AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.201
Data decisione, Autorità: 05.03.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00201
Lugano 5 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandole la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 12 agosto 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ negava la deduzione richiesta, indicando però la seguente motivazione della decisione: «tassazione come ai dati forniti dalla contribuente».
Su proposta della stessa reclamante, l’Ufficio di tassazione di __________ ha trasmesso il gravame a questa Camera, perché sia trattato come ricorso.
3.1.
Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 3 LT 1994; art. 132 cpv. 2 LIFD).
Con questa norma, già nota nel diritto fiscale cantonale ma nuova per quello federale, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419).
3.2.
La decisione di tassazione impugnata dalla reclamante non solo non è «esaustivamente motivata», come richiesto dalla legge, ma non ha addirittura preso posizione in alcun modo sulla richiesta deduzione delle spese per malattia. L’Ufficio di tassazione ha infatti ignorato la lettera con cui la contribuente ha fatto valere la detrazione, diversi mesi dopo l’inoltro della dichiarazione, ed ha motivato la decisione con la sola frase: «tassazione come ai dati forniti dalla contribuente».
In simili circostanze, questa Camera non potrebbe fare altro che rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci nel merito della richiesta della reclamante. In considerazione del fatto che né l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) né la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DdC), chiamate a prendere posizione, si sono opposte alla trasmissione del reclamo alla Camera, si ritiene tuttavia di potere eccezionalmente entrare nel merito anche in mancanza di una decisione esaustivamente motivata. D’altronde, è stata verosimilmente l’autorità fiscale stessa a suggerire alla reclamante di rivolgersi direttamente alla Camera, sapendo di affrontare una questione sulla quale vi sono diverse controversie interpretative, già pendenti dinanzi a questa Corte.
Un rinvio degli atti all’autorità di tassazione si risolverebbe nel semplice differimento della decisione della Camera.
Imposta cantonale (IC)
Per l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito imponibile.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale: vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
4.2.
La legge tributaria non definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
4.3.
Dai verbali della Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza» (Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia, infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude pertanto che «le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
4.4.
La disposizione legale in questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche, per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova legge tributaria, in: Borghi (a cura di), La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38; cfr. anche la recente CDT n. 80.96.00043 del 10 maggio 1996 in re I.M.).
4.5.
Sulla base dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994, questa Camera ha già avuto occasione di escludere che le spese per le cure dentarie abbiano il carattere di «spese per malattia, infortunio o invalidità» (CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.; CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re G.F.; CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re F. e D.Q.; CDT n. ..__________ del 27 gennaio 1997 in re R. e C. M.).
La cura medica prevista dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia) ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile, nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I capoversi da 2 a 6 dell'art. 12 LAMI (art. 25 LAMal dal 1° gennaio 1996) disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea/Francoforte 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 178).
5.2.
Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 1996, la Divisione delle contribuzioni, richiamandosi alla propria Circolare n. 25 del 20 aprile 1995, afferma che «la retta pagata alla casa per anziani non è deducibile mentre le spese per prestazioni di malattia, infortunio o invalidità fatturate separatamente all’ospite della casa per anziani sono deducibili». Nel caso della ricorrente, non sarebbe ammessa alcuna detrazione, per il fatto che le spese per cure mediche (cura e medicinali) non sono comprese nella retta della Casa per anziani ma sono state fatturate separatamente e assunte dalla cassa malati.
5.3.
In effetti, vigente la LAMI, le case di cura non erano assimilate agli ospedali, anche se offrivano un minimo di cure mediche (Maurer, op. cit., p. 284). Un degente che fosse stato ricoverato in un ospedale acuto per malattia non aveva più diritto alle prestazioni della Cassa malati nel momento in cui non necessitava più di trattamenti medici ma abbisognava tuttavia di un ricovero in casa di riposo (DTF 115 V 48 ss.).
Con l'entrata in vigore della LAMal, le case di cura sono invece state inserite fra i luoghi in cui possono essere offerte le prestazioni sanitarie assicurate: si tratta di istituti che si occupano della cura, dell’assistenza medica e della riabilitazione di pazienti lungodegenti (cfr. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, p. 70).
Il che non significa peraltro che tutte le spese derivanti dal ricovero in una casa di cura debbano essere assunte dalla Cassa malati; al contrario, lo saranno solo le cure vere e proprie, quali l’aiuto nel vestirsi e nel mangiare, e l’assistenza medica secondo l’art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal. Per quanto attiene invece ai costi di carattere alberghiero, cioè per vitto e alloggio, gli stessi saranno a carico del paziente (Maurer, loc. cit.).
In tal modo, il legislatore federale ha esteso il campo di applicazione della legge sull’assicurazione malattia a prestazioni diverse dalla vera e propria assistenza medica, per venire incontro a quelle persone che, non essendo più affette da malattia acuta, dipendono comunque dall’aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o per una sorveglianza personale (Maurer, Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit - Bestandesaufnahme und Reformbestrebungen, in SZS 32/1988, p. 2 ss.). È evidente il parallelismo di tali disposizioni con quelle che si riferiscono all’assegno per grandi invalidi, che sono contenute nelle legislazioni sull’invalidità (art. 42 LAI), sulla vecchiaia (art. 43bis LAVS) e sugli infortuni (art. 36 LAINF).
5.4.
Appaiono perciò condivisibili le conclusioni della Divisione delle contribuzioni.
In primo luogo, si è accertato come la LAMI, ancora in vigore nel periodo di computo, non ammettesse in nessun caso spese che non fossero finalizzate alla vera e propria assistenza medica. Nessuno spazio era pertanto lasciato al riconoscimento di costi per la degenza in casa di riposo.
Ma, se anche si volessero applicare le disposizioni più favorevoli della LAMal, neppure la ricorrente sostiene di adempiere i requisiti cui la legislazione federale, segnatamente l’art. 42 LAl, subordina la concessione dell’assegno per grandi invalidi. La vecchiaia non rende infatti necessariamente tanto dipendenti dall’aiuto di terzi, da comportare la qualifica di “grandi invalidi” (“hilflose”).
Ciò sarebbe sufficiente ad escludere il riconoscimento della deduzione richiesta.
Per ammettere la deduzione occorrerebbe comunque affrontare ancora un’ulteriore questione. Si è detto, infatti, che, anche nel caso in cui la nuova legge sull’assicurazione malattia (LAMal) ammette il rimborso di spese per la degenza in casa di cura, nondimeno la Cassa non è obbligata a coprire le “spese alberghiere”. Non è però facilissimo distinguere, entro la retta delle case di riposo, quale parte del costo stabilito si riferisca alle mere prestazioni alberghiere, cioè al vitto ed all’alloggio, e quale invece alla sorveglianza dei degenti e all’aiuto degli infermieri nel compimento degli atti ordinari della vita (mangiare, vestirsi, lavarsi, ecc.). Di fronte a questa difficoltà, presenta il pregio della praticabilità la soluzione indicata dalla Circolare dell’AFC, che considera deducibili le spese per la degenza in una casa di riposo, nella misura in cui superano quelle del mantenimento a casa propria. A tal fine, la Circolare rinvia alle direttive concernenti il calcolo del minimo vitale, emanate in vista dell’applicazione dell’art. 93 della legge sulla esecuzione sul fallimento (LEF).
5.5.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, il ricorso è dunque respinto.
Imposta federale diretta (IFD)
Con una disposizione analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
6.2.
Diversamente da quanto si è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale diretta il legislatore ha voluto invece creare delle nozioni di malattia, infortunio ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi federali sulle assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che il concetto di «malattia», in particolare, è più esteso di quello contenuto nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC «sono considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia...» (Circolare n. 16 del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
6.3.
In realtà, anche le direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare cit., par. 2.3); quanto alle «particolari misure terapeutiche prescritte dal medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati», mentre le spese per «soggiorni di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità della cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia domestica» (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la prassi in materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi a quella in materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in dottrina, si può affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati assunti dalla cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal punto di vista medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per cure dentarie, che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 140).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quanto si è argomentato per l'imposta cantonale può essere esteso all'IFD. Anche per quest'ultima imposta, infatti, vale il criterio che i costi sono deducibili fiscalmente se è riconosciuta la loro necessità dal punto di vista medico, necessità che viene perlopiù verificata alla luce del riconoscimento da parte della cassa malati.
7.2.
La stessa Circolare dell’AFC, come già accennato (v. supra, consid. 5.4.), subordina il riconoscimento della deduzione, nel caso della degenza in una casa di cura, a due condizioni:
in primo luogo, la persona ricoverata deve essere un “grande invalido” ai sensi dell’art. 42 LAI: deve cioè, a causa dell’età, dell’invalidità o della malattia, permanentemente ricorrere all’aiuto di terzi per il disbrigo delle ordinarie esigenze quotidiane (cfr. Circolare cit., par. 2.6);
‚ in secondo luogo, la deduzione è limitata alla misura in cui le spese di degenza superano quelle del mantenimento a casa propria, calcolate in base alle direttive sul minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo (cfr. Circolare cit., par. 2.6).
7.3.
Non essendo la ricorrente una “grande invalida”, la retta della casa per anziani non è deducibile neppure per l’IFD.
In considerazione del fatto che la Camera si pronuncia sul ricorso, senza essere stata preceduta da una decisione dell’autorità di tassazione (v. supra, consid. 3), non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, nonostante la soccombenza della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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