AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.231
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00231
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 5 novembre 1996
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Lo trasferiva in seguito a __________, a partire dal 1° luglio 1994.
La contribuente inoltrava nel 1994 la dichiarazione fiscale per nuovi contribuenti, allegando un certificato di salario redatto su formulario dell’autorità fiscale cantonale del Canton Grigioni, cui aveva unito un foglietto con le parole «durante la settimana abito a __________». Il certificato di salario in questione indicava infatti come datore di lavoro un ufficio dell’amministrazione cantonale grigionese.
Con decisione del 10 luglio 1995, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava alla contribuente la tassazione IC 1993-94 per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 92’447.– e il reddito imponibile in fr. 57’839.–; la sostanza imponibile era determinata in fr. 3’000.–.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 22 luglio 1996, nella quale rilevava che era stata la reclamante a trasferire il domicilio nel Canton Ticino ed a dichiarare di risiedere a __________ solo nei giorni di lavoro.
Anche la Camera di diritto tributario ha chiesto alla contribuente, con scritto del 6 dicembre 1996 di confermare la propria intenzione di ricorrere e di indicare la causa del ritardo nell’impugnazione della decisione su reclamo. La ricorrente si è limitata a trasmettere ancora una volta la dichiarazione dell’Ufficio di tassazione di __________.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 181 LT 1976, art. 227 cpv. 1 LT 1994). Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT 1994): una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).
Nel presente caso, la ricorrente ha impugnato la decisione del 22 luglio 1996 con lettera del 5 novembre 1996 all’Ufficio di tassazione. Richiesta a due riprese, dapprima dall’autorità di tassazione e quindi dalla Camera di diritto tributario, di giustificare l’inosservanza del termine di trenta giorni, ella non ha invocato nessun motivo di restituzione dei termini.
Stando così le cose, il ricorso a questa Camera deve essere dichiarato irricevibile, in quanto interposto tre mesi e mezzo dopo la notifica della decisione contestata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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