AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.223
Data decisione, Autorità: 13.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00223
Lugano 13 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione ha esposto a __________ un valore di stima per il rustico di __________ di fr. 51’708.-- ed ha determinato il relativo valore locativo in fr. 2’500.-- di media annua. Ha inoltre stralciato la deduzione di fr. 6’000.-- per persona bisognosa a carico chiesta dal contribuente (cfr. notifica di tassazione del 14 ottobre 1996). In sede di reclamo l’UT ha poi prudenzialmente ridotto il valore locativo a soli fr. 1’500.-- di media annua e ha motivato lo stralcio della deduzione per persone bisognose a carico osservando che il figlio del contribuente è al beneficio di una rendita AI di fr. 15’036.-- all’anno (cfr. decisione su reclamo del 18 novembre 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede, da un lato, la riduzione del valore del rustico di __________ a fr. 2’308.--, cioè al valore di stima in vigore il 1° gennaio 1995. Ripropone inoltre la deduzione per il figlio a carico, argomentando che non è autosufficiente e che l’impegno che deve profondere nella sua gestione lo confronta con un dispendio di tempo e di denaro superiore alla deduzione fiscale prevista.
Valore della sostanza immobiliare di __________
3.1
Come per il passato, anche vigente la nuova LT del 1994, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all’inizio del periodo fiscale (art. 54 LT), vale a dire, per il periodo fiscale 1995-96, al 1° gennaio 1995. Sempre come per il passato, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).
3.2
La giurisprudenza di questa Camera ha avuto modo di osservare che occorre, entro i limiti del possibile, sempre attendere i nuovi valori di perequazione prima di emettere la tassazione o evadere dei reclami, ammettendo in simili casi l'applicazione retroattiva al 1° gennaio delle stime, effettuate posteriormente, di edifici terminati prima dell'inizio del periodo fiscale (Rep. 1966 p. 153 s.; CCR n. E 820 del 12 gennaio 1964e n. E 1515 del 10 gennaio 1966; recentemente ancora CDT n. 382 del 31.12.1990 in re Ru.).
In altre parole, questa Camera ha ammesso che il valore di stima, ancorché fissato posteriormente all'inizio del periodo fiscale, esplichi effetto retroattivo all'inizio del periodo fiscale, se a quell'epoca l'immobile era già terminato e stato dichiarato abitabile dall'autorità competente (CDT n. 382 del 31.12.1990 in re Ru.).
3.3
Per la decisione relativa al caso in esame, la questione di sapere se la citata giurisprudenza debba valere anche vigente la nuova LT può essere lasciata insoluta.
In effetti, anche considerando, come ha fatto l’UT, la nuova stima, la sostanza netta del contribuente (fr. 16’681.--) non raggiunge il minimo imponibile.
Né nell’una né nell’altra ipotesi è comunque dovuta l’imposta cantonale sulla sostanza.
4.1
Gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. Gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che tale deduzione è stabilita "secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale".
4.2
All' inizio del periodo fiscale, vale a dire il 1° gennaio 1995, il figlio del ricorrente, da anni portatore di un'affezione psichica maggiore, era a beneficio di una rendita d'invalidità. Non erano quindi manifestamente date le condizioni della suddetta deduzione.
Così stando le cose, si pone nondimeno il problema della deduzione per persone bisognose a carico.
5.1
Gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
5.2
Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.).
5.3
Come rilevato dall' Ufficio di tassazione nella contestata decisione su reclamo, il figlio del ricorrente beneficia di una rendita AI di fr. 15'036.-- all'anno.
Questa Camera non può che convenire con l'argomentazione addotta dall' Ufficio di tassazione.
Non va d'altronde dimenticato che i titolari di una rendita AI, se in condizioni di particolare bisogno, possono richiedere l'erogazione della prestazione complementare (art. 2 LPC). Nella misura in cui adempiano le condizioni della grande invalidità, possono inoltre beneficiare del relativo assegno (art. 42 LAI).
Nel suo ricorso il ricorrente si limita per altro ad asserire un dispendio di tempo e di denaro che supererebbe senz'altro la deduzione fiscale. Al riguardo egli non fornisce altra prova se non quella costituita dal certificato rilasciatogli dal medico curante, dal quale risulta la necessità di una costante e impegnativa presa a carico, ma non di un onere finanziario pari almeno all'importo della deduzione, che ecceda la rendita d'invalidità di cui dispone il figlio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
2 Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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