AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.50
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00050
Lugano 26 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 24 marzo 1997
in materia di: esenzione imposte di successione e donazione e imposte cantonali sull'utile e sul capitale
presentato da:
(__________), __________, rappr. da: __________, __________, patr. dall’avv. __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Qualche giorno prima, fra i quattro soci e la signora __________, proprietaria della __________, era stato sottoscritto un contratto, con cui la signora __________ conferiva loro il mandato di gestire la Casa a partire dalla stagione 1994 (doc. 16). All’indomani della costituzione dell’associazione, inoltre, fra la signora __________ e il neocostituito ente veniva stipulato un contratto di affitto avente per oggetto la casa di cui si tratta. Il canone d’affitto ammontava a fr. 6’000.– all’anno, da cui venivano però dedotti fr. 4’800.–, corrispondenti alle spese di manutenzione e riparazione (doc. 15).
Il 21 marzo 1995 __________ decedeva a __________, lasciando tutti i suoi beni all’Associazione __________.
La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia respingeva l’istanza con due distinte decisioni, intimate il 19 febbraio 1997. In esse, l’autorità fiscale negava che l’istante adempisse il requisito della pubblica utilità, non rappresentano la locazione di appartamenti un’attività di pubblica utilità; sottolineava inoltre come la cerchia dei beneficiari delle attività dell’associazione fosse limitata alle persone di orientamento democratico, antifascista ed ecologico. L’esenzione non sarebbe stata concessa, secondo l’autorità, neppure nel caso della costituzione di una fondazione.
Secondo la ricorrente, l’autorità fiscale ha interpretato in modo restrittivo le ultime volontà della defunta signora __________; ella non voleva infatti semplicemente affittare camere a buon mercato a persone di idee affini alle sue, ma tale attività doveva integrarsi nella più ampia attività di una fondazione nello spirito dei coniugi __________, dedita cioè alla promozione della giustizia sociale e della solidarietà.
La ricorrente contesta inoltre il senso che l’autorità ha attribuito alla nozione di “pubblica utilità”, con particolare riguardo alla cerchia di destinatari dell’attività per cui si chiede l’esenzione; a suo avviso, non si è tenuto conto del fatto che esistono molti enti cui è stato riconosciuto lo scopo di pubblica utilità, sebbene la loro attività sia rivolta solo a parte della popolazione e addirittura alla natura o agli animali.
Nelle sue osservazioni del 12 agosto 1997, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso, sottolineando come lo stesso scopo statutario di consentire ai soci di soggiornare nella casa in questione escluda la pubblica utilità, facendo mancare il requisito del disinteresse; quanto alle attività dell’associazione, fa notare come attualmente sia solo quella di affitto di appartamenti a funzionare.
Le parti, in sede di replica e duplica, si sono poi nuovamente confermate nelle rispettive posizioni.
La richiesta della ricorrente di sentire tre testi è stata sostituita, con il suo accordo, da una dichiarazione datata 15 gennaio 1998, sottoscritta da __________ e da __________ cui è stata allegata una serie di documenti a supporto di quanto sostenuto.
Con memoria conclusiva del 6 marzo 1998 la Divisione delle contribuzioni si è infine nuovamente confermata nella propria decisione.
4.1.
Secondo l’art. 65 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT 1994), sono esenti dall'imposta, fra l’altro, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevoca-bilmente destinati a tali fini. Il legislatore ha voluto altresì preci-sare che scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico (lett. b).
L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono eserci-tate attività dirigenziali (art. 65 lett. b ultima frase).
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta, le per-sone giuridiche devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 5 Regolamento della legge tributaria).
4.2.
Adottando la disposizione citata, il legislatore cantonale ha volu-to conformarsi alle scelte effettuate dal legislatore federale, ri-prendendo testualmente gli articoli 23 cpv. 1 lett. f della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Co-muni (LAID) e 56 lett. g della legge federale sull’imposta federa-le diretta (LIFD).
Rispetto al diritto cantonale previgente, il cambiamento è so-stanziale, soprattutto su due aspetti:
• in primo luogo, vi è una restrizione per quanto attiene agli scopi perseguiti dalle persone giuridiche che chiedono l’esenzione: è contemplato ora solo lo scopo «pubblico o di pubblica utilità», mentre l’abrogata legge tributaria del 1976 ri-conosceva anche scopi «ideali nel Cantone o di interesse per la comunità svizzera»;
• vi è invece un’estensione per quanto concerne la sede della persona giuridica: mentre la legge del 1976 richiedeva che fosse nel Canton Ticino, la nuova legge ha soppresso tale limitazione, sicché la possibilità di esenzione è estesa anche alle persone giuridiche con sede fuori Cantone
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 del 13 ottobre 1993, p. 49 s.).
4.3.
Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale é data in linea di principio quando un ente svolge un'at-tività durevole a favore di una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato.
Devono quindi essere adempiute le seguenti condizioni:
lo svolgimento di un'attività che serve alla collettività o che ri-sponde ad un preminente interesse della medesima, esercita-ta a favore della generalità della popolazione;
il perseguimento dello scopo d'interesse generale deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l'ente non abbia un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vi-cine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua at-tività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a favore di terzi e quindi nell'interesse pubblico;
la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. STF, II Corte di diritto pubblico, del 18 marzo 1983 in re Zoologischer Garten AG, Basilea, cons. 7; DTF 114 Ib 279, 113 Ib 9, 85 I 25, 76 I 202 cons. 1; ASA 60 p. 626, 25 p. 360; Richter, Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich, in RF 49/1994 p. 300; Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiung-sgrund, in ASA 58 p. 468 ss.; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, der Staats- sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern, Zurigo 1987, p. 80 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 2a ediz., p. 36 s.; Sutter, L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di 'pubblica utilità' giusta l'art. 10 lett. a LTS, in RTT 1971 p. 34 ss.; Gygax, Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in RF 16/1961, p. 95 ss.; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 62 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 13 ss. ad art. 16 DIFD, p. 168 ss.; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 66 ss.; Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen im Kanton Aargau, in ZBl 65/1964, p. 201 ss.; CDT n. 168 del 30 aprile 1980 in re Fondazione P.C.; CDT n. 175 del 22 aprile 1981 in re Clinica S. A.).
4.4.
Di regola il carattere di esclusiva pubblica utilità viene negato quando lo scopo viene perseguito, ovvero quando l'attività viene gestita secondo criteri commerciali; quanto meno quando tale attività non si pone in un rapporto adeguato con il perseguimen-to dello scopo di pubblica utilità (cfr. Trümpy, op. cit., p. 97 s.; inoltre Reich, op. cit., p. 473 s., segnatamente la dottrina mag-gioritaria ivi citata che diverge dall'opinione dell'autore espressa nella nota a piè di pagina n. 41).
Da questi casi vanno tuttavia distinti i casi in cui la gestione commerciale non mira a massimizzare il profitto, ma piuttosto a fornire prestazioni a prezzi modici, grazie ad esempio alla ri-nuncia del personale a una retribuzione adeguata o ai sacrifici di terzi (Trümpy, op. cit. p. 98). A maggior ragione quando a es-sere gestito con criteri commerciali è soltanto un esercizio par-ziale di un ente cui è riconosciuto carattere di utilità pubblica. In simili casi determinante è l'adeguatezza del legame che deve intercorrere tra l'attività parziale di natura commerciale e l'ente esente da imposta, segnatamente se l'attività parziale si inseri-sce nel quadro o è al servizio di quella di pubblica utilità (Trümpy, op. cit., p. 99; cfr. RDAT II-1992 n. 2t).
La perdita dell’esenzione fiscale a causa dell’esercizio di attività economiche è d’altra parte giustificata in dottrina anche con il principio per cui l’imposizione non deve influenzare la concor-renza (Reich, op. cit., pp. 474 e 488 ss.; Richter, op. cit., p. 304). La libertà di commercio e di industria, garantita dall’art. 31 Cost. fed., esige infatti che se un ente di pubblica utilità opera sul mercato quale concorrente, deve essere messo dal punto di vista fiscale nelle stesse condizioni concorrenziali degli altri soggetti economici. È evidente infatti che, se un’impresa è esentata dalle imposte, tale circostanza le permette di offrire le proprie prestazioni a condizioni più vantaggiose, ma ciò compor-ta un vantaggio dal profilo concorrenziale nei confronti degli altri concorrenti (STF del 13 aprile 1983 inedita, citata da Reich, op. cit. 489).
Si osservi, a tale proposito, che la nuova legge esclude espres-samente che gli «scopi imprenditoriali» possano essere consi-derati di utilità pubblica.
4.5.
La decisione impugnata, che nega l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale, sul presupposto che la ricorrente non perseguirebbe scopi di “pubblica utilità” deve essere condivisa.
4.5.1.
Come correttamente argomenta la Divisione delle contribuzioni, sia nella decisione di diniego dell’esenzione sia nelle osservazioni al ricorso, è infatti evidente che la sola attività attualmente esercitata dall’associazione ricorrente sia quella consistente nella locazione di appartamenti di vacanze. La stessa ricorrente ha prodotto, a tale proposito, i listini prezzi delle stagioni 1995 e 1996, dai quali risulta che il prezzo per una settimana di soggiorno a Casa __________ ammonta a fr. 300.– per due persone (cfr. doc. 32 e doc. 33). Su richiesta dell’autorità fiscale ha inoltre sottoposto un conteggio da cui si evince che le entrate lorde dai pernottamenti nella Casa __________ sono stati di fr. 39’167.57 nel 1995 e di fr. 43’500.– nel 1996 (doc. 29). Dai conti economici relativi agli esercizi 1994 e 1995 si trae la conferma del fatto che i soli redditi dell’associazione sono quelli che provengono dalla locazione degli appartamenti; coperte le spese di amministrazione, di manutenzione dell’immobile, per il rimborso spese dei membri del comitato dell’associazione e per la retribuzione, invero modica, del lavoro amministrativo, l’esercizio tende sostanzialmente al pareggio. Il primo anno si è infatti chiuso con una leggera perdita (ca. 6’000 franchi) e il secondo con leggero utile (ca. 3’500 franchi) (v. doc. 30 e doc. 31).
4.5.2.
L’attività della ricorrente si presenta, per il momento, come quella di una qualsiasi pensione piuttosto modesta, a carattere familiare, non diversamente da altri complessi immobiliari adibiti a appartamenti di vacanza per il personale di un’azienda, per gli aderenti a un’organizzazione sindacale, ecc..
Non vi sono neppure elementi che inducano a ritenere di essere in presenza di una di quelle eccezioni al principio per cui gli scopi imprenditoriali escludono l’esenzione, cui si è accennato in precedenza (v. supra, consid. 4.4.). La dottrina ammette, infatti, che, in certi casi, anche un’attività di carattere economico possa godere dell’esenzione, se essa serve a conseguire uno scopo di interesse pubblico. Tale deroga è però ammessa solo se l’attività commerciale di cui si tratta presenta un mero carattere ausiliario ed è subordinata rispetto all’attività di pubblica utilità; si menzionano, a tale proposito, per esempio un’organizzazione che serve a distribuire i prodotti realizzati da un istituto per ciechi oppure un posto di ristoro gestito da un’associazione per senzatetto (Reich, op. cit., p. 474; Richter, op. cit., p. 305).
Contrariamente a quanto argomenta la ricorrente, però, si è già rilevato che l’attività di carattere “alberghiero” dell’associazione è – almeno attualmente – la sola. Non va comunque dimenticato – anche se ciò riveste importanza secondaria nel presente caso – che l’associazione occupa una persona a tempo parziale, verosimilmente a seconda delle necessità stagionali, la quale gestisce le prenotazioni e segue gli arrivi e le partenze degli ospiti (cfr. conto economico, doc. 30 e doc. 31).
4.5.3.
Sono, infine, senz’altro condivisibili le considerazioni della ricorrente in merito alla definizione del requisito dell’interesse generale: infatti, l’esenzione per pubblica utilità non presuppone che la collettività intera tragga direttamente beneficio dall’attività dell’associazione o della fondazione, essendo sufficiente che lo scopo in quanto tale sia considerato meritevole di promozione secondo l’opinione popolare generale (cfr. p. es. Känzig, op. cit., p. 170).
Ma, come detto, nella fattispecie lo scopo dell’associazione è solo sulla carta: è senz’altro vero che «lottare per un orientamento democratico, antifascista, ecologico e pacifista» è uno scopo condiviso dalla stragrande maggioranza della popolazione. Ma ciò non basta per ambire, in un caso come il presente, all’esenzione fiscale. Altrimenti, si assisterebbe certamente ad una proliferazione di catene di alberghi sotto copertura dei più nobili e disparati scopi altruistici.
4.5.4.
Questa Corte non è certo insensibile del prodigarsi degli ispiratori di questa iniziativa, i defunti coniugi __________, a favore dapprima delle vittime dell’olocausto e, in seguito, del dibattito attorno ai temi dell’antifascismo e della democrazia, come pure alla serietà delle intenzioni di chi oggi intende continuarne gli ideali mediante la costituzione di un’associazione, ev. di una fondazione. Ma anche scorrendo gli obiettivi elencati nella memoria del 15 gennaio 1998 di __________ e __________, a questa Camera appare prevalente il carattere residenziale-alberghiero del complesso, rispetto a uno scopo di utilità pubblica o anche soltanto più genericamente ideale.
Senza voler in alcun modo sminuire la serietà d’intenti degli attuali promotori, l’attività culturale appare sostanzialmente subordinata a quella di tipo residenziale-alberghiero legata a una vacanza intelligente e impegnata, in relazione anche a manifestazioni culturali di livello internazionale che si svolgono a __________ soprattutto nel periodo estivo.
5.1.
In virtù dell’art. 154 cpv. 1 LT, sono esenti dall’imposta di successione e donazione:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone;
d) le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d’ impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;
f) il coniuge.
Il cpv. 2 dello stesso articolo precisa quindi che gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Per il cpv. 3, infine, l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
b) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.
5.2.
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 9 Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994).
5.3.
L’esenzione degli enti con scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica della lett. l dell'art. 15 e della lett. e dell'art. 120 della legge tributaria del 1976, con effetto dal 1° gennaio 1987 (cfr. L. del 18 febbraio 1986). A tale proposito, nel capitolo II cifra 8 del Messaggio n. 2980 del 9 ottobre 1985 si legge:
«La base legale prevista dai vigenti art. 15 cpv. 1 lett. l e 120 cpv. 1 lett. e LT non consente invece di concedere l'esenzione a quegli enti che, quale attività principale, promuovono gli interessi ideali specifici dei loro membri, quindi all'interno dell'ente mede-simo.
Il Consiglio di Stato reputa tuttavia che questa vasta cerchia di associazioni, che svolgono un'attività a scopo ideale con l'inten-dimento di migliorare la condizione dei loro aderenti, debba poter fruire dell'esenzione».
L'elenco di associazioni che segue questa citazione è oltremodo significativo: società sportive, società per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre.
Questi intendimenti risultano confermati dal Rapporto n. 2980 della Commissione speciale in materia tributaria del Gran Con-siglio, del 29 gennaio 1986. Per evitare che, ad esempio, a «un ente che si occupa in modo principale degli interessi personali, sociali e filosofici dei suoi membri» debba essere negata l'esen-zione, poiché «non ha carattere di pubblica utilità (ASA 25 261)», nel Rapporto si afferma «la necessità di inserire nella legge accanto al carattere di pubblica utilità il concetto di “scopo ideale” e ciò onde poter estendere maggiormente il campo d'applicazione di tale esenzione» (cfr. Rapporto cit., p. 44; v. anche CDT n. 17-18 dell’11 febbraio 1993, in RDAT II–1993 n. 5t).
5.4.
Poiché l’imposizione delle successioni e delle donazioni non è oggetto di armonizzazione fiscale, il legislatore cantonale ha potuto mantenere l’esenzione delle persone giuridiche con “scopi ideali”, nell’ambito della disciplina dell’imposta di successione e donazione (v. anche Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, Bellinzona 1995, p. 52 s.).
5.5.
La nozione di “scopo ideale” è molto più ampia di quella di “pubblica utilità” e si oppone a quella di scopo di lucro (Reich, op. cit., p. 476). La principale differenza rispetto alla pubblica utilità è rappresentata dall’assenza dell’interesse generale e del disinteresse, che si è visto essere propri dello scopo di pubblica utilità. È il caso, in particolare, delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei membri, ma che non perseguono il bene di terzi. Al contrario, la cerchia dei destinatari di simili associazioni non è aperta bensì limitata ai membri stessi e lo scopo perseguito spesso non è meritevole di promozione (Trümpy, op. cit., p. 110; Reich, op. cit., p. 469 ss.). Le leggi fiscali che limitano l’esenzione alle persone giuridiche di pubblica utilità non consentono di esentare associazioni di tal genere; lo permettono invece le leggi che privilegiano, più genericamente, le persone giuridiche con “scopi ideali”.
Un caso particolarmente significativo di esenzione fondata sullo scopo ideale è quello dei partiti politici. La dottrina e la giurisprudenza dominanti escludono che questi ultimi perseguano scopi pubblici o di pubblica utilità (Yersin, Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants, in ASA 58 p. 106 e autori citati). Ogni partito, preso individualmente, difende le proprie concezioni della società, mira ad ottenere il potere e a far sì che il maggior numero di propri membri raggiunga le funzioni più importanti (Yersin, op. cit. p. 107). Ciò esclude lo scopo di pubblica utilità ma non quello ideale. Di fatto, nei cantoni che esonerano le persone giuridiche con scopo ideale, i partiti beneficiano dell’esenzione (Ibidem).
5.6.
Le considerazioni precedentemente proposte, in merito alla mancanza dei presupposti per ottenere l’esenzione dalle imposte sul capitale e sull’utile delle persone giuridiche, possono essere estese anche all’istanza di esenzione dall’imposta di successione e di donazione.
È chiaro, infatti, che l’associazione ricorrente non ha diritto all’esenzione quale ente che persegue scopi pubblici o di pubblica utilità.
Per il caso particolare dell’imposta di successione e donazione, però, si deve esaminare se la ricorrente non persegua almeno uno scopo ideale, cosa che basterebbe ad ottenere l’esenzione. Anche tale eventualità deve peraltro essere scartata, sempre in considerazione del carattere prevalentemente (se non esclusivamente, per il momento) alberghiero dell’attività svolta dall’associazione ed anche del modesto sacrificio personale dei soci, i quali si limitano a versare una tassa annua di dieci franchi.
La soluzione adottata nel presente caso - sia notato a titolo abbondanziale - non differisce, come ha potuto accertare questa Camera, da quella adottata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni in casi analoghi, che vogliono essere qui ricordati per scrupolo di completezza.
Si veda, ad esempio, il caso del __________, che persegue scopi solidaristici, di mutuo aiuto, di assistenza e di sostegno in caso di catastrofi. In quanto tale il __________ beneficia dell'esenzione fiscale, fatta esclusione tuttavia della "Casa solidarietà" di __________, ente a se stante che gestisce "l'esercizio di una pensione con alloggio a favore degli aderenti ai sindacati, partiti e associazioni affiliate sia dei non aderenti permettendo loro una vacanza in Ticino a prezzi sensibilmente ridotti".
Non diversamente la Fondazione __________, che gestisce, ad esempio nel comune di __________, un villaggio di vacanza legato al sindacato dei dipendenti pubblici.
Lo stesso dicasi per la Fondazione __________, che, nel rispetto della natura e del paesaggio, si occupa della conservazione di una proprietà immobiliare a __________ e si prefigge, attraverso l'uso di questa proprietà, di promuovere la comprensione e il rispetto reciproci, lo sviluppo di uno spirito umano e di solidarietà con i deboli, l'amicizia e la pace, il vivere in accordo con la natura.
6.2.
Questa Camera ha, a sua volta, negato l'esenzione ad Società Cooperativa immobiliare che svolge attività a sostegno dell’attività di culto di una Chiesa non riconosciuta costituzionalmente (CDT n. 10-11 del 18 febbraio 1994 in re S. Coop. Imm.), che possiede immobili in cui trovano posto sia locali adibiti al culto (un centro di ritrovo a __________ e una sala multiuso a __________) sia diversi appartamenti occupati da membri della Chiesa evangelica Pentecostale ticinese.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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