AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.49
Data decisione, Autorità: 31.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00049
Lugano 31 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 20 marzo 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 21 ottobre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ad __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava il suo reddito imponibile in fr. 49’304.– in media annua per l’ IC e in fr. 54’274.– in media annua per l’IFD e la sostanza in fr. 95’362.–;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 novembre 1996 all’autorità di tassazione, contestando la commisurazione del reddito del lavoro, della sostanza, delle spese di manutenzione immobiliare, nonché delle deduzioni per figli e per oneri assicurativi;
che l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il gravame, con decisione del 24 febbraio 1997, nella quale aumentava la deduzione degli oneri assicurativi, mentre confermava per il resto la tassazione impugnata;
che, con scritto del 20 marzo 1997 alla Camera di diritto tributario, __________ ha chiesto una proroga del termine di ricorso, ritenendo insufficiente il termine legale di trenta giorni per il reperimento della documentazione necessaria;
che questa Camera gli comunicava, con lettera del 24 marzo 1997, che il termine di trenta giorni è perentorio e perciò improrogabile e gli attribuiva di conseguenza 10 giorni per la motivazione dei ricorso e la designazione dei mezzi di prova;
che, non avendo ricevuto risposta, in data 16 aprile 1997, la Camera di diritto tributario gli attribuiva ulteriori dodici giorni;
che il 24 aprile 1997 il contribuente trasmetteva a questa Corte il proprio ricorso, chiedendo la deduzione degli interessi passivi per un ammontare di fr. 22’010.– e la detrazione di fr. 5’400.– per figli agli studi;
che, nelle rispettive osservazioni del 20 maggio e del 26 giugno 1997, l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la Divisione cantonale delle contribuzioni propongono di dichiarare irricevibile il ricorso, per inosservanza del termine perentorio ed improrogabile di trenta giorni;
che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio
vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT
inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz
nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X. Oberson,
Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a
cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
che, in materia di imposta federale diretta, la nuova procedura è più favorevole ai ricorrenti di quella previgente, per il fatto che, in virtù dell'abrogato art. 101 cpv. 2 DIFD, applicabile in virtù del rimando dell'art. 106 cpv. 3 DIFD, un ricorso generico doveva considerarsi irricevibile senza che occorresse assegnare un termine supplementare per rimediare al difetto di motivazione e di una proposta concreta, sicché l'autorità fiscale non doveva tener conto di reclami generici che non contenessero «una motivazione oggettiva delle proposte fatte» (cfr. RF 1989 p. 536; ASA 58 p. 285; CDT 323/88 in re C.S.; CDT 116-118 del 17 maggio 1991 in re S.K.), né era sufficiente la motivazione secondo cui una tassazione «sarebbe fortemente esagerata» (ASA 48 p. 193) e neppure bastava la richiesta di essere convocato ad un'udienza (CDT n. 7 del 22 febbraio 1991 in re G. D. e V);
che deve anzitutto essere esaminata la questione, sollevata dall’AFC nelle sue osservazioni, se l’art. 140 cpv. 2 LIFD, che ammette la facoltà di emendare il ricorso, sia applicabile anche di fronte ad una mera domanda di proroga del ricorso;
che ad una risposta negativa, come quella prospettata dall’AFC, si oppone la difficoltà pratica di delimitare il caso della semplice domanda di proroga del termine rispetto a quello del ricorso privo di motivazione e di designazione dei mezzi di prova: chi chiede la proroga del termine manifesta infatti almeno la volontà di contestare la decisione su reclamo, non diversamente da chi inoltra un ricorso privo di ogni ulteriore indicazione utile a orientare l’autorità di ricorso nella propria decisione;
che, infatti, nella fattispecie, il ricorrente ha affermato espressamente, nello scritto del 20 marzo 1997, di avere l’intenzione di “ricorrere contro la decisione in discorso”;
che, pertanto, nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con lettera del 24 marzo 1997, un termine di 10 giorni per emendare il gravame;
che un termine di dieci giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
che, tuttavia, la motivazione del ricorso non è pervenuta entro il termine in questione;
che, avvedutasi però che il proprio scritto del 24 marzo 1997 non era munito della comminatoria dell’irricevibilità, richiesta dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 2 LIFD, la Camera ha inviato al ricorrente una nuova lettera, in data 16 aprile 1997, attribuendogli in tale occasione un ulteriore termine fino al 28 aprile 1997 per emendare il ricorso;
che, come detto, il ricorrente ha inviato la motivazione del gravame solo dopo aver ricevuto quest’ultima lettera;
che, sebbene tale lettera sia dunque stata inviata quando ormai il termine perentorio per ricorrere era ampiamente scaduto, così come il successivo termine di 10 giorni attribuito dalla Camera per la motivazione, ci si deve chiedere se il contribuente non possa invocare la propria buona fede per far sì che la Camera di diritto tributario entri ora nel merito delle sue censure ricorsuali, in considerazione del vizio che inficiava la prima lettera;
che la questione può comunque rimanere aperta, dato che il ricorso deve essere respinto anche nel merito;
che, infatti, gli interessi passivi richiesti in deduzione dal ricorrente sono stati ammessi già dall’autorità di tassazione, nella misura di fr. 22’017.–, quindi aldilà dei fr. 22’010.– fatti valere nel ricorso;
che, quanto alla deduzione per figli agli studi, la stessa è stata correttamente rifiutata, in applicazione dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, secondo cui «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati»;
che, per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi è determinante la situazione all’inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120; CDT n. 80.96.00190 del 4 novembre 1996 in re U.P.);
che all’inizio del periodo fiscale 1995/96 il ricorrente era al beneficio dei seguenti sussidi:
• per il figlio __________: assegno di fr. 3’100.– e prestito di fr. 5’000.–;
• per il figlio __________: assegno di fr. 6’000.– e prestito di fr. 5’000.–;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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