AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.210
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00210
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 novembre 1996
in materia di: IC 94 - IFD 95
presentato da:
__________ SA, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 6 maggio 1996 l’ Ufficio di tassazione persone giuridiche notificava alla __________ SA sia la tassazione IC 1994 sia la tassazione IFD 1995, in cui i diversi fattori imponibili, segnatamente per l' IC l'utile di fr. 30'000.-- e il capitale di fr. 150'000.-- e per l' IFD l'utile di fr. 14'700.-- e il capitale di fr. 150'000.--, venivano stabiliti d’ufficio per la mancata presentazione della dichiarazione. Entrambe le notifiche di tassazione venivano poi confermate in sede di reclamo con due diverse decisioni del 10 ottobre 1996, poiché la contribuente non aveva presentato, entro il termine concessole, né il bilancio al 31 dicembre 1994 né il conto perdite & profitti del 1994.
Con il presente, tempestivo ricorso la __________ SA, patrocinata dallo Studio Consulenti Associati, chiede la riforma delle suddette decisioni, con conseguente riduzione del reddito per l’esercizio 1994 a fr. 2’500.-- e della sostanza imponibile in Svizzera a fr. 75’000.--. Lamenta il carattere punitivo delle tassazioni d’ufficio IC 1994 e IFD 1995.
Successivamente, in data 9 dicembre 1996, la ricorrente produceva sia il bilancio al 31 dicembre 1994 sia il conto economico dell’esercizio 1994.
All’udienza del 23 gennaio 1997 l'UT, preso atto della documentazione prodotta con il ricorso e dopo aver sentito le spiegazioni del patrocinatore della ricorrente in merito alle ragioni del ritardo, ha proposto di retrocedergli gli atti per nuova decisione.
Nonostante l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che il ricorso è stato determinato dall’inosservanza degli obblighi procedurali che le incombevano nell’ambito delle procedure di tassazione e di reclamo (artt. 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 2 LT 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 10 ottobre 1996 sono annullate.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per nuova decisione.
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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