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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.95
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00095
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 giugno 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, nel periodo di computo 1993-94, determinate per la tassazione IC/IFD 1995-96, era domiciliato a , in via __________ __________ __________ e lavorava in qualità di __________ a __________ presso l'. Nella dichiarazione d'imposta il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato per un importo annuo di fr. 9'450.--. L'Ufficio di tassazione, in sede di decisione su reclamo, ammetteva la deduzione limitatamente a fr. 5'800.--, oltre alla deduzione di fr. 2'400.-- per doppia economia domestica (pranzo). La deduzione per spese di trasferta veniva calcolata dall'autorità fiscale su un percorso giornaliero di km 44 durante 220 giorni all'anno (cfr. decisione su reclamo del 12 maggio 1997).
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone, di contro, di respingere il ricorso, argomentando che il tragitto va calcolato secondo la tabella ufficiale denominata Indicatore delle distanze.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.2.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
3.2.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2.3.
Il calcolo della distanza da un comune all'altro del cantone si fonda, di regola, sull' “Indicatore delle distanze chilometriche da __________ - __________ - __________ per uso dei dipendenti dello Stato”, elaborato dalla Sezione del personale dello Stato per il calcolo delle spese di trasferta dei funzionari. Tale scelta, dettata dalla preoccupazione di ottenere una certa uniformità nell'applicazione della legge, è stata considerata conforme al diritto federale e cantonale (cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A., con riferimenti).
In quella sentenza, dalla quale non v'è ragione di discostarsi nel caso di specie, questa Camera, dopo essersi chinata sulla natura giuridica di tali direttive, aveva avuto modo di rilevare che la scelta dell' autorità di tassazione mirava a garantire un'applicazione coerente ed uniforme della legge stessa.
3.2.3.
Certo, non si può escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili, legate alla natura stessa di una semplificazione, che non rendono illegittima la scelta come tale. Per le stesse ragioni, d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di 60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
Nella tabella impiegata dall'Ufficio di tassazione la distanza fra __________ e __________ è commisurata in 24 chilometri. Tenuto conto che __________ si trova sulla tratta a quattro chilometri da __________, il ricorrente avrebbe diritto alla deduzione per una percorrenza di 40 chilometri al giorno. L'autorità fiscale ha però ritenuto di arrotondare la distanza, a favore del contribuente, a 44 km. Alla luce delle considerazioni che precedono, nulla impedirebbe alla Camera di diritto tributario di modificare la tassazione a svantaggio del ricorrente, riducendo il rimborso a quanto necessario per i 40 km giornalieri.
In considerazione della relativa esiguità dell'importo che dovrebbe essere aggiunto ai redditi, si rinuncia tuttavia ad una reformatio in peius.
4.2.
Infine, è appena il caso di ribadire che __________ __________ __________ non ha diritto alla trasferta di mezzogiorno, in quanto gli è stata concessa la relativa deduzione per doppia economia domestica (cfr. supra, consid. 3.2.1 e 3.2.2.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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