposto dell’art. 139 cpv. 1 LIFD, contro una decisione in materia di imposta alla fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231. Il termine per reclamare all’autorità di tassazione e quello per ricorrere alla camera di diritto tributario del tribunale d’appello sono in entrambi i casi di trenta giorni (art. 206 cpv. 1 LT e art. 227 cpv. 1 LT).
Quanto alla notificazione delle decisioni, l’art. 189 cpv. 1 LT si limita a prevedere che la tassazione deve essere intimata per iscritto al contribuente, precisando, al capoverso 2°, che se il contribuente è di ignota dimora o se egli non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione potrà essergli notificata validamente mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone, con carico delle spese.
4.2.
Diversamente da altre leggi, la legge tributaria e la legge federale sull’imposta federale diretta non precisano a chi debbano essere notificate le decisioni e gli altri atti indirizzati a persone giuridiche e società commerciali. Il Codice di procedura civile, per esempio, stabilisce che gli atti giudiziari devono essere notificati alle persone giuridiche di diritto privato ed alle società commerciali nella persona di uno dei loro amministratori o procuratori (art. 121 cpv. 1 lett. c CPC). Tale norma si applica anche nell’ambito della procedura amministrativa, in virtù del rinvio previsto dall’art. 14 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm).
4.3.
Questa Camera ha già avuto modo di ritenere valida la notifica di una decisione al recapito di una società anonima, argomentando fra l’altro che, se la SA non ha alcun ufficio nella sede statutaria, deve comunque far iscrivere un domicilio (recapito) in detto comune (art. 43 cpv. 1 ORC) e che le autorità, come i terzi, per notificare i loro atti, devono rivolgersi a tale indirizzo; anzi, poiché, secondo il citato giudizio, la disposizione di cui all'art. 43 cpv. 1 ORC ha evidentemente anche lo scopo di tutelare gli interessi pubblici e quelli dei terzi, il titolare del recapito non può in ogni tempo declinare il suo dovere di ricevere la corrispondenza. L’obbligo fissato dall'art. 43 ORC di indicare nell'iscrizione il domicilio della società comporta evidentemente anche il dovere di notificare i relativi cambiamenti (art. 937 CO, cfr. DTF 80 I 274, consid. 1; CDT n. 40 del 25 marzo 1993, confermata dal Tribunale federale con STF del 14 aprile 1994 in re R.G. SA).
4.4.
Quanto alla posizione del direttore, deve essere osservato quanto segue.
Per l’art. 718 cpv. 1 CC, il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi; salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
Il secondo capoverso della norma in questione precisa quindi che il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la società (art. 718 cpv. 3 CC).
Quanto all’estensione dei poteri di rappresentanza, le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale (art. 718a cpv. 1 CC).
La legge tutela inoltre la buona fede dei terzi, in relazione a limitazioni dei poteri di rappresentanza (art. 718a cpv. 2 CC).
La dottrina sottolinea come il potere di rappresentanza in nome della società sia definito dalla legge in modo molto ampio, al punto che solo in casi estremi un atto giuridico, posto in essere da un organo con potere di rappresentanza, in nome della società, può essere considerato completamente invalido per superamento del potere di rappresentanza; in questi casi eccezionali rientra, p. es., l’alienazione dell’intera azienda da parte del consiglio d’amministrazione (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2a ediz., Zurigo 1996, n. 1580 p. 834).
4.5.
Per quanto il direttore sia indiscutibilmente terzo rispetto agli azionisti ed agli amministratori di una società, la sua posizione nei confronti di persone che entrano in relazione con quest’ultima è analoga a quella dell’amministratore. Egli può quindi portare avanti trattative commerciali e concludere contratti in nome della società.
Nel caso in esame, appare di conseguenza incomprensibile la pretesa della ricorrente, secondo cui una notifica valida di decisioni fiscali potrebbe essere eseguita solo nei confronti dell’amministratore, mentre non avrebbe alcuna efficacia l’intimazione di una decisione al direttore.
La tesi su cui si fonda il ricorso, nella misura in cui vorrebbe far concludere che la notifica della decisione al direttore anziché all’amministratore avrebbe impedito a quest’ultimo di conoscere il contenuto della stessa, oltre a non essere opponibile al fisco –potendo tutt’al più fondare una responsabilità civile del direttore nei confronti dell’amministratore e degli azionisti – è pure contraddetta dagli atti esaminati dalla Camera di diritto tributario. Risulta infatti che, prima di essere sottoposta a tassazione d’ufficio, la società ricorrente è stata richiamata e diffidata e le è pure stata inflitta una multa disciplinare, a sua volta notificata al direttore __________ __________ (cfr. decisione del 18 giugno 1996); ebbene, tale multa è stata pagata, così come le precedenti, con cui veniva sanzionato il mancato inoltro dei conteggi trimestrali (cfr. decisioni del 22 settembre 1995 e del 15 dicembre 1995).
4.6.
Ne consegue che la tassazione d’ufficio, notificata al direttore __________ __________, è valida ed efficace nei confronti della __________ __________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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