AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.217
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00217
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ nel periodo di computo 1993-94, determinante per la tassazione IC/IFD 1995-96, era domiciliato a __________, in via __________ e lavorava a __________ in qualità di biologo e, meglio, di aggiunto scientifico dell'Ufficio caccia e pesca dell'Amministrazione cantonale. Nella dichiarazione d'imposta il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato per un importo annuo di fr. 10'560.--. L'Ufficio di tassazione, in sede di decisione su reclamo, ammetteva la deduzione limitatamente a fr. 4'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 25 ottobre 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ ripropone, in questa sede, la richiesta di poter dedurre l'importo di fr. 10'560.-, argomentando che l'uso del mezzo privato gli è imposto dalle esigenze di lavoro, segnatamente dalla necessità di partecipare a riunioni di lavoro oltre il normale orario lavorativo sia in sede sia fuori sede, come pure dalla necessità di muoversi a partire dalla sede per sopralluoghi in caso di interventi tecnici, inquinamenti, spurghi di bacini, ecc. Produce, a tale riguardo, una dichiarazione dell'arch. __________ della Divisione dell'ambiente.
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone, di contro, di respingere il ricorso.
Con ulteriore, diffusa memoria, non prevista dalla procedura, il ricorrente si riconferma nel proprio ricorso, ribadendo, in estrema sintesi, che l'uso dei mezzi pubblici gli causa un prolungamento del tempo di trasferta andata e ritorno di oltre un’ora. Fa inoltre notare che le missioni fuori ufficio con il mezzo proprio sono state nel periodo di computo ben 116. Rammenta infine di essere domiciliato a __________, poiché la sua prima sede di lavoro alle dipendenze dello Stato era in quel comune.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
3.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
3.2.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
3.2.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/ Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats-und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
3.2.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Va inoltre ricordato che è ancora considerata ragionevole, a meno di impedimenti dovuti a malattia o altra infermità, di una camminata di circa un chilometro, ovvero di dieci a quindici minuti, per raggiungere la fermata del mezzo pubblico più vicina (v. anche ASA 33 276 s.)
3.2.5.
Deve infine essere rilevato, con riferimento all'uso del mezzo privato durante il lavoro, che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n. 80.96.00166 dell'11 ottobre 1996 in re G. R.; art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.).
I funzionari dello Stato hanno diritto, per l’ uso di automezzi privati, a un’ indennità di fr. -.48 al km adesclusione di ogni altra indennità o rimborso, in particolare costi per assicurazione responsabilità civile, carburante, posteggio, riparazione e manutenzione del veicolo o altri. Lo Stato stipula un’ assicurazione casco globale per l’ uso di autoveicoli privati per i viaggi di servizio autorizzati, con copertura massima di fr. 20 000.- per autoveicolo ed una franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 DE che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio – 23 dicembre 1986).
Venendo ora all'esame di merito della presente fattispecie, deve essere rilevato il Comune di __________ è collegato a quello di Lugano da mezzi pubblici, con fermata anche alla stazione FFS.
Dalla consultazione degli orari delle FFS e delle PTT risulta che i collegamenti tra __________, Lugano-Stazione e Bellinzona sono particolarmente favorevoli e non provocano tempi morti d'attesa che prolungano la trasferta quotidiana oltre il tollerabile.
Il tempo di trasferta, tragitto a piedi incluso, si aggira, nella normale fascia oraria d'inizio e di fine lavoro attorno all'ora di percorrenza. Solo in orari del tutto particolari, dopo le nove di sera, l'uso del mezzo pubblico comporta considerevole dilatazione del tempo normale di percorrenza, estendendolo oltre alle due ore.
Né deve essere dimenticato che, talvolta se non sovente, il maggior dispendio di tempo rispetto all'uso del mezzo privato viene parzialmente attenuato, come è notorio, dal dilatarsi dei tempi di percorrenza durante gli usuali periodi di inizio e fine lavoro a causa dell'accresciuta sollecitazione della rete stradale da parte del traffico privato (CDT no. ..__________ dell'11.07.96 in re D.B.).
4.2.
In simili condizioni la decisione dell'UT di concedere la deduzione prevista per il mezzo pubblico appare del tutto difendibile. Non possono evidentemente essere presi in considerazione, in un simile contesto, eventuali disagi dovuti a tempi d'attesa, indipendentemente dal fatto che il ricorrente disponga o meno di una certa flessibilità nel disporre del proprio orario di lavoro.
Si giustifica quindi, in linea di principio, unicamente la concessione delle spese relative all’uso del mezzo pubblico di trasporto.
4.3.
Vero è che l'ing. __________ sostiene di dover utilizzare il mezzo privato di trasporto in funzione delle missioni esterne, non tutte prevedibili, che deve assolvere: ben 116 nel periodo di computo.
A questo riguardo il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni rileva che "dall'esame delle distinte allestite dall'ing. __________ per la richiesta di recupero del tempo impiegato per missioni d'ufficio e di lavoro straordinario nel corso del biennio di calcolo 1993‑94 si evince come queste necessità si verifichino con una frequenza che va da un minimo di una volta al mese fino a un massimo di cinque, sei volte nell'arco di tempo mensile. Le stesse hanno comunque raggiunto, nel biennio in esame, la somma totale di 58 missioni fuori orario".
Conformemente a una prassi instauratasi con l’entrata in vigore della LIFD e della nuova LT, se ciò non giustifica la concessione delle spese relative all'uso del mezzo di trasporto privato, si può nondimeno tenere equamente conto, maggiorando la deduzione, che sarebbe concessa al contribuente, se usasse soltanto il mezzo privato.
Invero, come osserva sempre la Divisione cantonale delle contribuzioni, l'Ufficio di tassazione non si è limitato, nella quantificazione della deduzione per spese di viaggio, a considerare le sole spese per il treno e l'autopostale (fr. 1500.-- più fr. 720.--), bensì ha concesso anche un esborso suppletivo di fr. 1'800.-- pari alla rifusione delle spese per un uso del veicolo privato per 50 giorni all'anno (60 cts. x 60 km x 50 giorni = 1'800.-- franchi).
Stante quanto precede, la valutazione dell'UT non appare a questa Camera censurabile nella sua sostanza.
4.4.
Per quanto attiene più da vicino le missioni esterne compiute partendo dal luogo di lavoro per conto del datore di lavoro, va ribadito in linea di principio, che le eventuali spese supplementari, causate dall'uso del mezzo privato durante il lavoro, ivi comprese quelle per la messa a disposizione del mezzo (targhe, premi d’assicurazione, usura del veicolo) devono essere rimborsate dal datore di lavoro, conformemente a quanto prevede l'art. 327b cpv. 1 e 2 CO (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re G.R.; supra consid. 3.2.5.). Il rimborso delle spese dei funzionari dello Stato per l'uso del mezzo privato è invece disciplinato dall' 11 DE che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio del 23 dicembre 1986.
La deduzione per spese di trasporto prevista dal vigente diritto fiscale federale e cantonale, senza quindi più i ristretti limiti massimi delle precedenti leggi federale e cantonale, è una deduzione di mero carattere fiscale, che non va assimilata alla rifusione integrale delle spese supplementari, causate dall'uso del mezzo privato durante il lavoro, da parte del datore di lavoro.
Non va comunque dimenticato che, nel caso dei dipendenti dello Stato, le trasferte in partenza da luogo di lavoro sono rimborsate dal datore di lavoro. Né va dimenticato, come rileva la Divisione cantonale delle contribuzioni, che l'Ufficio, presso il quale lavora il ricorrente, dispone in ogni modo di un proprio veicolo per sopralluoghi, ispezioni e altre necessità di servizio.
4.5.
Di nessun pregio, infine, l’argomento secondo cui il ricorrente avrebbe preso dimora a __________, poiché in quella località si trovava il luogo del suo primo impiego alle dipendenze dello Stato. Senza che occorra chiedersi se il trasferimento del luogo di lavoro a __________ sia stato liberamente scelto o accettato a seguito di avanzamento professionale o di altro motivo, è bene rammentare al ricorrente, che nei passati periodi le deduzioni erano limitate da un limite massimo, di gran lunga inferiore alle spese effettive per l’uso del mezzo provato e persino ampiamente inferiore all’importo ammesso nel caso concreto dall’UT.
Nel caso concreto, l’ampiezza delle deduzioni fiscali per spese di trasferta non può quindi essere in alcun modo posta in relazione con la scelta del luogo di lavoro. Né può essere ragionevolmente sostenuto che con l’entrata in vigore delle nuove leggi federale e cantonale il ricorrente subisca, a questo riguardo, un qualche svantaggio. Vero è piuttosto che egli beneficia della nuova normativa e della non criticabile valutazione delle spese deducibili fatta dall’UT.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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