AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.227
Data decisione, Autorità: 24.04.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00227
Lugano 24 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 1996
in materia di: IC 94 IFD 95
presentato da:
SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d'imposta IC 1994 e IFD 1995 la __________ SA dichiarava d'aver registrato nell'esercizio 1994 una perdita di fr. 379'195.--. L' Ufficio tassazione delle persone giuridiche, nelle due distinte tassazioni IC e IFD, notificate entrambe l' 11 dicembre 1995, neutralizzava la perdita con una ripresa per un delcredere eccessivo di fr. 250'000.-- e, limitatamente alla tassazione IC, con una ulteriore ripresa per interessi sul capitale dissimulato di fr. 106'237.--. Nella determinazione del capitale imponibile ai fini dell' IC l' Ufficio tassazione delle persone giuridiche considerava la ricorrente alla stregua di una società immobiliare e le esponeva un capitale minimo pari al 20% degli attivi.
Il reclamo presentato dalla contribuente sia contro la tassazione IC 1994 sia contro la tassazione IFD 1995 veniva respinto con due distinte decisioni del 7 novembre
L' autorità fiscale ribadiva la ripresa sul delcredere, osservando che la debitrice __________ SA è da considerare fiscalmente società sorella della contribuente, per cui non possono essere ammessi né l'ammortamento né la creazione di un accantonamento delcredere sul prestito fra le due ditte.
In merito alla sola imposta cantonale, l' Ufficio tassazione delle persone giuridiche rilevava inoltre che la contribuente non ha più svolto negli ultimi anni attività operativa e che la concessione del prestito alla __________ SA è stata possibile ipotecando ulteriormente la proprietà immobiliare, concludendo che essa doveva quindi essere trattata alla stregua di una società immobiliare. Confermava infine il calcolo del capitale proprio dissimulato e la ripresa degli interessi.
La ricorrente, che in un primo tempo aveva chiesto di essere sentita, ha poi rinunciato all'audizione (cfr. lettera del 12 marzo 1997).
Entrano in linea di conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, come per esempio:
le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di immobilizzi;
gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;
i versamenti nelle riserve, i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica che non provengono da riserve imposte come utile;
le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale
(cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 67 cpv. 1 lett. b LT-1994).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b LT 1976, applicabile in materia di imposta cantonale ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova LT, cioè concretamente fino alla fine del 1994 (cfr. art. 324 cpv. 2 LT 1994), è di tenore sostanzialmente analogo al nuovo art. 67 cpv. 1 lett. b LT 1994 e menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
4.2.
La dottrina ha così riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz., Berna 1993, p. 369; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 275 s.; Probst, Commentaire Impôt fédéral direct - Personnes morales, Ginevra 1995, p. 151; CDT n. 80524038 del 21 agosto 1995 in re D. SA).
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.3.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; Probst, Commentaire Impôt fédéral direct
4.4.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; inoltre Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 276; Probst, Commentaire Impôt fédéral direct - Personnes morales, Ginevra 1995, p. 151; CDT n. 80524038 del 21 agosto 1995 in re D. SA).
5.1.
Il rapporto di verifica del 7 settembre 1994 dell’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni rivela come tanto la ricorrente, __________ SA, quanto la __________ SA siano amministrate entrambe dalla stessa persona, il signor __________, il quale è pure praticamente azionista unico di entrambe le società. Emerge inoltre dall’incarto fiscale che la ricorrente è in sostanza la principale finanziatrice della __________ SA. Il debito di quest’ultima verso la ricorrente, che nel 1989 era di soli fr. 6’317.--, è passato nel 1990, esercizio in cui la __________ SA ha riscontrato una perdita di oltre un milione di franchi, a oltre tre milioni di franchi per attingere alla fine del 1994 l’importo di fr. 3’293’726.--.
Già queste semplici inoppugnabili constatazioni mettono in evidenza il carattere "insolito" della prestazione, che non può spiegarsi se non con la stretta relazione tra le due società, comprovata dall’identità dell’azionista unico (o comunque largamente maggioritario) e dell’amministratore unico delle due società.
5.2.
Non può invece essere condivisa la tesi ricorsuale, secondo cui il prestito sarebbe stato concesso dalla ricorrente quando la __________ SA ancora non navigava in cattive acque. Se è vero che quando il prestito è stato concesso la situazione non era prossima al naufragio, è comunque incontestabile che la tempesta già si affacciava pericolosamente all’orizzonte. Nel 1990 la __________ SA subiva infatti una perdita di ben fr. 1’174’596.--.
Né si deve ignorare che proprio nel 1990 il signor __________ sen. cedeva alla __________ SA il proprio prestito di fr. 800’000.--, che vantava verso la __________ SA, un’altra società del gruppo, e che __________ sen. rinunciava poi, con valuta 31 dicembre 1990, al proprio credito nei confronti della __________ SA.
5.3
Comunque sia, indipendentemente dalla situazione finanziaria iniziale della debitrice, è indubbiamente "insolito" che un creditore, che si accorge che il suo debitore ha difficoltà economiche, accetti che l’interesse sul credito di ca. il 9% venga semplicemente accreditato, senza preoccuparsi di ottenere garanzie tangibili.
Non solo, dal citato rapporto risulta pure che la ricorrente si è fatta garante con un’ipoteca sul proprio terreno di __________ di una linea di credito della __________ SA nei confronti del __________.
5.4.
Non si può quindi fare a meno di constatare di trovarsi in presenza di una distribuzione dissimulata di utili.
La verosimile e ormai ineluttabile perdita del credito da parte della ricorrente non ha fiscalmente altra conseguenza se non quella di compensare perdite subite dalla __________ SA con utili quanto meno potenziali della ricorrente.
L’azionariato della __________ SA non avrebbe mai accettato di subire una ormai ineluttabile perdita, se fra le due società non vi fosse l’ identità non solo sul piano dell’azionariato ma anche dell’amministrazione.
5.5.
A giusta ragione quindi l' Ufficio tassazione delle persone giuridiche ha ripreso alla ricorrente sia per l' IC 1994 che per l'IFD 1995 l'accantonamento sul delcredere relativo al prestito concesso alla __________ SA.
6.1.
Secondo l'art. 79 cpv. 1 LT 1976 il capitale imponibile delle società o cooperative immobiliari non può essere inferiore ad un quinto del valore totale degli attivi determinanti ai fini dell'imposta sull'utile. Inoltre, secondo l'art. 71 LT 1976, l'utile delle società immobiliari è maggiorato degli interessi passivi corrispondenti alla parte di capitale dissimulato da aggiungere al capitale proprio ai sensi dell'art. 79 LT 1976.
Tali norme scaturiscono dalla chiara volontà del Legislatore del 1976, che è stata esaminata da questa Camera in recenti sentenze (cfr. CDT n. 211 del 28 agosto 1992 in re C. SA, pubbl. in RDAT I-1993 p. 301 con riferimento a: cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000, dell'11 settembre 1974, p. 21; Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria n. 2000 R, del 30 agosto 1976, ad art. 79, p. 78 e p. 84 s.; inoltre CDT n. 284-93 del 6 dicembre 1993 in re M. SA).
6.2.
La ricorrente non contesta invero il principio posto dall'art. 79 cpv. 1 LT 1976. Contesta piuttosto di adempiere il requisito di essere una società immobiliare, condizione imprescindibile per l'applicazione dell'art. 79 cpv. 1 LT 1976.
6.2.1.
Sono fondamentalmente due i criteri che permettono di definire la società immobiliare: uno prettamente formale, che consiste nel verificare quale sia lo scopo sociale iscritto al registro di commercio; l'altro, che invece prende in considerazione l'attività effettivamente esercitata dalla società. La giurisprudenza ritiene che il secondo aspetto sia preminente, ed afferma che, se l'attività consiste esclusivamente o principalmente nell'acquistare, amministrare e vendere immobili, si può parlare di società immobiliare (RF 34/1970 p. 476; StE 1988 B 42.23 n. 1). Occorre pertanto fondarsi sostanzialmente sulla struttura del bilancio della società: si ha una società immobiliare quando la maggior parte degli attivi è costituita da immobili.
I requisiti possono così essere sintetizzati:
la società deve, in base agli statuti o di fatto, occuparsi esclusivamente o in modo preminente di immobili;
la rendita lorda dell'impresa deve consistere esclusivamente o in modo preminente in rendita da patrimonio immobiliare;
i beni dell'impresa devono consistere esclusivamente o in modo preminente in fondi (cfr. Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1976, p. 189; Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 101; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 709; Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 104 s.; CDT n. 284-93 del 6 dicembre 1993 in re M. SA).
6.3.
Nel caso in esame dall'inizio degli anni '90 la ricorrente non è praticamente più operativa nel contesto del proprio scopo sociale, essendosi limitata dal 1991 ad amministrare gli immobili di cui è proprietaria, segnatamente l'ampio appezzamento di terreno nel Comune di __________ di cui è proprietaria e a gestire il prestito concesso alla società sorella a scopo di finanziamento.
Il che è più che sufficiente per considerare soddisfatti i requisiti della società immobiliare. La ricorrente, dal 1990 si occupa praticamente in modo esclusivo dei propri immobili; la sua rendita lorda deriva, di principio, esclusivamente dal prestito alla società sorella finanziato ipotecando il proprio immobile di __________; i suoi beni consistono sostanzialmente nel solo fondo di __________ e nel capitale prestato ipotecando il fondo.
In simili condizioni non può minimamente essere censurata la decisione dell' Ufficio tassazione delle persone giuridiche di esporre nella tassazione IC 1994 un capitale di fr. 1'019'000.--, pari a un quinto degli attivi.
6.4.
Deve quindi pure essere ammessa la ripresa degli interessi sul capitale proprio dissimulato.
Il calcolo e l'importo della ripresa non sono contestati in quanto tali.
In ogni caso, sia notato a titolo del tutto abbondanziale, l' Ufficio di tassazione ha calcolato gli interessi sul capitale proprio dissimulato secondo i criteri stabiliti dall' Amministrazione federale delle contribuzioni e, meglio, con un tasso di interesse del 5,75% sul primo 60% di fr. 5'096'129.-- e del 6,25% sull'ulteriore 20%. Ha quindi ammesso interessi passivi per un importo di fr. 239'518.-- a fronte di interessi passivi contabilizzati per un importo di fr. 345'755.--.
6.5.
Di nessun rilievo sono quindi, sia notato di transenna, gli scarni argomenti ricorsuali. Non serve infatti richiamare lo scopo per la quale la società è stata fondata, le difficoltà economiche del momento, la sopravvalutazione del franco svizzero, ecc., se essa non è più operativa da anni nel suo specifico ambito commerciale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2'100.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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