AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.91
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00091
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 giugno 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ nel periodo di computo 1993-94, determinante per la tassazione IC/IFD 1995-96, era domiciliato a __________, in via __________ e lavorava a __________, nel canton __________, alle dipendenze della ditta __________ __________ __________ in qualità di __________ __________.
Nella dichiarazione d'imposta il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato per un importo annuo di fr. 15'000.--; chiedeva altresì la deduzione per doppia economia domestica per fr. 10'800.-- (camera: fr. 6'000.-- e due pasti al giorno nel luogo di residenza infrasettimanale, risp. di lavoro: fr. 4'800.--). L'Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione per spese di trasferta in sede di tassazione a fr. 7'400.-- e in sede di decisione su reclamo a soli 2'600.--; concedeva invece integralmente le deduzioni chieste per doppia economia domestica (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1996 e decisione su reclamo del 26 maggio 1997).
Rileva che la sua richiesta appare fondata sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di questa Camera.
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone, di contro, di respingere il ricorso.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
3.4.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.– l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.– se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.– all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.1.
Nella fattispecie, non sono in discussione le spese di doppia economia domestica, che l' Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione nella misura di fr. 2'400.– per il pasto serale, di fr. 2'400.– per il pasto di mezzogiorno e di fr. 6'000.– per la camera, come richiesto dal contribuente.
4.2.
Quanto alle spese di trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso unicamente la deduzione di un importo di fr. 2'600.–, pari al costo dell'abbonamento generale delle FFS, per il trasferimento settimanale dal Ticino a __________ (__________).
Nel ricorso, il contribuente sostiene di potersi servire dei mezzi pubblici per i suoi spostamenti settimanali solo a costo di notevoli sacrifici in termini di tempo, senza considerare la necessità di portare sempre seco un ordinatore portatile, che gli consenta di mantenersi in contatto via E-mail con le succursali della ditta nel mondo. Avverte inoltre che anche l'uso del mezzo pubblico per recarsi quotidianamente al lavoro gli procura non pochi inconvenienti: data la sua posizione dirigenziale nell'ambito della ditta, gli orari di lavoro sono dettati più dalle esigenze di lavoro che da orari prestabiliti a tavolino.
4.3.
Orbene, in un caso, che presenta fortissime analogie con il presente sia quanto al luogo di domicilio sia quanto a quello di lavoro, questa Camera aveva riconosciuto, a titolo di spese di trasporto, il costo dell'abbonamento generale delle FFS di fr. 2'600.-- all'anno, come pure, conformemente a quanto stabilito dall' autorità di tassazione, le spese di trasferta infrasettimanali con il mezzo privato per recarsi e tornare dal lavoro (CDT n. ..__________ in re I. L.A. del 21 marzo 1996, pubbl. in RDAT 1996 II n. 4t p. 352 ss.).
Appare quindi equo riconoscere anche al ricorrente, per evidenti motivi di parità di trattamento, le spese di trasferta infrasettimanali, a maggior ragione se si considera la funzione del ricorrente all'interno dell'azienda e le esigenze di orario irregolare che vi sono connesse. L'importo va quantificato, in fr. 4'800.-- all'anno, come stabilito dall'UT nella notifica di tassazione, analogamente, ma tenendo conto del chilometraggio, al citato precedente.
4.4.
Il ricorrente non può invece essere seguito, nella misura in cui chiede l'uso del mezzo privato anche per il trasporto settimanale. Gli asseriti disagi dovuti al bagaglio non appaiono certo insormontabili e comunque del tutto inidonei a giustificare il rientro con il mezzo privato.
Il criterio decisionale non è quello della comodità, ma piuttosto, come si è detto, l'idoneità del mezzo.
La scelta del contribuente di rientrare settimanalmente al proprio domicilio con il mezzo privato è senz'altro comprensibile, tuttavia non si può ritenere che egli non possa effettuare la trasferta, al riparo dei rischi legati al maltempo o al grande traffico della fine settimana, utilizzando anche i mezzi pubblici.
Né possono essere prese in considerazioni eventuali esigenze personali di spostarsi durante la fine settimana da un luogo all'altro in Ticino, poiché tali spostamenti non possono essere posti in relazione diretta con il conseguimento del reddito.
4.5.
Per quanto precede appare quindi equo annullare, sul punto delle deduzioni per spese di trasporto, la decisione su reclamo del 26 maggio 1997 e di ripristinare la notifica di tassazione del 29 luglio 1996, che riconosceva deduzioni per spese professionali dei dipendenti per complessivi fr. 20'200.--.
4.6.
Certo è che la deduzione per spese professionali dei cosiddetti __________, ma più in generale di tutti i salariati, meriterebbe una migliore disciplina da parte dell'autorità fiscale, in vista di rendere più agevole e sicura l'applicazione del diritto, soprattutto laddove le spese di trasferta implicano percorrenze elevate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 maggio 1997 è riformata nel senso che le deduzioni per spese professionali dei dipendenti vengono aumentate a complessivi fr. 20'200.-- (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1996).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster