AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.65
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00065
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso dell’11 aprile 1997
in materia di: IC/IFD 93/94 int.
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 29 aprile 1994, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale constatava l’esenzione del contribuente per assenza di fattori imponibili.
Non contestata, la decisione passava in giudicato.
Il contribuente contestava la decisione con reclamo del 9 dicembre 1996, in cui negava che vi fossero i presupposti per una tassazione intermedia. All’udienza del 2 gennaio 1997 presso l'Ufficio di tassazione, le parti sottoscrivevano un verbale del seguente tenore:
«... il contribuente... contesta l’emissione della tassazione intermedia per il 1994, in quanto come risulta dai precedenti periodi, lo stesso dopo aver conseguito la licenza in economia nel 1987, ha sempre svolto un’attività anche se a tempo parziale.
Risulta che lo stesso durante gli anni 1991/92 ha svolto attività per il Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, per il conseguimento dell’importo complessivo di fr. 52’000.– si è recato a parecchie riprese in Italia ed Inghilterra oltre che a Ginevra, quindi dopo deduzione delle relative spese, il reddito netto imponibile è di fr. 38’000.– da esporre in media in fr. 19’000.– per gli anni 1993/94, sono inoltre da dedurre gli oneri assicurativi in fr. 1’600.– e di perfezionamento professionale per l’IC in fr. 500.–.
Verificare presso l’ufficio giuridico del Dip. Finanze, alfine di stabilire sull’imponibilità o meno del reddito di cui sopra...».
Con decisione del 10 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente una nuova tassazione definita “intermedia”, in cui il reddito imponibile era determinato dalla differenza fra reddito del lavoro di fr. 19’000.– e deduzioni per spese professionali (fr. 500.–) e assicurative (fr. 1’600.–). La tassazione era tuttavia valida per l’intero periodo fiscale 1993/94 e la motivazione in calce era così formulata:
«Annulla e sostituisce la tassazione base. La presente tassazione intermedia evade il vostro reclamo».
Tale decisione veniva confermata in data 17 marzo, in seguito a reclamo del ricorrente.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l’annullamento della tassazione intermedia. Nega in particolare che vi siano stati un inizio di attività lucrativa o un cambiamento di professione ed un aumento di reddito. Contesta inoltre l’imponibilità della borsa di studio del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica.
4.1.
Con la notificazione della tassazione al contribuente (art. 95 DIFD ed art. 174 LT 1976), inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata, cresce in giudicato. L'autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Pedroli, La revisione a favore del fisco: il ricupero d’imposta, in RDAT II-1993 pp. 492 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 586 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1128).
4.2.
La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 199 cpv. 1 LT 1976; per l'IFD, art. 129 DIFD). Questa norma consente di rivedere, per quanto attiene al diritto cantonale, una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo l'art. 203 LT 1976, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 199 cpv. 2 LT 1976).
4.3.
Il DIFD, invece, stabilisce uno stretto legame tra fra la procedura di contravvenzione e quella di ricupero, per cui non è possibile procedere al ricupero dell'imposta federale se non è integrata, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 129 DIFD, cioè la sottrazione (cfr. ASA 52, 457; Sammlung BGE n. 600, STF del 21 gennaio 1983 in re G. c/ Commissione amministrativa di ricorso Canton San Gallo; Pedroli, La revisione a favore del fisco: il ricupero d’imposta, in RDAT II-1993 pp. 492 ss.; Bernasconi, op. cit., p. 35; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 282).
4.4.
Altre eccezioni, sia rammentato per completezza, sono la rettificazione di errori di calcolo e, a favore dello stesso contribuente, la revisione (CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E. M.).
4.5.
Ne viene, alla luce delle considerazioni che precedono, che, trascorso il termine di impugnativa, la sostituzione di una tassazione non può più avvenire senza violare principi essenziali di procedura e portare ad una insicurezza giuridica inammissibile in materia fiscale; questa Camera ha già avuto occasione di decidere quindi che l'autorità fiscale non può semplicemente "annullare e sostituire" una tassazione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla (cfr. CDT n. 374 del 2 settembre 1983 in re C.; CDT n. 150-1 del 6 aprile 1988 in re B.; CDT n. 85 del 21 maggio 1990 in re. F.D.; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E. M.; CDT n. 80.95.00142 del 28 agosto 1995 in re G.T., in RDAT I-1996 n. 16t p. 443 ss.; inoltre Pedroli, La revisione a favore del fisco: il ricupero d’imposta, in RDAT II-1993 p. 496). Gli unici rimedi che l'autorità fiscale ha a sua disposizione, per modificare una decisione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla, sono, come già detto, quelli del ricupero d'imposta e della rettificazione degli errori di calcolo.
Si tratta, ora, pertanto, di applicare i princìpi descritti alla fattispecie in esame.
Come si è visto in narrativa, l’autorità fiscale, dopo avere dapprima emesso una tassazione intermedia per gli ultimi mesi del 1994, ha poi semplicemente annullato e sostituito la tassazione ordinaria 1993/94 già passata in giudicato.
La decisione impugnata non presenta più nulla che sia proprio di una tassazione intermedia, all’infuori dell’intestazione. I redditi considerati sono infatti quelli del periodo di computo 1991/92, in media annua. La stessa motivazione d’altronde asserisce lapidariamente che la tassazione «annulla e sostituisce la tassazione base». Dal verbale di audizione sottoscritto dalle parti in occasione dell’udienza tenutasi all'Ufficio di tassazione si evince inoltre in modo chiarissimo che l’autorità fiscale si era avveduta della mancanza di un motivo di intermedia, di fronte alla circostanza che il contribuente lavorava già fin dal 1987, sia pure in modo non regolare e discontinuo. La vera ragione per cui è stata emanata la decisione qui contestata deve ricercarsi nella volontà di imporre il reddito proveniente dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, che non era stato considerato imponibile nella primitiva tassazione IC/IFD 1993/94.
La decisione impugnata è stata emanata in insanabile contrasto con le disposizioni procedurali che disciplinano la revisione di tassazioni cresciute in giudicato in favore del fisco e deve pertanto essere annullata.
5.2.
Si aggiunga che, nella situazione concreta, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere ad un ricupero d’imposta ai sensi dell’art. 199 LT 1976, giacché la legge esclude il ricorso a questo istituto ogniqualvolta il contribuente abbia inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, e l'autorità di tassazione ne abbia accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 199 cpv. 2 LT 1976).
Infatti, il contribuente aveva allegato alla dichiarazione fiscale 1993/94 i certificati relativi alle borse di studio attribuitegli dal FNSRS e dal Ministero degli esteri italiano. Se l’autorità di tassazione aveva ritenuto, in occasione della tassazione, che i redditi in questione non fossero imponibili, essa non aveva più il diritto di annullare la suddetta decisione ormai passata in giudicato, per il solo fatto di avere cambiato opinione a riguardo dell’imponibilità degli stessi redditi. Come già stabilito da questa Camera in un caso del 1983, in cui il fisco pretendeva di ricuperare l’imposizione di una rendita vedovile che per ben tre periodi fiscali era stata esentata dall’imposta per un errore nell’interpretazione della Convenzione contro la doppia imposizione fra Germania e Svizzera, «il ricupero deve solo venir concesso quando si verificano fatti o prove sconosciuti al momento della tassazione, ma non per un diverso apprezzamento di fatti o elementi già noti» (CDT n. 467-472 del 2 novembre 1983, cit. in Pedroli, La revisione a favore del fisco: il ricupero d’imposta, in RDAT II-1993 p. 495).
Al ricorrente, non patrocinato da un avvocato o da un consulente fiscale, non si riconosce alcuna indennità per le spese in relazione con il reclamo ed il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 marzo e la decisione del 10 febbraio 1997 sono annullate.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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