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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.216
Data decisione, Autorità: 25.03.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00216
Lugano 25 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 novembre 1996
in materia di: IC 89/90 - 91/92
presentato da:
__________, __________ SG, rappr. da: __________ SA, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito del reclamo presentato dall'interessato, l' Ufficio di tassazione, con decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 riduceva il reddito imponibile a fr. 122'300.-- e stralciava la sostanza. Di particolare importanza ai fini della determinazione del reddito imponibile nel Canton Ticino è il riparto intercantonale allegato alla decisione su reclamo con particolare riferimento alla distribuzione tra i diversi cantoni interessati degli interessi passivi deducibili dal reddito.
Sollecitato da questa Camera a esprimersi sul ricorso, l' Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto nuove informazioni al Canton San Gallo, giunge alla conclusione che gli interessi passivi da dedurre devono essere portati a fr. 297'152.-- con conseguente riduzione del reddito imponibile a soli fr. 14'982.-- di media annua.
Il signor __________ della __________ SA per conto del ricorrente ha dato la propria adesione seduta stante.
Gli atti del procedimenti vanno pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi conformemente alla proposta di riparto rettificata, cui il ricorrente ha dato la propria adesione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 1996 è riformata a' sensi dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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