AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1997.24
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00024
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________, __________, rappr. da: __________ SA Sig. __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il marito, in particolare, dichiarava un reddito da attività indipendente di fr. 57’323.– nel 1991 e di fr. 83’853.– nel 1992, in media annua. La discrepanza con gli importi risultanti dagli allegati certificati di salario (rispettivamente, fr. 81’890.– e fr. 119’790.–) era spiegata dallo stesso contribuente con una deduzione forfettaria del 30%, operata sugli importi lordi corrispostigli dal datore di lavoro, cioè dalla Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR).
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 30 agosto 1996, tuttavia, l’Ufficio di tassazione di __________ imponeva l’intero reddito (fr. 100’840.–), qualificandolo come “reddito del lavoro”.
L’autorità fiscale negava che l’attività del reclamante fosse esercitata a titolo indipendente, sottolineando in particolare la circostanza che la SSR aveva trattenuto dai compensi versati i contributi per AVS, AD, AINP e previdenza professionale, come avviene per i dipendenti. Ammetteva pertanto deduzioni per spese professionali esclusivamente nella misura di:
· fr. 6’300.– per una camera a __________;
· fr. 2’100.– per 120 pranzi e 90 cene a __________;
· fr. 3’300.– per viaggio (abbonamento generale FFS e costi per spostarsi dall’alloggio al luogo di lavoro);
· fr. 500.– per l’IC e fr. 2’500.– per l’IFD, per perfezionamento professionale.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ contestano la rilevanza del sistema di calcolo degli oneri sociali, ai fini della qualifica del reddito percepito. A loro avviso, il carattere indipendente dell’attività svolta per la SSR si evincerebbe sia dall’esistenza di una propria organizzazione (ufficio in casa) sia dal rischio sopportato sia dai costi per l’aggiornamento quotidiano necessario alla sua attività.
4.1.
Sono deducibili dai proventi di attività lucrativa indipendente, ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LT, le spese aziendali e professionali ed in particolare le spese necessarie al conseguimento del reddito. Un'analoga previsione é contenuta nell'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD.
Per spese generali si devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese generali i costi complessivi a carico del contribuente nell'ambito della sua attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell'interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 167). Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all'attività aziendale.
4.2.
L’art. 25 LT e l’art. 22bis DIFD consentono alle persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente di dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Vista la considerevole
affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati
articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né
la legge – rispettivamente il decreto federale – né i citati atti esecutivi
precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per evitare
abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la concessione deve
essere subordinata alla sussistenza “di una ragionevole necessità” (cfr.
4.3.
Ne consegue che le spese professionali sono chiaramente deducibili dal reddito sia del lavoratore indipendente sia di quello dipendente. La differenza fra i due casi è rappresentata tanto dalla natura dei costi deducibili quanto dalla misura della detrazione ammessa fiscalmente: mentre infatti per i dipendenti il legislatore pone precisi limiti, per gli indipendenti invece sono riconosciute tutte le spese effettive.
Né l’indipendente né il dipendente sono tuttavia dispensati dall’onere di provare i costi di cui chiedono la deduzione. A tale riguardo, si richiedono due tipi di prova: una quantitativa, per accertare la misura delle spese effettivamente sostenute, ed una qualitativa, per dimostrare che i costi effettivamente sostenuti e comprovati siano davvero spese professionali e non invece di mantenimento (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 258 ss.).
5.1.
Dottrina e prassi parlano di "attività lucrativa indipendente" ("Selbständige Erwerbstätigkeit") quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all'esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l'impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 219; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44).
L'attività indipendente si distingue pertanto da quella dipendente sotto diversi punti di vista:
in primo luogo, al lavoratore dipendente manca l'elemento dell'indipendenza economica; egli è vincolato dal suo rapporto di lavoro e presta la sua attività in condizione di dipendenza personale, sotto la direzione altrui, con il compito di tutelare interessi altrui (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 241);
inoltre, il lavoratore dipendente non opera a proprio rischio, mancando l'elemento del rischio d'impresa: certo, può esser chiamato a rispondere se non esegue bene i compiti che gli sono affidati, ma il rischio è comunque sopportato dal datore di lavoro;
infine, diversamente dal lavoratore indipendente, quello dipendente non ha bisogno di alcun capitale per conseguire il suo reddito: quest'ultimo è la semplice controprestazione per il suo lavoro (Cagianut/Höhn, op. cit., p. 57).
5.2.
Il Tribunale federale delle assicurazioni, confrontandosi con il problema di qualificare l’attività dei giornalisti, ha affermato che di solito il giornalista libero non deve, nell’esercizio della sua professione, effettuare investimenti importanti o retribuire egli stesso il personale, elementi questi ultimi che caratterizzano il rischio d’impresa. Sebbene godano di una certa indipendenza dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, i giornalisti sono di solito considerati lavoratori dipendenti, a meno che non siano compensati per articoli non commissionati che sono stati pubblicati occasionalmente. Il discrimine è dunque rappresentato dalla regolarità: chi invia regolarmente allo stesso giornale o alla stessa casa editrice i propri articoli stabilisce in tal modo un certo rapporto di dipendenza, dal momento che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si ritrova in una situazione non dissimile da quella del salariato che perde il suo impiego (RF 49/1994 p. 496 = DTF 119 V 161 = Pratique VSI 1993 p. 226 ss.). Lo stesso vale anche per fotoreporter e collaboratori della radio e della televisione (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, par. 4.73, p. 136).
5.3.
Il sig. __________ è stato legato alla Televisione Svizzera, negli anni 1991 e 1992, da un contratto quadro di collaborazione quale redattore «für mehrere, noch nicht feststehende Einsätze, die von Fall zu Fall festgelegt werden». I contratti quadro dell’ente radiotelevisivo prevedono una retribuzione o a ore o a giorni o a trasmissione. Il contratto per il 1993, prodotto con il ricorso, stabilisce per esempio una retribuzione giornaliera di fr. 561.–.
Di fronte ad un simile accordo fra datore di lavoro e collaboratore, pare difficile negare il carattere dipendente dell’attività svolta dal ricorrente. È d’altronde naturale che prestazioni di lavoro così definite presuppongano un certo impegno di documentazione e di preparazione a casa.
Dai certificati di salario, inoltre, si evince che la Televisione Svizzera ha retribuito il ricorrente al netto delle trattenute previste dalle leggi sulle assicurazioni sociali, come avviene per i salariati. Nonostante le spese di documentazione e di aggiornamento relativamente elevate, egli non ha alle proprie dipendenze personale.
5.4.
L’autorità fiscale non ha dunque errato nella qualificazione della natura dell’attività esercitata dal ricorrente.
Come detto in narrativa, l'Ufficio di tassazione ha ammesso deduzioni per spese professionali nella misura di:
· fr. 6’300.– per una camera a __________;
· fr. 2’100.– per 120 pranzi e 90 cene a __________;
· fr. 3’300.– per viaggio (abbonamento generale FFS e costi per spostarsi dall’alloggio al luogo di lavoro);
· fr. 500.– per l’IC e fr. 2’500.– per l’IFD, per perfezionamento professionale.
Il contribuente ritiene tali importi nettamente inferiori alle spese effettive e adduce di disporre di un ufficio e di una biblioteca in casa propria.
Su richiesta della Camera di diritto tributario, il ricorrente ha prodotto documentazione a comprova delle spese professionali sostenute nel periodo di computo.
6.2. Uso di un locale per scopo professionale
6.2.1.
In materia di imposta federale diretta, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato;
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 p. 341 ss).
Assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, op. cit., n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
6.2.2.
Questa Camera ha affermato che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
Con una decisione recente, questa Camera ha poi concesso la deduzione per l'uso professionale di un locale privato ad un docente di informatica che, al luogo di lavoro, poteva servirsi solo di un ordinatore a disposizione dell'intero corpo docente all'interno di un'aula scolastica (CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re E.P.).
6.2.3.
Non diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 64, p. 325 s.).
6.2.4.
Alla luce dei criteri esposti, si ritengono adempiuti i requisiti per poter beneficiare della detrazione fatta valere. Per il genere di attività svolta dal ricorrente ed in considerazione dell’aggiornamento continuo che si richiede per la preparazione di servizi giornalistici televisivi sull’attualità politica ed economica, è senz’altro necessario un apposito spazio nella propria casa.
Quanto alla misura della
deduzione, con recenti decisioni, questa Camera ha ritenuto che il metodo più
semplice e nel contempo più conforme ai dettami della legge consista nel
dividere il valore locativo dell’intera abitazione per il numero dei locali (CDT
Nella fattispecie, il contribuente dispone di uno studio alquanto esteso al primo piano della propria casa e di un archivio nel sottosuolo; il piano terreno e la rimanente superficie del primo piano sono invece adibiti ad abitazione familiare. In considerazione anche della superficie dello studio e della biblioteca, si ritiene di poter ammettere la deduzione nella misura di un quinto del valore locativo della casa.
È pertanto riconosciuta, limitatamente all’IFD, una ulteriore detrazione di fr. 4’940.– in media annua.
6.3. Spese di doppia economia domestica
6.3.1.
Sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta, vale il principio per cui, quando il contribuente è impossibilitato a prendere un pasto principale al proprio domicilio a causa della distanza dal luogo di lavoro oppure della brevità della pausa, sono deducibili:
a) nel caso in cui egli rientri quotidianamente al proprio domicilio:
– fr. 11.– per ogni pasto principale preso fuori casa o fr. 2’400.– se il contribuente mangia regolarmente (a mezzogiorno) fuori di casa;
b) quando il contribuente soggiorna durante la settimana nel luogo di lavoro, ma rientra regolarmente al proprio domicilio alla fine della settimana:
– fr. 11.– per ogni pasto principale preso fuori casa, vale a dire fr. 22.– il giorno, oppure fr. 4'800.– l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno; se il datore di lavoro riduce il prezzo del pasto di mezzogiorno (mensa, contributo alle spese), si concederà per questo pasto soltanto la metà della deduzione (fr. 5.50), vale a dire in tutto fr. 16.50 il giorno o fr. 3'600.– l'anno;
– spese d'alloggio:
– coniugati nonché vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che hanno figli minorenni conviventi al cui sostentamento provvedono: le spese effettive per una camera al luogo di lavoro;
– persone sole: deduzione globale di fr. 2’000.–.
(cfr. art. 2 del Decreto esecutivo del 10 novembre 1992 concernente le deduzioni per spese di trasferta, di doppia economia domestica e di perfezionamento professionale dei salariati; inoltre, Circolare n. 2 del 21 luglio 1992 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni).
6.3.2.
L'Ufficio di tassazione ha calcolato la deduzione di fr. 2’100.– secondo le indicazioni del ricorrente, che aveva dichiarato di avere pernottato 90 giorni a Zurigo e di avervi pranzato 120 giorni all’anno.
Ora il contribuente afferma invece di avere soggiornato a Zurigo 165 giorni nel 1991 e 218 giorni nel 1992. L’affermazione appare credibile, alla luce del maggior reddito percepito nel 1992 rispetto al 1991. Può pertanto essere ammessa una detrazione per pasti nella misura di fr. 3’630.– nel 1991 e di fr. 4’796.– nel 1992, per un ammontare di fr. 4’213.– in media annua.
Per la camera al luogo di lavoro, la deduzione di fr. 6’300.– concessa dall'Ufficio di tassazione deve invece essere confermata.
6.4. Spese di perfezionamento professionale
6.4.1.
Dal reddito lordo delle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente sono deducibili altresì le spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività professionale (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e LT). L'ammontare annuo massimo della deduzione non può superare fr. 500.-- (cfr. art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 10 novembre 1992). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione e di avanzamento professionale (cfr. art. 32 lett. b LT), volte cioè ad agevolare un cambiamento di professione o il raggiungimento di una posizione all'interno della professione che richiede maggiori requisiti (cfr. ASA 23 p. 32).
Sono deducibili, in altre parole, le somme che il contribuente spende per essere meglio in grado di svolgere la propria funzione o il lavoro attribuitogli (cfr. art. 3 cpv. 1 Decreto esecutivo del 10 novembre 1992; ASA 22 p. 386).
Principi analoghi vigono in materia di IFD (cfr. art. 22bis lett. c in fine DIFD). È tuttavia concessa una deduzione complessiva di fr. 1’700.– all’anno, riservata la possibilità di una deduzione separata per il caso in cui «le spese per riviste e libri specializzati e per il perfezionamento nella formazione richiesta dall’esercizio dell’attività professionale... superano complessivamente i 900 franchi» (cfr. art. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali ai fini dell’imposta federale diretta, del 7 maggio 1992). In quest’ultima eventualità, il contribuente è tenuto a giustificare le sue spese effettive (art. 3 Ordinanza cit.).
6.4.2.
L'Ufficio di tassazione ha ammesso una deduzione di fr. 500.– per l’IC e fr. 2’500.– per l’IFD, per perfezionamento professionale.
Su richiesta della Camera, il ricorrente ha documentato le seguenti spese effettive:
– materiale ufficio fr. 585.–
– riparazioni ufficio fr. 376.–
– acquisto libri fr. 1’200.–
– abbonamenti giornali e riviste fr. 2’033.–
in marchi tedeschi (DM 780) fr. 670.–
in sterline (£ 354) fr. 850.–
in franchi francesi (FF 2’086) fr. 542.–
totale fr. 6’256.–
in media annua fr. 3’128.–
Per l’IFD può di conseguenza essere ammessa una deduzione di fr. 3’128.–.
6.5. Spese di trasporto
6.5.1.
Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (cfr., con riferimento alla nuova legge federale entrata in vigore il 1° gennaio 1995, Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
6.5.2.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
6.5.3.
Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Camera ha recentemente affermato che il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A.P.).
6.5.4.
Nella fattispecie, non può allora essere censurata la decisione dell’autorità fiscale, che ha ammesso in deduzione l’importo di soli fr. 3’300.–, pari all’abbonamento generale FFS e ad un supplemento per i costi di spostamento dall’alloggio di __________ al luogo di lavoro.
7.1.
Dalla sostanza sono deducibili, oltre ai debiti commercialmente comprovati (art. 57 lett. a LT), gli altri debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito soggiacciono all'imposta (art. 57 lett. b LT).
Non sono invece deducibili i debiti derivanti da solidarietà o fidejussione nella misura in cui il contribuente non risponde effettivamente (art. 58 lett. b LT).
Sebbene la legge non menzioni i debiti d'imposta, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterne la deduzione. Per questa categoria di debiti vale il principio secondo cui il debito d'imposta nasce già nel momento in cui si realizzano le condizioni oggettive e soggettive su cui poggia l'imposizione fiscale e non soltanto al momento della tassazione, che è unicamente condizione di esigibilità del debito fiscale.
La deduzione delle imposte è quindi ammessa nella misura in cui sono dovute per l'anno che precede il giorno determinante per l'imposizione della sostanza (cfr. Fellmann, Leitsätze zum Luzerner Steuergesetz, Berna 1988, p. 148; inoltre Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 271; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, commento al § 65, p. 404; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, n. 21 ad § 39, p. 86; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 563). Non è per contro ammessa la deduzione di debiti fiscali latenti, vale a dire di debiti che, ad esempio, potranno nascere dall'alienazione di un immobile (cfr. RB-ZH 1985 p. 115 ss.; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n. 24 ad § 39, p. 227 s.; inoltre ZBl 80 p. 234; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 563).
In caso di pretese fiscali non ancora determinate si procederà ad una valutazione (cfr. Fellmann, loc. cit.; CDT n. 103-105 del 17 maggio 1991 in re G.N.).
7.2.
Dagli atti si evince che effettivamente il ricorrente ha venduto, in data 8 maggio 1992, la part. n. __________ di __________ (__________) al prezzo di fr. 2’500’000.–. È pertanto verosimile che da tale compravendita sia derivato un utile immobiliare di rilievo, soggetto all’imposta speciale bernese. Al suo ricorso, il ricorrente non ha tuttavia alllegato alcun documento relativo alla tassazione dell’utile in questione. Su richiesta della Camera di diritto tributario, in data 24 marzo 1997 ha inviato l’estratto bancario del conto dal quale sarebbero stati effettuati i pagamenti. Sebbene l’estratto in questione non permetta di chiarire esattamente la natura dei debiti d’imposta pagati nel 1994 (fr. 82’472.15 a favore del Comune di __________ e fr. 131’170.– a favore del Canton __________), si ritiene comunque che possa essere dedotto il debito fiscale esistente al 1° gennaio 1993, nella misura di complessivi fr. 213’642.–.
In considerazione della parziale soccombenza e della circostanza che la contestazione relativa all’imposta sulla sostanza è stata proposta per la prima volta con il ricorso alla Camera, la tassa di giustizia e le spese procedurali sono poste a carico del ricorrente nella misura di due terzi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 gennaio 1997 è così riformata:
1.1. Per l’imposta cantonale sul reddito e per l’IFD, è ammessa un’ulteriore deduzione di fr. 4’213.– per pasti sul luogo di lavoro.
1.2. Per l’IFD, sono ammesse le seguenti ulteriori detrazioni in media annua:
• fr. 4’940.– per l’uso professionale dell’abitazione privata;
• fr. 3’128.– in media annua per spese di perfezionamento professionale.
1.3. Per l’imposta cantonale sulla sostanza, è dedotto il debito fiscale esistente al 1° gennaio 1993, nella misura di complessivi fr. 213’642.–.
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 690.–
sono a carico del ricorrente nella misura di due terzi (fr. 460.–).
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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