AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.226
Data decisione, Autorità: 13.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00226
Lugano 13 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 28 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 19 agosto 1996 l’ Ufficio di tassazione notificava a __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui le esponeva d’ufficio quale unico fattore di reddito un reddito d’altra fonte di fr. 20’000.--;
che il 3 settembre 1996 la contribuente presentava reclamo in tempo utile;
che con decisione del 25 novembre 1996 l’ Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo e riduceva il reddito imponibile a fr. 6’422.--, cioè a un importo inferiore al minimo imponibile;
che con tempestivo ricorso del 28 novembre 1996 __________ avversa nuovamente la notifica di tassazione del 19 agosto 1996, lamentando tra l’ altro gravi ripercussioni sui suoi interessi e altri soprusi di cui sarebbe vittima;
che il ricorso presentato dalla __________ è manifestamente privo d’oggetto, poiché l’ Ufficio di tassazione con l’impugnata decisione su reclamo del 25 novembre 1996 ha riformato la contestata notifica di tassazione e stabilito che la contribuente è esente da imposta in quanto il suo reddito è inferiore al reddito minimo imponibile;
che pertanto non mette conto entrare nel merito delle ulteriori lamentele;
che in ogni caso - si rileva a titolo del tutto abbondanziale - eventuali illeciti penali accennati nel ricorso (“Abuso di Funzione e di Potere, Abuso di ufficio e Falsificazione”) non sono di competenza di questo Tribunale, come non lo sono nemmeno gli eventuali aspetti di natura civile (risarcimento di presunti danni materiali e morali);
che neppure la decisione in materia di concessione dei sussidi per la cassa malati è, con ogni evidenza, di competenza di questa Camera;
che comunque l'autorità incaricata dell'applicazione di quella legge non potrà non tener conto dell’esito del reclamo consegnato nella decisione dell' Ufficio di tassazione del 25 novembre 1996;
che infine le numerose esecuzioni per imposte scadute pendenti nei confronti della ricorrente non possono minimamente riguardare le imposte IC/IFD 1995-96, poiché non ancora passate in giudicato, ma che, come ha potuto accertare questa Camera, esse concernono unicamente imposte relative a precedenti periodi fiscali;
che, vista la situazione economica della ricorrente, si fa astrazione in via eccezionale dall’accollare alla parte soccombente spese e tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile in quanto privo d’oggetto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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