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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.70
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00070
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 aprile 1997
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________, rappr. da: __________. , __________ __________ (),
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 17 gennaio 1997 la __________ __________ __________, rappresentante contrattuale della contribuente __________ __________, chiedeva all' Ufficio di tassazione una proroga di almeno 60 giorni per inoltrare la dichiarazione d'imposta 1995-96, essendo stata ancora in attesa della notifica relativa all'imposta di successione del defunto marito, che le era stata promessa per il mese di agosto del 1996;
che, da quanto si può evincere dalla decisione su reclamo del 24 aprile 1997 dell' Ufficio di tassazione in merito all'esazione di una tassa di diffida di fr. 30.--, la proroga sarebbe stata concessa alla contribuente personalmente, con la seguente avvertenza: "qualora la proroga fosse stata richiesta da un Vostro rappresentante, vogliate per favore avvertirlo";
che il 19 febbraio 1997 il signor __________ __________, quale dipendente della __________ __________ __________ e nel contempo quale esecutore testamentario del defunto signor __________ __________, presentava reclamo contro la tassazione 1995-96 relativa ai coniugi __________ e limitata erroneamente dall' Ufficio di tassazione al periodo 1° gennaio al 29 gennaio 1995 anziché al periodo dal 1° gennaio al 29 novembre 1995, chiedendo nel contempo un'ulteriore proroga in relazione alla dichiarazione fiscale della signora __________ per il periodo dal 30 novembre 1995 al 31 dicembre 1996;
che il 10 aprile 1997 l' Ufficio di tassazione diffidava la signora __________ personalmente a presentare la dichiarazione d'imposta, infliggendole nel contempo una tassa di diffida di fr. 30.--;
che l'interessata, assistita dal signor __________, presentava reclamo in tempo utile, facendo presente d'aver chiesto una nuova proroga il 19 febbraio 1997, senza per altro ottenere risposta;
che l'Ufficio di tassazione con decisione del 24 aprile 1997 respingeva il reclamo;
che con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, sempre assistita dal signor __________ personalmente, chiede l'annullamento della suddetta decisione e della relativa tassa di diffida;
che con osservazioni del 13 maggio 1997, viste le argomentazioni esposte nel ricorso, l' Ufficio di tassazione non si oppone all'annullamento della diffida emanata il 10 aprile 1997 e della relativa tassa;
che il ricorso merita accoglimento già per il fatto che la proroga concessa a seguito della richiesta del 17 gennaio 1997 non è stata notificata al rappresentante regolarmente qualificatosi tale;
che a tale carenza formale non può sopperire l'invito alla contribuente di farsi carico dell'intimazione della concessione della proroga al proprio rappresentante contrattuale;
che comunque la seconda richiesta di proroga è stata completamente trascurata;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 aprile 1997 è annullata e con essa la diffida e la relativa tassa del 10 aprile 1997.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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