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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.77
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00077
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 maggio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, cittadino germanico domiciliato nella Repubblica federale tedesca, è assoggettato quale contribuente limitatamente imponibile alla sovranità fiscale cantonale e federale in quanto proprietario di sostanza immobiliare nel comune di __________.
L’ 11 novembre 1996 l’ Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al suo rappresentante contrattuale, la __________ __________, con uffici in via __________ __________ a __________, la tassazione IC/IFD 1995/96, in cui stabiliva il reddito della sostanza imponibile, al netto quindi delle deduzioni, in fr. 6’850.-- di media annua e la sostanza imponibile in fr. 201’740.--.
Il 24 gennaio 1997 la __________ __________ presentava reclamo per conto del contribuente, facendo presente di non aver potuto rispettare i termini di legge per problemi inerenti la corrispondenza con il proprio cliente. Con scritto del 31 gennaio 1997 l’ Ufficio di tassazione le chiedeva pertanto di giustificare il ritardo, allo scopo di esaminare se fosse dato uno dei motivi di restituzione del termine previsti dalla legge.
rispondeva l’ 11 febbraio successivo limitandosi a prendere posizione nel merito, ma senza spendere una parola sui motivi del ritardo. Nel corso di una successiva audizione, il 17 marzo 1997, la __________ __________ ribadiva la richiesta di restituzione del termine, confermando che erano intervenuti disguidi nella corrispondenza fra rappresentante e contribuente.
Con decisione del 21 aprile 1997 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che la __________ __________ non aveva saputo provare nessuno dei motivi di restituzione del termine previsti dalla legge.
Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ conferma la richiesta di restituzione del termine, argomentando che i suoi uffici sono rimasti chiusi per un periodo piuttosto prolungato e che questa circostanza era stata preventivamente comunicata a tutte le autorità fiscali. Nel merito chiede che il proprio cliente sia tassato come richiesto nello scritto dell’ 11 febbraio
3.1.
La Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
3.2.
L'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). Analoghe disposizioni sono contenute nella legge federale sull'imposta federale diretta (art. 133 LIFD).
Nel caso in esame, il patrocinatore del ricorrente non contesta d’aver ricevuto la tassazione, che gli è stata notificata per lettera semplice l’ 11 novembre 1996, né di aver presentato reclamo quando il termine di trenta giorni era già ampiamente scaduto, ma argomenta di aver tempestivamente comunicato a tutte le amministrazioni delle contribuzioni, con scritto del 5 novembre 1996, che i suoi uffici sarebbero rimasti chiusi a partire dal 15 novembre, invitandole implicitamente a tenerne conto.
4.2.
È pertanto del tutto pacifico, che, così stando le cose, il reclamo presentato dalla __________ __________ è chiaramente tardivo, ma che non è neppure dato uno dei motivi di restituzione del termine tassativamente elencati dalla legge.
4.3.
È appena il caso di rilevare, a quest’ultimo riguardo, che, per costante e risalente giurisprudenza, la restituzione del termine è stata negata ad esempio: in caso di malattia non improvvisa e acuta del titolare di uno studio fiduciario che si avvaleva di diversi collaboratori (CDT n. 30 del 21 gennaio 1983; DTF 99 II 352, 63 II 422); in caso di assenza del titolare dallo studio in un momento di sovraccarico di lavoro (DTF 85 II 48); in caso di disguidi nello scambio di comunicazioni tra rappresentante e rappresentato (DTF 106 II 173) o in caso di una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT del 30 aprile 1980; CDT 241 del 6 settembre 1985 in re S.G.).
Il problema che semmai si pone è quello di sapere se il rappresentante del ricorrente possa invocare la buona fede in relazione alla comunicazione da lui spedita, a suo dire, a tutte le amministrazioni delle contribuzioni.
Occorrerebbe pertanto decidere preliminarmente, a tale riguardo, se una simile comunicazione è idonea a inibire la notificazione di atti da parte dell’autorità e in caso affermativo a proteggere colui che se ne prevale, nella propria buona fede. Occorrerebbe in seguito accertare se la comunicazione del 5 novembre 1996, prodotta in fotocopia, sia effettivamente stata inviata anche all’ Ufficio di tassazione di __________ -__________, competente nel presente caso.
Le questioni appena sollevate possono tuttavia essere lasciate insolute per quanto si dirà in seguito.
5.2.
Il rappresentante del ricorrente non contesta infatti d’aver ricevuto la notifica di tassazione, che reca la data dell’ 11 novembre 1996, un lunedì. Quand’anche la stessa gli fosse stata recapitata per posta B, essa gli sarebbe giunta prima dell’ asserita chiusura temporanea dello studio, intervenuta alla fine di quella stessa settimana (venerdì 15 novembre).
Egli aveva quindi comunque la possibilità, prima dell’ asserita chiusura temporanea dello studio, di inoltrare in tempo utile un reclamo succintamente motivato, riservandosi se del caso di produrre le prove entro un congruo termine, oppure di provvedervi dopo la chiusura dello studio.
5.3.
Non v’è poi chi non veda come un mandatario professionale debba disporre, anche in situazioni particolari ma prevedibili, come quella di cui si discute (chiusura per ristrutturazione) o in altre simili (chiusura per ferie, ecc.), di una struttura minima che gli consenta di far fronte alle emergenze.
Diversamente si finirebbe per far rientrare dalla finestra un motivo di restituzione del termine che la legge non prevede.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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