AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.93
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00093
Lugano 28 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 giugno 1997
in materia di: IC/IFD 96 intermedia.
presentato da:
__________, __________ __________. __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, ha lavorato presso la __________ di __________ dal 5 gennaio 1970 al 30 giugno 1996, data in cui la ditta ha cessato la propria attività;
che inizialmente era stata assunta quale impiegata di commercio;
che in seguito, in virtù delle sue capacità, le sono state via via attribuite mansioni di sempre maggior responsabilità, sino a ricoprire l'incarico di responsabile di tutta la contabilità aziendale e dal 1991 quello di responsabile dell'amministrazione dell'azienda verso la Direzione generale di __________;
che, dopo un breve periodo di disoccupazione, dal 1° ottobre 1996 lavora in qualità di contabile presso lo __________ __________ __________ di __________;
che a dipendenza del cambiamento di datore di lavoro la contribuente il 25 marzo 1997 ha chiesto all' Ufficio di tassazione di Locarno di essere posta al beneficio della tassazione intermedia per cambiamento di professione;
che l'Autorità fiscale circondariale con decisione del 15 aprile 1997 ha respinto la domanda, non ravvisando nel cambiamento d'occupazione gli estremi del mutamento richiesto dalla legge;
che la decisione negativa è stata confermata in sede di reclamo con decisione del 13 maggio 1997, argomentando che la contribuente ha sempre svolto la propria attività nel ramo commerciale, attingendo nell'espletamento della sua professione in larga misura alle conoscenze professionali e all'esperienza acquisita e che se si ammettesse in un simile caso la tassazione intermedia, la tassazione sul presente diverrebbe la regola e quella sul passato l'eccezione;
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente ripropone nuovamente la richiesta di essere posta al beneficio della tassazione intermedia per mutamento di professione, lamentando che l'UT avrebbe tratto dalla giurisprudenza la conclusione sbagliata e facendo presente che l'attività lavorativa è mutata in modo fondamentale per metodo e maniera di lavorare;
che, di regola, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
che, tuttavia, all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, per il periodo fiscale in corso, per l'imposta federale diretta in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD) e per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994);
. - che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994);
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994);
che si ha un mutamento di professione quando il contribuente diventa attivo in un altro settore professionale, ove non può più sfruttare le conoscenze e le esperienze acquisite nella professione fino ad allora esercitata oppure quando in seguito ad una profonda modificazione della attività subentra una modifica della struttura del reddito particolarmente incisiva e duratura; entrambi i criteri della modifica sostanziale e strutturale devono essere adempiuti solo alternativamente per intraprendere una tassazione intermedia (StE 1996 B 63.13 n. 50; CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216);
che il mutamento di professione viene costantemente negato quando la nuova attività non richiede, rispetto a quella precedente, l'uso e l'applicazione di conoscenze professionali radicalmente diverse;
che, secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare;
che, in campo commerciale, il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria);
che, sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non sussiste mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (cfr. STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.);
che, di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT n. ..__________ del 12 novembre 1996 in re R.U.; CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126).
che il caso in esame non appare peraltro dissimile da molti altri, in cui è stata negata la tassazione intermedia: in effetti la ricorrente continua sostanzialmente ad avvalersi, anche nella nuova attività, delle medesime conoscenze contabili e commerciali acquisite nel corso dell'attività svolta per lunghi anni alle dipendenze della __________ __________, anche se momentaneamente queste conoscenze vengono utilizzate in un'attività apparentemente meno qualificata, soprattutto sul piano delle responsabilità dirigenziali;
che esso appare ben diverso da quello citato dalla ricorrente (RDAT 1996 II p. 367 ss.), in cui era questione di una contribuente che aveva abbandonato l'attività di assistente geriatrica, per la quale si era formata, per iniziare un apprendistato di commercio;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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