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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.63
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00063
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 aprile 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 23 dicembre 1996 l' Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva, oltre al reddito della sostanza, un reddito del lavoro da attività dipendente lordo di fr. 76'619.-- di media annua.
Il 22 gennaio 1997 il contribuente si opponeva alla surriferita notifica di tassazione, chiedendo l'allestimento di una tassazione intermedia. Faceva presente di aver lavorato nel corso del 1994 soltanto all' 80%, di aver svolto nel 1995 lavoro a turni e di essersi fatto indipendente nel corso del 1996.
L' Ufficio di tassazione di __________, con decisione del 24 marzo 1997, respingeva il reclamo, negando che nel caso del contribuente si fosse verificato uno dei motivi di tassazione intermedia previsti dalla legge.
Questa Camera ha potuto accertare d'ufficio, mediante richiesta all'Ufficio controllo abitanti di __________, che __________ __________ ha trasferito il proprio domicilio da __________ il 1° aprile 1997.
È invece prematura la questione relativa a una eventuale tassazione intermedia per partenza dal Cantone in relazione al trasferimento del domicilio da __________ avvenuto nel corso del periodo di tassazione IC/IFD 1997-98 e, meglio, il 1° aprile 1997. Essa verrà esaminata dall' Ufficio di tassazione di __________ nell'ambito dell'esame della tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
4.3.1. La costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., consid. 4a; Pichon, La taxation intermédiaire, II, in SR 1982, p.514 ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi 1979, p. 89).
4.3.2. Vi è inoltre cambiamento di professione secondo gli articoli 45 LIFD e 55 LT quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216).
Secondo costante giurisprudenza ciò si verifica se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale (DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione. Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, mantenendo la stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui ci si avvaleva in precedenza (STF del 6 marzo 1986 in re B., con riferimento a Känzig, Wehrsteuer, 2.a ed., p. 791 ss.).
Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (CDT del 18 aprile 1979 in re Lo.; CDT del 16 marzo 1981 in re Ma.: CDT del 21 settembre 1981 in re St.; CDT 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, in re St.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1983 p. 126).
Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. Masshardt Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
4.3.3. Per quanto concerne il solo diritto cantonale, va infine rilevato che la nuova Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, non prevede più il motivo di tassazione previsto dall'art. 99 lett. e della precedente legge. Tale norma consentiva eccezionalmente, a livello cantonale, di concedere la tassazione intermedia in caso di variazione (aumento o diminuzione) del reddito da attività lucrativa indipendente nella misura del 50%.
Orbene, nel caso in esame mancano con tutta evidenza i presupposti qualitativi che possano giustificare l'allestimento di una tassazione intermedia per riduzione del salario. L' Ufficio di tassazione ha esposto un reddito del lavoro lordo di fr. 76'619.-- di media annua, che è esattamente quello che emerge dai certificati di salario rilasciati dal __________. Una mera riduzione del reddito del lavoro, per di più limitata al 20% circa - come rilevato dal ricorrente medesimo - non è motivo di tassazione intermedia e nemmeno avrebbe consentito, limitatamente all'imposta cantonale, l'allestimento di una tassazione intermedia per diminuzione del reddito da attività lucrativa dipendente, nella denegata ipotesi che la nuova legge avesse mantenuto il motivo di intermedia di cui all' art. 99 lett. e della precedente legge. In effetti non sarebbe stata adempiuta la condizione quantitativa del dimezzamento del reddito del lavoro.
Va inoltre rilevato che variazioni del reddito della sostanza non configurano motivo di tassazione intermedia. La legge infatti non lo prevede. Simili variazioni si ripercuotono sulla tassazione ordinaria del periodo successivo.
Va infine rilevato che nella sua domanda di tassazione intermedia del 22 gennaio 1997 il ricorrente rileva con espressione alquanto ermetica: "NB: Nel 1996 il mio salario e arrivato a fr. 3'599.90 al mese e me ho fatto indipendente" (sottolineatura del red.).
Non si comprende se ciò stia in qualche modo a significare l'abbandono dell'attività dipendente presso il __________ e l'inizio di un'attività indipendente.
Resta quindi riservata la facoltà del ricorrente di postulare, fornendo prove inoppugnabili, una tassazione intermedia per cambiamento di professione nel senso del passaggio durevole da un'attività salariata a una indipendente (cfr. consid. 4.3.1.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
2 Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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