AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.11
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00011
Lugano 28 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 21 ottobre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ negava la detrazione fatta valere, ammettendo solo una deduzione fofertaria di fr. 250.–, corrispondente al 25% del valore locativo della casa da lui abitata.
Con reclamo del 15 novembre 1996, il contribuente chiedeva la detrazione delle spese di manutenzione del tetto della cascina da lui abitata (mapp. n. __________ del Comune di __________) nonché dei costi sostenuti per altri interventi finalizzati al risparmio energetico. Lamentava inoltre la mancata concessione di una tassazione intermedia in seguito al matrimonio, contratto il 21 febbraio 1995.
L'Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 16 dicembre 1996, argomentando che i lavori eseguiti al tetto del rustico abitato dal contribuente non potevano essere considerati semplici lavori di manutenzione, «in considerazione dell’innalzamento dei muri perimetrali e del rifacimento integrale dei tetti in piode».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ripropone la richiesta di dedurre i costi di manutenzione della cascina di __________. Argomenta di avere personalmente intrapreso la manutenzione del tetto in piode della cascina in cui poi si è trasferito con la moglie, poiché era in condizioni precarie. A suo avviso la decisione negativa dell'Ufficio di tassazione si fonda su un malinteso nell’interpretazione del rapporto redatto nel 1995 dal perito incaricato dalla Camera di diritto tributario di valutare il carattere di altre spese, relative ad altri rustici da lui riattati nel biennio precedente. In detto rapporto, infatti, ci si riferisce a due rustici siti sul mapp. __________, su cui sono stati effettuati lavori di miglioria non deducibili. Ebbene, secondo il ricorrente, quello per i cui lavori egli chiede la detrazione contestata sarebbe un terzo rustico, situato a sua volta sul mapp. __________.
In data 18 giugno 1997, la Camera ha esperito un sopralluogo dal quale è emerso che la riattazione ha riguardato sia il rustico adibito ad abitazione primaria, sia altri due piccoli rustici per l’impianto di riscaldamento. Le spese chieste in deduzione si riferiscono solo al primo rustico, per opere eseguite al muro maestro (lato ovest) e al rifacimento parziale del tetto in piode. Non vengono chieste invece deduzioni per opere all’interno (camera, soggiorno, cucina).
Il ricorrente ha dapprima ritirato la contestazione relativa alla tassazione intermedia.
Quindi, l'Ufficio di tassazione ha proposto, in considerazione del fatto che la riattazione non è ancora terminata, di stralciare il valore locativo nella tassazione 1995/96 e 1997/98. A questo punto il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in merito ai costi di manutenzione. Tutte le parti hanno aderito alla proposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 è riformata nel senso che è stralciato il reddito della sostanza (valore locativo) di fr. 1’000.–.
§§ Per il resto, la decisione impugnata è confermata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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