AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.26
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00026
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'UT di __________, nella tassazione IC/IFD 1993-94, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dal rappresentante dei contribuenti (cfr. lettere del 7 febbraio e dell' 8 luglio 1996), esponeva loro, in relazione all’acquisto dell'immobile, un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 17 giugno 1996, confermata con decisione su reclamo del 13 gennaio 1997).
In occasione dell’udienza del 22 aprile 1997 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il giudice delegato ha invitato il contribuente a provare l’entità della sostanza relitta dalla madre del ricorrente e i trasferimenti di denaro dall’Italia alla Svizzera, segnatamente gli eventuali prelevamenti in contanti effettuati in Italia, il loro cambio in valuta svizzera e/o il deposito su conti intestati al ricorrente.
Secondo l’art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
4.1.
I ricorrenti contestano il calcolo del dispendio, discusso dal proprio rappresentante con l’UT di __________, nella misura in cui l’autorità fiscale non ha computato il versamento di ca. Lit. 100'000'000.--, che __________ asserisce d’aver ricevuto dalla madre prima del suo decesso.
Nemmeno in questa sede, malgrado l’invito circostanziato del giudice delegato a provare il versamento dell'importo asserito, il contribuente ha saputo provare in modo convincente d’aver ricevuto dalla madre l'equivalente di ca. fr. 100'000.--.
Le prove offerte in merito all’asserita donazione sono quanto meno aleatorie e inconcludenti. In particolare non è stato prodotto il certificato di eseguita denuncia e di pagamento d’imposta relativo al decesso di __________, che avrebbe quanto meno permesso di stabilire se l’attivo ereditato nel 1989 dal fratello __________ (azioni della Banca __________) fosse ancora presente o invece fosse stato consumato. Né può essere considerata concludente la dichiarazione, rilasciata il 4 giugno 1997 dal signor __________, titolare della stazione __________ di __________, poiché la stessa non precisa l’entità degli importi, che egli avrebbe cambiato a __________, limitandosi soltanto ad asserire che si sarebbe trattato di diversi milioni di lire cambiate tra il dicembre del 1991 e il marzo del 1992. È inoltre irrilevante la fotocopia dell’assegno circolare di Lit. 15'000'000.— del 16 giugno 1992, che é addirittura posteriore al pagamento del prezzo della casa (11 marzo 1992).
4.2.
Anzi, nel caso concreto vi sono numerosi indizi che inducono a grande cautela e quindi a non aderire alla tesi del ricorrente. Innanzi tutto, egli ha preteso di aver ricevuto una donazione dalla madre solo dopo aver ricevuto la tassazione in discussione, quindi solo dopo aver preso atto della mancanza di liquidità in relazione al finanziamento dell’acquisto dell’abitazione.
Inoltre non ha nemmeno provato, benché sollecitato dal giudice delegato, la consistenza dell’attivo relitto dalla madre, deceduta poco tempo dopo aver ricevuto l’asserita donazione, precludendo così quanto meno una verifica indiretta della pretesa donazione.
La fotocopia poi dell’assegno del 16 giugno 1992 induce persino a ritenere che, se vi sono stati trasferimenti di denaro dall’Italia, essi non sono da mettere necessariamente e, soprattutto, senza ulteriori prove, in relazione con il pagamento del prezzo d’acquisto della casa, poiché, come già detto, a quell’epoca il prezzo era già stato soluto.
In simili condizioni si deve per forza ritenere non provata la versione fornita dal ricorrente.
5.1.
Quando il domicilio non coincide con il luogo di lavoro e la distanza è notevole sì che al contribuente non è possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per i pasti presi fuori casa (art. 25 cpv. 1 lett. c LT, 22 bis cpv. 1 lett. b DIFD). Oltre alla lunghezza del percorso entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa ecc.. Deducibile è il maggior costo cioè la parte del dispendio che supera quello normalmente causato dal pasto consumato a casa (cfr. CDT no 481 del 12 dicembre 1986 in re G.; RTT 1972 pag. 32).
5.2.
Se il pranzo di mezzogiorno è regolarmente preso fuori domicilio la deduzione è accordata in via forfetaria. Cantonalmente, per il periodo 1987/88, l'importo riconosciuto in deduzione era di fr. 1'900.- (cfr. decreto del CdS 14.10.86 RU 3.2). La stessa somma è deducibile ai fini dell'IFD (circolare dell'AFC 30.5.86). Se il dipendente beneficia di facilitazioni (es. mensa) da parte del datore di lavoro detto importo è ridotto della metà cioè a fr. 950.- cioè della metà. La deduzione non viene accordata se le spese sono state rifuse dal datore di lavoro giusta l'art. 327 a cpv. 1 CO (cfr. Känzig ibidem pag. 684-87).
In altre parole, i costi per i pasti fuori casa sono deducibili nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., I, p. 686, ad Art. 22bis cpv. 1 DIFD, num. 9; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, II, p. 371, ad Art.26, num. 27).
5.3.
Orbene, come ha rilevato l’UT in occasione dell’udienza del 22 aprile 1997, il ricorrente beneficia di una rifusione spese che si avvicina a fr. 20'000.—all’anno da parte del datore di lavoro, in ragione di due terzi per spese d’auto e per il terzo rimanente per le altre spese di trasferta, quindi anche per i pasti fuori casi.
La rifusione di queste altre spese da parte del datore di lavoro impedisce, in ossequio alla costante giurisprudenza, il riconoscimento della deduzione per doppia economia domestica.
È quindi appena il caso di rilevare che il ricorrente nemmeno si preoccupa di quantificare né di provare l'entità delle asserite spese per pasti fuori casa e l'eventuale esistenza di una parte non rimborsata dal datore di lavoro.
5.4.
Nessuna deduzione per doppia economia domestica (in relazione a pasti fuori casa) può infine essere riconosciuta a __________, poiché nel periodo di computo lavorava a tempo parziale e aveva quindi la possibilità di rientrare al proprio domicilio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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