AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.221
Data decisione, Autorità: 13.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00221
Lugano 13 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 22 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 94 - IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________, precedentemente domiciliato a __________ (I), è imponibile nel Canton Ticino dal 1° aprile 1994, quando ha intrapreso un’attività lucrativa dipendente ed ha acquistato il domicilio a __________;
che, con decisioni del 14 agosto 1995, l’Ufficio di tassazione di __________ gli notificava due tassazioni d’ufficio delle imposte IC/IFD 1994, per il periodo di assoggettamento dal 1° aprile al 31 dicembre 1994, ed IC/IFD 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 80’000.– in media annua;
che il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 28 agosto 1995, nel quale chiedeva di essere imposto conformemente ai dati contenuti negli allegati certificati di salario;
che, con decisioni del 25 ottobre 1996, l’Ufficio di tassazione effettuava il calcolo del reddito imponibile, riportando a dodici mesi il reddito conseguito all’inizio dell’assoggettamento per la durata di 29 mesi, e giungendo in tal modo ad un ammontare di fr. 74’151.– in media annua;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ fa valere, per la prima volta, un debito nei confronti del __________, contratto in solido con il padre __________, domiciliato a __________;
che, effettivamente, dalla documentazione allegata al ricorso e da quella trasmessa alla Camera dall’Ufficio di tassazione di __________, si evince che, in data 6 giugno 1994, i signori __________ e __________ hanno contratto un debito solidale di fr. 290’000.–, con interessi del 6%;
che, dall’«attestato di interessi 1994», prodotto con il ricorso, risulta l’avvenuto pagamento di interessi per un ammontare di complessivi fr. 9’443.20;
che, se in linea di principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT; art. 41 cpv. 1 DIFD), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 LT; analogo l’art. 41 cpv. 4 DIFD);
che, nel caso in esame sono noti gli interessi pagati nel corso del solo 1994, ma un calcolo rappresentativo della capacità contributiva richiede la considerazione almeno anche degli interessi pagati nei primi tre mesi del 1995, in modo tale da disporre dei dati relativi ad un intero anno;
che, infatti, se fossero dedotti solo gli interessi pagati nel 1994, il contribuente sarebbe penalizzato, avendo contratto il debito solo nel corso del mese di giugno, mentre l’assoggettamento è iniziato il 1° aprile 1994 (il calcolo degli interessi complessivi, da dividere poi fra i due condebitori, sarebbe allora il seguente:
fr. 9’443 x 360 = fr. 12’591.–);
270
che, pertanto, il ricorso è accolto ma gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché chieda al contribuente l’estratto degli interessi pagati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1995 ed effettui un nuovo calcolo, riportando l’importo che ne risulta a dodici mensilità;
che, nonostante il sostanziale accoglimento del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste totalmente a carico del ricorrente, per il fatto che il ricorso avrebbe potuto essere evitato se quest’ultimo avesse chiesto la deduzione degli interessi passivi in una precedente fase della procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché effettui il calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione, estendendo il computo ai primi tre mesi del 1995.
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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