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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.41
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00041
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 marzo 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ nel periodo di computo 1993-94, determinate per la tassazione IC/IFD 1995-96, era domiciliato a __________, in via __________ e lavorava a __________ presso la Società fiduciaria __________ con uffici a __________. Nella dichiarazione d'imposta il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato per un importo annuo di fr. 8'640.--. L'Ufficio di tassazione, in sede di decisione su reclamo, ammetteva la deduzione limitatamente a fr. 5'300.--, concedendo in pratica l'uso del mezzo privato per sei mesi (fr. 4'300.--) e di quello pubblico per altri sei mesi (fr. 1'000.--).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ ripropone, in questa sede, la richiesta di poter dedurre l'importo di fr. 8'640.-- per l'uso durante l'intero anno del mezzo privato. Lamenta, in ordine, di non essere stato sentito, come richiesto nel reclamo, dall'UT. Espone poi, nel merito, le mansioni che gli erano affidate dal datore di lavoro nel corso degli anni 1993-94, ribadendo che gli era quotidianamente necessario l'uso dell'automobile privata.
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone, di contro, di respingere il ricorso.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.2.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
3.2.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
3.2.4.
Il calcolo della distanza da un comune all'altro del cantone si fonda, di regola, sull'“Indicatore delle distanze chilometriche da __________ - __________ - __________ per uso dei dipendenti dello Stato”, elaborato dalla Sezione del personale dello Stato per il calcolo delle spese di trasferta dei funzionari. Tale scelta, dettata dalla preoccupazione di ottenere una certa uniformità nell'applicazione della legge, è stata considerata conforme dl diritto federale e cantonale (cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A., con riferimenti).
3.2.5.
Deve infine essere rilevato, con riferimento all'uso del mezzo privato durante il lavoro, che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.).
Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).
Il codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).
In linea di principio, se si considerano il domicilio del ricorrente () e il luogo di lavoro (), entrerebbe in considerazione unicamente la spesa relativa all'uso del mezzo pubblico. __________ e __________ sono collegate da numerosi treni diretti e regionali durante l'intero arco della giornata, fino a tarda sera. Il contribuente può quindi effettuare agevolmente le trasferte con il mezzo pubblico, evitando per altro gli inconvenienti legati al traffico urbano e le note difficoltà di accesso, negli orari di punta, sia a __________ sia a __________.
Il tipo di attività svolta non sembra per nulla impedire l'uso del mezzo pubblico. La disponibilità verso la clientela non impedisce comunque un'organizzazione razionale del tempo di lavoro, segnatamente degli appuntamenti con la clientela tanto presso la sede del datore di lavoro quanto all'esterno, compatibile con l'uso del mezzo di trasporto pubblico.
L' Ufficio di tassazione ha d'altronde dimostrato notevole comprensione, concedendo per metà dell'anno mediamente l'uso del mezzo privato, venendo più che adeguatamente incontro all'esigenza, fatta valere dal ricorrente, di doversi recare presso i clienti. Proprio a questo riguardo, questa Camera vuol attirare l'attenzione sul fatto che se, da un lato, tale esigenza è affermata dal ricorrente e confermata da una dichiarazione del datore di lavoro, dall'altro essa non trova minimamente conferma nei certificati di salario degli anni 1993 e 1994, da cui risulta che il datore di lavoro non ha concesso alcun rimborso per spese di trasferta a partire dal luogo di lavoro!
Nel merito, quindi, il ricorso, si avvera manifestamente infondato.
Ma quand’anche si volesse ammettere un vizio di procedura da parte dell’autorità fiscale, esso risulterebbe sanato, per costante giurisprudenza, dal ricorso. Il ricorrente ha avuto la possibilità di esporre compiutamente le proprie e argomentazioni a questa Camera (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD), il cui potere cognitivo non è limitato né in fatto né in diritto e dispone, come precisa la legge, delle medesime prerogative dell’autorità di tassazione (art. 228 cpv. 1 e art. 230 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 1 LIFD; Sammlung BGE 760 = DTF 119 Ib 311 = RF 1994 p. 191= StE 1994 B 101.8 n. 11 = ASA 63 p. 307).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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