AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.55
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00055
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 marzo 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, sono entrambi docenti ed insegnano rispettivamente in una scuola cantonale ed in un istituto del Comune di __________;
che, con decisione del 30 settembre 1996, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ha commisurato il loro reddito imponibile, ai fini dell’imposta cantonale per il biennio 1995/96, in fr. 90’586.–, e, per l’imposta federale diretta, in fr. 93’779.–;
che, con reclamo del 10 ottobre 1996, i contribuenti contestavano fra l’altro il mancato riconoscimento di una deduzione di fr. 1’485.– in media annua, per doppia economia domestica, sottolineando l’obbligo per la signora __________ di consumare il pranzo a scuola, a mesi alterni;
che l’autorità di tassazione confermava la propria decisione su questo punto, con decisione del 24 febbraio 1997, nella quale osservava quanto segue: «...da informazioni assunte presso il Comune di __________ risulta che le prestazioni in natura (pasti presi dalla moglie presso la mensa scolastica) non sono comprese nel certificato di salario»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ postulano nuovamente la deduzione di fr. 1’485.– per doppia economia domestica, che sarebbe stata loro accordata nel periodo fiscale 1989/90 e poi negata nel periodo successivo, pur non essendo mutate le condizioni personali;
che, sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD);
che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
che sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio: la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell'8 novembre 1994);
che la deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell'8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell'8 novembre 1994);
che per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993): per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993);
che, nel caso in esame, la ricorrente chiede la deduzione per il pranzo di mezzogiorno che è obbligata a consumare a scuola, a mesi alterni, adducendo che i pasti offerti dalla scuola sono conteggiati come salario in natura ai fini del calcolo dei contributi AVS/AI/IPG/AD;
che l’autorità fiscale, per contro, ha correttamente osservato come al riconoscimento della richiesta detrazione si opponga la circostanza che le suddette prestazioni in natura non siano computate al salario ai fini fiscali, non figurando nel certificato di salario;
che, infatti, la pretesa dei ricorrenti pare temeraria, se solo si pensa che lo scopo della deduzione per doppia economia domestica è di tener conto del maggior dispendio determinato dalla necessità di consumare un pasto fuori casa (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, n. 9 ad art. 22bis cpv. 1 DIFD, p. 686; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, n. 27 ad art. 26, p. 371), mentre la signora __________ beneficia addirittura di pasti di mezzogiorno gratuiti;
che, in simili circostanze, sarebbe piuttosto giustificata l’imposizione di un reddito in natura, corrispondente al valore dei pasti gratuiti;
che comunque si può prescindere, nella fattispecie, dall’aggiunta di un reddito in natura, giacché la consumazione del pasto di mezzogiorno con gli allievi della scuola comunale avviene nell’ambito dello svolgimento del lavoro della ricorrente, che verosimilmente comprende altresì l’assistenza agli scolari nella pausa di mezzogiorno;
che, d’altra parte, non giova ai ricorrenti neppure il riferimento alla tassazione del periodo fiscale 1989/90, ove sarebbe stata ammessa la detrazione fatta valere, dal momento che nella relativa decisione su reclamo si osserva che, diversamente da quanto si è constatato per il periodo fiscale qui in esame, «nel certificato di salario della moglie risultano esposti fr. 600.– l’anno, per consumo gratuito del pasto presso la scuola»;
che, pertanto, la decisione impugnata merita di essere integralmente confermata;
che l’esito del ricorso comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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