AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.72
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00072
Lugano 23 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 aprile 1997
in materia di: revisione IC/IFD 93/94 e 95/96
presentato da:
__________ c/o __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è iscritto al registro dei contribuenti del Comune di __________, a partire dal 14 novembre 1989, quale agente immobiliare in proprio, proveniente da __________ (____________________);
che, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 1993/94, con decisione dell’8 maggio 1995 il contribuente è stato tassato d’ufficio ai fini dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta ed il reddito aziendale è stato commisurato in fr. 50’000.– in media annua;
che, insieme alla dichiarazione 1995/96, ritornata in bianco, il contribuente inviava all'Ufficio di tassazione di __________ una lettera, in cui chiedeva di essere tassato per un reddito di fr. 10’000.– all’anno, non conseguendo di fatto alcun reddito in Svizzera, ma collaborando invece con la moglie, titolare di un negozio di abbigliamento in Italia;
che, con decisione del 15 gennaio 1996, l'Ufficio di tassazione gli notificava la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale il reddito era commisurato in fr. 24’000.– in media annua ed era qualificato “reddito d’altra fonte”;
che la motivazione allegata alla suddetta tassazione spiegava che il reddito era stato calcolato in base al fabbisogno minimo annuo per il sostentamento del contribuente;
che, con istanza del 18 novembre 1996, il contribuente domandava la revisione delle tassazioni 1993/94 e 1995/96, adducendo i seguenti motivi:
« 1) Come comunicato a più riprese, lo scopo del mio soggiorno in Svizzera è esclusivamente la dimora.
La mia attività lucrativa è svolta prettamente all’estero, e più precisamente in Italia come dimostrato dagli atti trasmessi al vostro ufficio (Quietanze INPS) e che allego come documento A.
È noto che tra l’Italia e la Svizzera esiste la legge sulla doppia imposizione fiscale, e in questo caso è stata omessa»;
che l'Ufficio di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 15 gennaio 1997, nella quale osservava che non era ravvisabile alcuno dei motivi cui la legge subordina la revisione e che, d’altronde, l’istante avrebbe potuto contestare le tassazioni con un rimedio giuridico ordinario;
che, con reclamo del 17 febbraio 1997, il contribuente chiedeva nuovamente la revisione delle tassazioni, argomentando di non avere tempestivamente impugnato le decisioni in questione, per il fatto di risiedere in Italia e di non avere pertanto potuto tempestivamente prendere conoscenza delle stesse;
che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 6 marzo 1997, confermando l’inesistenza dei presupposti per un tale rimedio straordinario;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ asserisce di aver risieduto nel Canton Ticino solo fino al 1991 e di essersi poi trasferito a __________ (__________), dove, con la propria moglie, dirige un negozio di abbigliamento;
che, con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994);
che a tutte le domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67);
che la stessa regola può essere estesa all’imposta federale diretta, poiché nel diritto amministrativo vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n. 5);
che, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD);
che entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso (cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
che di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
che, dalla documentazione esistente agli atti e dalle informazioni ulteriormente assunte da questa Camera, in sede di istruzione del ricorso, può ritenersi dimostrata l’affermazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe lasciato il Canton Ticino al più tardi nel 1992, per ricongiungersi alla famiglia residente a __________;
che le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT 1994; anche art. 4 LT 1976);
che il domicilio è determinato in base agli art. 23-26 CC, in particolare quando una persona risiede nel cantone con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT 1994; art. 4 cpv. 2 LT 1976), mentre la dimora fiscale è data quando la persona fisica soggiorna nel cantone, senza svolgere un'attività lucrativa, almeno per 90 giorni in un periodo di dodici mesi (art. 2 cpv. 3 lett. b LT 1994; art. 4 cpv. 3 lett. b LT 1976);
che principi simili vigono anche nel diritto federale, il quale assoggetta al DIFD le persone che, pur non avendo un'occupazione lucrativa, si trattengono in modo continuato in Svizzera per più di sei mesi o, se abitano in casa propria, per più di tre (cfr. art. 3 cifra 1 lett. c DIFD);
che il ricorrente, come risulta dalla documentazione e dalle sue stesse affermazioni, ha ottenuto il rinnovo del domicilio ancora nel 1995, pur non risiedendo effettivamente nel Cantone, ed è pertanto dubbio che possa essere considerato illimitatamente assoggettato alla sovranità fiscale ticinese (e svizzera) nei periodi fiscali 1993/94 e 1995/96;
che, tuttavia, come asserisce l'Ufficio di tassazione, il ricorrente avrebbe potuto impugnare le decisioni in questione con reclamo entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge;
che non si può, d’altronde, ritenere di essere in presenza di un fatto nuovo, idoneo a giustificare la revisione della tassazione passata in giudicato, proprio perché era volontà dello stesso ricorrente quella di far credere alle autorità ticinesi, compresa quella fiscale, di essere tuttora qui domiciliato;
che, da tale punto di vista, la pretesa del ricorrente di contestare ora il proprio assoggettamento, dopo aver precedentemente cercato di occultare all’autorità il trasferimento all’estero, è chiaramente in contrasto con il principio della buona fede e si presenta come un «venire contra factum proprium» (cfr. ASA 53 p. 191);
che neppure potrebbe entrare in considerazione il nuovo presupposto di revisione, introdotto nelle leggi fiscali a partire dal 1° gennaio 1995, cioè quello del crimine o del delitto che abbia influito sulla decisione o sulla sentenza: infatti, la condotta del ricorrente non configura né un delitto né un crimine, ma tutt’al più una contravvenzione;
che infatti il cambiamento d’indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, la modifica dello scopo e delle condizioni a seguito della cessazione di attività, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l’estero, ogni e qualsiasi modificazione dello stato civile o composizione familiare dell’interessato (segnatamente nascita, adozione, divorzio, naturalizzazione, compimento da parte di un figlio del 16° anno di età, ricongiungimento familiare, inizio d’attività da parte di un membro della famiglia), deve essere notificato entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri (art. 7 cpv. 1 DE conc. il registro centrale degli stranieri dell’11 settembre 1991);
che il ricorso non può di conseguenza essere accolto, ma tuttavia, in considerazione delle particolarità del caso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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