AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.31
Data decisione, Autorità: 31.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00031
Lugano 31 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 1997
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
SA, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 27 settembre 1996, l’Ufficio delle imposte alla fonte scriveva alla società quanto segue:
«Ci risulta che non ci avete ancora notificato dei dipendenti non domiciliati i quali secondo i dati a noi noti hanno svolto attività lucrativa presso di voi durante l’anno 1995 e fino al 29.02.1996.
Vi invitiamo a ovviare alla dimenticanza ritornandoci gli annessi conteggi debitamente compilati, unitamente alle vostre giustificazioni,
Resta riservato l’avvio di una procedura di contravvenzione a norma degli art. 258 e 259 della legge tributaria».
L’amministratore unico della __________ SA, __________, rispondeva a tale scritto con lettera del 25 ottobre successivo, nella quale osservava:
«Come già comunicato a suo tempo al V/Ufficio, riconfermiamo con la presente che la nostra Società ha cessato di gestire direttamente l’esercizio pubblico __________, via __________
Quale ulteriore conferma alleghiamo alla presente una dichiarazione della Cassa di Compensazione AVS Gastrosuisse, in fotocopia».
L’autorità di tassazione scriveva quindi al signor __________, in data 28 novembre 1996, comunicando quanto segue:
«Con riferimento ai colloqui telefonici intercorsi e da un nostro successivo accertamento presso la polizia amministrativa, risulta che tutte le persone senza permesso di domicilio sono state regolarmente assunte per gli anni 1995-96 (28.02.1996) con richiesta del permesso da parte della __________ SA.
La invitiamo pertanto a volerci trasmettere, entro il 13 dicembre 1996, gli allegati conteggi debitamente compilati e firmati.
Il mancato invio di quanto sopra entro il termine stabilito, comporterà da parte nostra l’automatico avvio di una procedura per sottrazione d’imposta (art. 258 e 259 LT) e relativa tassazione d’ufficio.».
La __________ SA impugnava la suddetta decisione con reclamo del 13 gennaio 1997, nel quale argomentava di avere ceduto la gestione del locale ai signori __________, con regolare accordo contrattuale, che prevedeva pure che i cessionari richiedessero la patente secondo la legge sugli esercizi pubblici e comunicassero l’avvenuta cessione alla Cassa di compensazione AVS ed all’Ufficio delle imposte alla fonte.
Quest’ultimo Ufficio respingeva il reclamo con decisione del 14 gennaio 1997, in cui rilevava che la reclamante si era assunta il ruolo di prestanome nella gestione de “__________ ” ed era pertanto tenuta ad assumersi ogni responsabilità per manchevolezze nella gestione del locale.
Con tempestivo ricorso alla Ca__________ SA protesta la propria buona fede e chiede l’annullamento della tassazione d’ufficio. Osserva che i signori __________ hanno gestito il locale solo fino al 10 dicembre 1995, quando essa stessa ha fatto intervenire l’autorità, per interrompere l’esercizio abusivo. Rileva inoltre come i permessi di lavoro venissero richiesti a nome de “__________ ”, ma fossero firmati dal signor __________.
4.1.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Il debitore della prestazione imponibile, cioè il datore di lavoro, ha l'obbligo di trattenere l'imposta e di riversarla all'autorità fiscale (art. 121 cpv. 1 lett. a e c LT 1994; art. 88 cpv. 1 lett. a e c LIFD).
Egli è altresì solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta e unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità (art. 121 cpv. 3 LT 1994; art. 88 cpv. 3 LIFD).
Se poi il datore di lavoro non ha oppure ha operato solo in parte la ritenuta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta, riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1 LT 1994; art. 138 cpv. 1 LIFD).
Se poi la mancata trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il debitore d'imposta é punito con la multa (cfr. art. 258 cpv. 2 LT 1994; art. 175 cpv. 2 LIFD).
5.1.
La legge tributaria non definisce la nozione di “datore di lavoro”, ai fini dell’applicazione dell’imposta alla fonte. Si può allora fare capo alla definizione vigente nella legislazione sulle assicurazioni sociali, ove, analogamente a quanto previsto per l’imposizione alla fonte, i contributi da dedurre dal reddito del lavoratore dipendente devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro alle casse di compensazione (cfr. p. es. art. 14 cpv. 1 LAVS).
Ebbene, per l’intero settore delle assicurazioni sociali, si applica la nozione di datore di lavoro contenuta nella LAVS, anche se le altre leggi sono silenti a tale proposito (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 141). E, secondo l’art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi a persone obbligatoriamente assicurate una retribuzione giusta l’art. 5 cpv. 2. Qualora sia dubbio chi sia il vero datore di lavoro, viene presunto che si tratti di colui che paga il salario. Questi può però confutare tale presunzione, dimostrando che lo fa semplicemente su mandato di terzi (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1993, p. 119 e giurisprudenza citata).
5.2.
Ristoranti, osterie, bar e locali notturni rientrano nel novero degli esercizi pubblici soggetti all’obbligo della patente secondo l’art. 5 della legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994. La stessa legge prevede pure l’obbligo, per il titolare, di notificare ogni cambiamento relativo alla gerenza (art. 15).
5.3.
Da uno scritto dell’Ufficio permessi e passaporti, indirizzato al signor , amministratore unico della ricorrente, e da questi trasmesso all’autorità di tassazione, risulta quanto segue: la __________ SA ha assunto la gestione del locale notturno “ ” a partire dal 16 maggio 1989. Dal 22 febbraio 1996, la gestione è passata al signor __________. Per quanto concerne il periodo che qui interessa, l’autorità amministrativa preposta alla vigilanza sugli esercizi pubblici così si esprime:
«Dal 1° febbraio 1995 a metà dicembre 1995 la __________ ha assunto il ruolo di prestanome, lasciando la gestione al signor __________» (cfr. lettera Ufficio permessi e passaporti del 20 dicembre 1996).
L’uso dell’espressione “prestanome”, da parte dell’autorità amministrativa, deve essere interpretato alla luce delle argomentazioni addotte dalla ricorrente nel suo ricorso. Risulta cioè che la __________ SA, titolare della patente, ha sottoscritto un contratto di subaffitto con il signor __________ (cfr. contratti del 24 novembre 1994 e del 5 gennaio 1995). Poiché però la società non ha informato l’autorità del subaffitto, come avrebbe dovuto fare secondo la legge, il Dipartimento competente la considera “prestanome”; si osservi, d’altronde, che il subaffittuario non era in condizione di gestire l’esercizio pubblico, non adempiendo i requisiti di legge.
5.4.
Alla luce di quanto precede, la situazione, nel periodo in discussione, sembrerebbe dunque potersi descrivere così: di fronte all’autorità di vigilanza sugli esercizi pubblici, la ricorrente figurava quale gerente de “__________ ”; di fatto, però, la gestione del locale era stata ceduta, con un contratto di subaffitto, al signor __________.
Tali conclusioni trovano conferma dall’esame della documentazione assunta dalla Camera nel corso dell’istruttoria.
5.4.1.
La Cassa di compensazione AVS Gastrosuisse ha confermato di avere stralciato la __________ SA dall’elenco dei datori di lavoro su segnalazione del 10 ottobre 1996, con effetto retroattivo al 31 gennaio 1995 (cfr. lettera Gastrosuisse del 4 marzo 1997, con segnalazione allegata);
5.4.2.
Dall’incarto penale relativo alle inchieste condotte dal Ministero pubblico in relazione ai reati di cui è accusato __________ risulta che la __________ SA ha gestito l’esercizio pubblico “__________ ” in un locale concessole in affitto da un’altra società; gestore era il signor __________, dipendente della __________ fino al 31 gennaio 1995. In seguito, secondo quanto dichiarato dal signor __________ alla Polizia cantonale,
«la struttura esercentesca è stata concessa in subaffitto a __________, __________ e __________ __________ __________. Il 05.01.1995, è stato sottoscritto un pre-contratto... in attesa dell’ufficializzazione delle pratiche. Alla firma, hanno versato una caparra di fr. 15’000.– secondo i termini dell’accordo stesso. Il 01.02.1995, alla presa in consegna delle chiavi dell’esercizio pubblico, hanno versato il secondo acconto, sempre di fr. 15’000.–. ... Secondo gli accordi, la __________ avrebbe dovuto diventare la nuova titolare della patente in sostituzione della __________ SA e quindi essere designata quale responsabile nei confronti del Dipartimento.
«Nonostante i miei ripetuti solleciti orali e scritti, avvertimenti di chiusura e sostituzione delle serrature, i sublocatari non hanno mai presentato la necessaria documentazione da trasmettere all’Autorità competente per il passaggio della patente.
«__________ conduttore reale dell’accordo, rispettivamente dell’esercizio pubblico, non ha mai risposto in maniera coerente adducendo solo banali scuse». (dal verbale di interrogatorio di __________, del 13 gennaio 1996).
5.4.3.
Con riferimento al suo ruolo di “prestanome”, come lo definisce l’Ufficio permessi e passaporti, lo stesso __________ ha dichiarato alla Polizia cantonale che la chiusura del locale è intervenuta in seguito ad una sua pressione sul gestore __________, cui egli aveva imposto di presentare la disdetta. Egli avrebbe inoltre chiesto l’intervento della Polizia ed avrebbe inoltrato una causa in Pretura onde ottenere lo sfratto dei subaffittuari. Solo con le dimissioni di __________, però, i suoi sforzi avrebbero prodotto gli effetti desiderati.
5.4.4.
Interrogato a sua volta dalla Polizia, in merito a una presunta frode commessa da __________ ai danni della Cassa di disoccupazione __________, il signor __________ ha confermato il tenore dell’accordo intervenuto fra la __________ e i signori __________ e . Ha precisato fra l’altro che in qualità di gestore de “ ” egli era stipendiato da __________, da cui percepiva un salario mensile di fr. 2’900.–. Ha quindi spiegato che il signor __________ tardava nell’adempimento degli impegni assunti nei confronti della __________ SA, sicché egli ha dato la disdetta con effetto al 3 dicembre 1995; allora l’Ufficio permessi ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico (verbale di interrogatorio del 2 gennaio 1996).
5.4.5.
Anche dal rapporto preliminare di polizia giudiziaria si ricavano informazioni che vanno nello stesso senso:
«In riferimento all’abusiva estensione d’attività commessa, segnatamente l’abusivo cambiamento di posto, possiamo confermare che il __________ era autorizzato, stando alla documentazione depositata presso l’Ufficio regionale degli stranieri Lugano, ad esercitare l’attività di cuoco c/o Snack Bar __________ e non quella di gerente presso locale notturno __________.
«A conferma che __________ non fosse autorizzato alla gestione di tale ambiente vi sono due lettere raccomandate che portano la data del 27.12.1995 (la I. intestata alla __________ SA c/o __________ e la II. ad __________). Qui l’Ufficio Permessi e Passaporti evidenziava l’abuso e di riflesso l’estensione d’attività» (dal Rapporto preliminare del 25 aprile 1996).
5.4.6.
Per avere un’ulteriore conferma di quanto fin qui emerso, la Camera di diritto tributario ha ancora chiesto alla ricorrente di produrre la propria contabilità relativa agli esercizi 1994, 1995, 1996, unitamente alle schede dei salari dei propri dipendenti.
Anche da tale documentazione si evince che la gestione dell’esercizio pubblico, compresa la retribuzione del personale, è passata a terzi all’inizio del 1995. Mentre infatti al conto economico del 1994 figurano “stipendi” per fr. 63’820.–, tale voce si riduce a fr. 5’155.– nel 1995, per poi scomparire del tutto nel 1996. Nel 1995, d’altronde, è registrata un’entrata di fr. 30’000.– per «subaffitto discot. e grill __________».
5.5.
L’esito degli accertamenti in questione induce a dubitare che la ricorrente possa considerarsi “datore di lavoro” dei dipendenti che hanno lavorato a “__________ ” dopo il 31 gennaio 1995. Infatti, se il signor __________, gestore del locale, è stato dipendente della società ricorrente solo fino alla fine del gennaio 1995 e, dopo quella data, è passato alle dipendenze di __________, come sembra accertato, non si vede come possa ancora essere invocata la responsabilità della __________ SA per i debiti d’imposta relativi ai salari versati ai dipendenti dopo tale data. In altri termini, la ricorrente è stata “datore di lavoro” fino al momento in cui le è subentrato nella gestione dell’esercizio pubblico, sia pure senza regolare patente, il signor __________.
Se poi si passa all’esame delle domande di permesso di dimora, su cui si è fondata l’autorità di tassazione per procedere alla tassazione d’ufficio, si osserva che la maggior parte delle domande in questione recano il timbro “__________ ”. Alcune indicano quale “datore di lavoro” la __________ SA, altre addirittura la __________ SA o la __________ SA; in qualche caso, persino, compare l’indicazione dattiloscritta “resp. __________ ”.
5.6.
Qualche considerazione sul timbro impiegato per le domande di permesso in questione non pare fuori luogo. Infatti, l’uso o, per meglio dire, l’abuso di un timbro con la __________ ” è stato tema di diversi interrogatori condotti dalla Polizia cantonale nell’ambito della già citata inchiesta a carico di __________ ed altri. Tale timbro sarebbe infatti servito per commettere una frode ai danni della cassa di disoccupazione. Esso è infatti stato apposto in calce agli attestati di guadagno intermedio presentati alla cassa di disoccupazione dai dipendenti ed anche dallo stesso __________, per ottenere un’indennità di disoccupazione parziale, cui in realtà nessuno aveva diritto essendo tutti impiegati a tempo pieno.
Nel verbale d’interrogatorio di __________ si legge, a tale proposito:
«non so chi abbia firmato i documenti tra cui: la polizza d’assicurazione RC e __________ presso __________, le richieste di permessi di polizia degli stranieri, gli attestati d’assicurazione contro la disoccupazione.
«Anche il timbro con la __________ ”, l’ho consegnato personalmente a __________ nel mese di febbraio 1995, all’ultimo versamento dell’acconto di fr. 15’000». (dal verbale di interrogatorio del 13 gennaio 1996).
Lo stesso __________ ha ammesso di avere usato tale timbro, sugli attestati da sottoporre alla cassa di disoccupazione, da lui stesso firmati (verbale di interrogatorio del 2 gennaio, p. 3).
Nel suo rapporto preliminare, la Polizia osserva pertanto che __________ «ha negato che __________ avesse il diritto di ergersi a gerente del locale pubblico in questione precisando che l’unico timbro valido nell’ambito dell’economia di questo locale è quello della __________ SA, quindi con messa al bando del timbro utilizzato dal __________» (cfr. Rapporto preliminare del 25 aprile 1996, p. 8).
Non pare quindi difficile giungere alla conclusione che lo stesso timbro sia stato usato, sempre dal __________, per controfirmare le domande di permesso di dimora per le artiste e ballerine.
5.7.
In conclusione, anche se si volesse ammettere – accertamento che peraltro non compete a questa Camera – che chi amministra la __________ SA abbia contravvenuto agli obblighi che gli spettano in base alla legge sugli esercizi pubblici, ciò non basterebbe tuttavia a fondare una responsabilità della società stessa per le imposte alla fonte dovute da chi di fatto ha gestito l’esercizio pubblico di cui si tratta. Datore di lavoro del personale non domiciliato assunto nel corso del 1995 a “__________ ” era infatti il signor __________.
La decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata.
Ciò non toglie che le imposte alla fonte avrebbero dovuto essere versate all’autorità fiscale da chi effettivamente pagava il salario ai dipendenti. A tale riguardo, una copia della presente sentenza è trasmessa all’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni, affinché apra una procedura per sottrazione d’imposta e valuti se non vi siano addirittura gli estremi dell’appropriazione indebita d’imposta alla fonte (art. 270 LT, art. 187 LIFD), nel quale caso si giustificherebbe la trasmissione degli atti al Ministero pubblico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 gennaio e la decisione (tassazione d’ufficio) del 13 dicembre 1996 sono annullate.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti e all’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster