AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.27
Data decisione, Autorità: 05.03.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00027
Lugano 5 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 12 agosto 1996 l' Ufficio di tassazione ha notificato a __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, esponendogli in via valutativa un reddito d'altra fonte di fr. 36'000.-- di media annua;
che con successiva decisione del 31 gennaio 1997 l'autorità di tassazione ha respinto il reclamo, che il contribuente affermava d'aver spedito in data 11 settembre, argomentando di non averlo mai ricevuto;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione, producendo la ricevuta postale relativa alla raccomandata spedita l' 11 settembre 1996 all' Ufficio di tassazione;
che, secondo gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD, è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
che l'onere della prova circa l'effettivo invio del reclamo, spetta, in base alla regola generale posta dall' art. 8 CCS (per tutte: DTF 114 III 54, 99 Ib 359; inoltre: CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. P.), al contribuente;
che con la raccomandata dell' 11 settembre 1996 il contribuente contestava sia la tassazione IC/IFD 1995-96 del 12 agosto 1996 sia la tassazione IC/IFD 1993-94 del 19 agosto successivo;
che in sede di ricorso il ricorrente ha prodotto la ricevuta del suo invio, effettuato per lettera raccomandata l' 11 settembre 1996;
che il reclamo risulta essere stato spedito in tempo utile dal medesimo ufficio postale, dal quale per altro il ricorrente ha spedito per lettera semplice, in data 13 novembre 1996, anche la fotocopia del reclamo;
che, da quanto accertato da questa Camera, la raccomandata in questione è anche effettivamente pervenuta alla Messaggeria del Palazzo di giustizia, che serve anche gli Uffici di tassazione di __________;
che verosimilmente per un disguido non imputabile al reclamante il reclamo non è pervenuto all' Ufficio competente;
che in simili condizioni il reclamo deve essere considerato tempestivo;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 gennaio 1997 è annullata.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per la decisione di merito.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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