AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.206
Data decisione, Autorità: 26.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00206
Lugano 26 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 1996
in materia di: IC 93/94 int.
presentato da:
e __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Per il periodo fiscale IC 1995-96 l' Ufficio di tassazione ha esposto ai contribuenti un valore locativo di fr. 4'664.-.
La tassazione, notificata ai contribuenti il 19 settembre 1994, non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato.
L'11 maggio 1994 I contribuenti acquistavano un appartamento in condominio a __________ dal valore di stima di fr. 181'065.-. Il 12 marzo 1996 l' Ufficio di tassazione notificava pertanto ai contribuenti la tassazione intermedia relativa all'acquisto di sostanza immobiliare in Ticino, aggiungendo al reddito e alla sostanza dell'indivisione, già tassati con la tassazione ordinaria notificata il 19 settembre 1994, il reddito e la sostanza dell'appartamento condominiale appena acquistato (cfr. notifica della tassazione intermedia del 18 marzo 1996).
Con tempestivo reclamo all' Ufficio di tassazione del 27 marzo 1996 i contribuenti contestavano sia il valore locativo dell'immobile dell'indivisione sia quello dell'appartamento di recente acquisto.
Con decisione del 23 settembre 1996 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando quanto all'immobile dell'indivisione che la tassazione intermedia ha per oggetto unicamente gli elementi di reddito e di sostanza toccati dalla tassazione intermedia stessa e non anche quelli già stabiliti nella tassazione ordinaria.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi Lepori contestano il reddito della sostanza immobiliare di __________, argomentando che non corrisponde ad alcuno dei parametri previsti ed è superiore a quello imposto nei precedenti periodi.
Ricevibilità di censure rivolte contro la tassazione di base nell'ambito di un ricorso contro la tassazione intermedia
5.1
La tassazione intermedia è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100 cpv. 2 LT). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT).
Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.).
Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Masshardt, Commento al DIFD, num. 8 all' art. 96; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., consid. 2 b).
5.2
Orbene, dagli atti dell'incarto emerge con chiarezza che la tassazione ordinaria IC 1993-94 è stata notificata ai ricorrenti già il 16 settembre 1994 e che essa è quindi cresciuta incontestata in giudicato. I ricorrenti non possono quindi più rimettere in questione gli elementi di reddito e di sostanza di tassazione in occasione della tassazione intermedia per acquisto di sostanza nel Cantone, poiché non si tratta con tutta evidenza di fattori toccati dal motivo di tassazione intermedia. Questi sono, in linea di principio, unicamente il valore della sostanza acquistata e il relativo reddito.
6.1
I ricorrenti accennano inoltre nel ricorso al fatto che essi non avrebbero mai ricevuto la tassazione ordinaria (base). Orbene la notifica della stessa è indiscutibile. Risulta infatti confermato che i ricorrenti non solo hanno ricevuto le bollette d'imposta con i conguagli, in cui viene espressamente fatto riferimento alla notifica di tassazione, ma hanno addirittura provveduto a pagarli.
6.2
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell' art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
6.3
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un' omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920). Se è vero che la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa non deve cagionare alcun pregiudizio alle parti, altrettanto vero è che il destinatario di un' omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto d'impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, secondo il principio della buona fede, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda, egli deve agire tempestivamente, onde salvaguardare i propri diritti (cfr. CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. P.)
6.4.
In concreto la tassazione ordinaria (di base) 1993-94 del 19 settembre 1994 è stata spedita ai contribuenti per lettera semplice, cosicché l'UT non è in grado di comprovare, se non per atti concludenti, l'avvenuta intimazione.
Indipendentemente dalla regolare notifica o meno, ragioni di buona fede ne impediscono comunque ora l'impugnazione. I ricorrenti non solo hanno ricevuto i diversi conguagli d'imposta IC per l'anno 1993 e per l'anno 1994, in cui è fatto espresso riferimento alla notifica della tassazione di base, ma hanno addirittura provveduto a pagarli, quello del 1993 il 2 novembre 1994 e quello dell'anno successivo il 4 gennaio 1995.
I ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la tassazione ordinaria 1993-94 al più tardi nei trenta giorni dal ricevimento del primo dei due conguagli. Accedere ora alla loro richiesta di esame di merito equivarrebbe ad ammettere, in contrasto con il principio della buona fede processuale, la facoltà di dilazionare a piacimento l'atto ricorsuale.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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