AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.84
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00084
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 maggio 1997
in
materia di: tassa di donazione
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che con decisione 20
febbraio 1997 l'Ufficio imposte di successione e donazione notificava a
__________ e __________ __________ la tassazione relativa alla donazione da
parte del fratello __________ di 3/10 ciascuna della part. n. __________ di
__________ __________; l'importo donato a ciascuna delle sorelle veniva fissato
in fr. 169'084.--;
-
che, a seguito del reclamo
presentato dalle donatarie, il 21 marzo 1997 veniva sottoscritto un accordo tra
l'UCISD e __________ __________, in cui l'importo donato veniva ridotto a fr.
112'182.-- per ciascuna delle donatarie;
-
che l'UT ha posto tale
accordo alla base della decisione su reclamo del 24 aprile 1997;
-
che, nonostante l'accordo,
__________ e __________ __________, assistite dal fiduciario __________
__________, presentavano ricorso, chiedendo l'ulteriore riduzione della
liberalità imponibile a fr. 55'279.--;
-
che in sede di udienza il
18 settembre 1997 il presidente della CDT proponeva alle parti di togliere la
vertenza, precisando che l'accordo raggiunto il 21 marzo 1997 risolveva
l'intera operazione connessa alla donazione da parte di __________ __________ a
ciascuna delle sorelle di 3/10 della proprietà dell'immobile di __________
__________, ivi compresa l'assunzione da parte dei figli dei debiti del padre,
sia di quello solidale che di quello personale;
-
che in l'UCISD ha aderito
seduta stante alla proposta; le ricorrenti, dal canto loro, hanno aderito con
lettera 2 ottobre 1997;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 aprile 1997 è confermata con la
precisazione a'sensi dei considerandi.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster