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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.56
Data decisione, Autorità: 24.04.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00056
Lugano 24 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 marzo 1997
in materia di: IC/IFD 95/96 tassazione intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 1° aprile 1994 __________ __________ riconosceva davanti all'Ufficio di stato civile di __________ la paternità di __________ __________;
che il 25 aprile 1996, sottoscriveva una convenzione con cui si impegnava a versare mensilmente un contributo alimentare a favore della figlia __________;
che detta convenzione veniva approvata il 5 aprile 1996 dalla competente Delegazione tutoria di __________;
che il 23 aprile successivo __________ __________ inviava copia della suddetta convenzione all' Ufficio di tassazione di Locarno, chiedendo di essere posto al beneficio della tassazione intermedia;
che con decisione del 7 maggio 1996, notificata per lettera raccomandata, l' Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda, poiché non configurava nessuno dei motivi tassativamente previsti dalla legge per effettuare una tassazione intermedia;
che l'interessato presentava reclamo in data 13 febbraio 1997;
che l'UT di Locarno con decisione su reclamo del 6 marzo 1997 respingeva il reclamo in quanto manifestamente tardivo;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ propone nuovamente l'accoglimento della propria richiesta di tassazione intermedia;
che gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD);
che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito; caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che nel caso in esame l' Ufficio di tassazione, a giusta ragione, ha dichiarato irricevibile il ricorso, spedito dal contribuente ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione per lettera raccomandata della decisione relativa al rifiuto della tassazione intermedia;
che, abbondanzialmente il ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito, poiché la legge elenca tassativamente i motivi di tassazione intermedia e non prevede quello invocato dal contribuente (cfr. art. 55 LT e art. 45 LIFD);
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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