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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.16
Data decisione, Autorità: 25.03.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00016
Lugano 25 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1997
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, Dr. __________, rappr. da: avv. Dr. __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 21 ottobre 1996, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli intimava la tassazione IC 1995/96, nella quale commisurava la sostanza imponibile in fr. 311’339.–, pari alla differenza fra il valore di stima della proprietà immobiliare di __________ (fr. 368’046.–) e la quota parte dei debiti privati del contribuente (fr. 56’707.–). La sostanza era imposta con l’aliquota del 2,731%, calcolata tenendo conto dei beni situati in altri Cantoni. L’imposta cantonale ammontava pertanto a fr. 849.35 all’anno.
Il contribuente era invece esente dall’imposta sul reddito.
L'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 21 ottobre 1996, nella quale opponeva alle argomentazioni del reclamante la circostanza che la stima era stata accertata in una procedura separata ed era quindi vincolante per le parti.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone le censure già sottoposte all’autorità di tassazione. In particolare, contesta l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la decisione in materia di stima sarebbe passata in giudicato, argomentando che a lui non è mai stata notificata.
4.1.
La sostanza imponibile comprende tutti gli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente (cfr. art. 41 cpv. 1 LT). Essa è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni degli art. 22 ss. della LT (cfr. art. 41 cpv. 2 LT).
L’art. 42 LT stabilisce che gli immobili, la cui nozione è quella dell’ art. 655 CCS (cpv. 2), e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (cpv. 1), ad eccezione dei terreni agricoli e forestali (la cui imposizione è regolata dall’art. 43 LT).
4.2.
Infatti, nel Canton Ticino, la stima ufficiale è alla base dell’imposizione degli immobili e dei loro accessori (art. 42 LT; art. 1 Lst). Secondo la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, in vigore fino al 31 dicembre 1996, l’allestimento delle stime compete all’Ufficio cantonale di stima – composto di tre funzionari tecnici (art. 7 Lst) – il quale, pur potendo affidare l’operazione a uno o due dei suoi membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone particolarmente esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in seduta collegiale (art. 10 Lst).
4.3.
Come ha opportunamente sottolineato il Tribunale federale, in una sentenza nella quale ha affermato l’esperibilità del ricorso di diritto pubblico contro le decisioni definitive in materia di stima, già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 s. LT 1976 e art. 7 s. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. sentenza 26 gennaio 1990, in RDAT 1990 p. 169).
Quest’ultima circostanza basta ad escludere che possano avere rilievo, nell’ambito di una procedura di ricorso contro una decisione in materia di imposta cantonale, censure indirizzate contro le decisioni delle autorità competenti in materia di revisione delle stime. In virtù della indipendenza della procedura di revisione delle stime da quella di tassazione, infatti, tutte le contestazioni contenute nel ricorso, sia che si riferiscano ad aspetti formali sia che attengano ad aspetti sostanziali, avrebbero dovuto essere sottoposte all’autorità competente in materia di stima (cfr. sentenza CDT n. 224 del 4 novembre 1994 in re S.K.; sulla questione come debba essere calcolato il valore di stima nel caso in cui le stime non siano ancora cresciute in giudicato, cfr. CDT n. 162 del 22 agosto 1994, in RDAT I-1995 n. 8t).
4.4.
In questa sede si può solo rilevare che l’autorità di tassazione ha operato in modo ineccepibile, essendosi limitata ad applicare una decisione in materia di revisione delle stime cresciuta in giudicato.
Infatti, la revisione generale delle stime ufficiali in territorio di __________ è stata effettuata nel 1994, in base al programma di lavoro contenuto nel decreto esecutivo del 31 marzo 1993. I prospetti contenenti la revisione delle stime dei fabbricati e dei terreni sono stati depositati il 20 settembre 1994 e il Municipio ne ha dato comunicazione agli interessati sia mediante usciere o lettera raccomandata sia mediante affissione all’albo comunale. Gli interessati hanno potuto prendere visione dei prospetti di stima dal 26 settembre 1994, per un periodo di trenta giorni. Il termine di reclamo è stato fissato al 28 novembre 1994, conformemente a quanto previsto all’art. 16 Lst (cfr. avviso del Dipartimento delle finanze e dell’economia, del 20 settembre 1994, in Foglio Ufficiale n. 75 del 20 settembre 1994, pp. 5844-5845).
Su richiesta della Camera di diritto tributario, l’Ufficio cantonale di stima, quale autorità di reclamo contro le stime, ha confermato, in data 26 febbraio 1997, che la stima ufficiale dei beni immobili situati nel Comune di __________ e appartenenti al ricorrente è passata in giudicato, non essendo stata tempestivamente impugnata.
Di conseguenza, l'Ufficio di tassazione non poteva fare altro che applicare la stima in questione, entrata in vigore il 1° gennaio 1995.
4.5.
Si può ancora osservare che, con l’entrata in vigore della nuova legge sulla stima, a partire dal periodo fiscale 1997/98, nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con una diminuzione del 20% (art. 47 cpv. 1 Lst 1996). Fra i Comuni interessati da questa norma transitoria rientra anche Minusio (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996).
Lo sconto in questione è stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa con stime molto più vecchie, quindi molto più basse.
La legge sulla stima applicabile alla tassazione qui in esame non consente tuttavia di adottare un analogo rimedio per quanto concerne la tassazione 1995/96. Deve comunque essere fatto presente al ricorrente che anch’egli ha goduto, per diversi periodi fiscali, di un trattamento di favore, essendo imposto in base ad una stima molto inferiore al valore commerciale delle sue proprietà.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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