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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.195
Data decisione, Autorità: 13.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00195
Lugano 13 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 1996
in materia di: IC/IFD 93/94 intermedia.
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 30 gennaio 1995 l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ e __________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui non veniva accertato alcun reddito imponibile. Il 20 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente una tassazione intermedia per mutamento di professione, a valere dal 15 marzo 1993. Il reddito del lavoro veniva stabilito in fr. 63'814.-- di media annua.
L'interessato presentava reclamo in tempo utile chiedendo diverse deduzioni supplementari, tra cui quella dell'importo di fr. 7'000.-- per assicurazioni sociali pagato all' UEF di Locarno; quella per spese di doppia economia domestica e trasporto in relazione al fatto che il luogo di lavoro si trova a __________; quella per spese di riqualificazione professionale; quella per premi di assicurazione malattia in ragione di fr. 7'200.-- e non di soli fr. 3'000.--; quella per liberalità in ragione di fr. 150.-- e infine quella per figli in ragione di fr. 12'000.-- invece di soli fr. 9'000.--
Con decisione del 9 settembre 1996 l' Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo. Ammetteva tra l'altro la deduzione di fr. 7'200.-- per la camera a Zurigo, quella per spese professionali in ragione di fr. 500.-- (massimo legale) per l'IC, quella per l'assicurazione malattia in ragione di fr. 6'000.--. Negava di contro la deduzione per liberalità in quanto non prevista dalla legge per il periodo fiscale 1993-94 e quella dei contributi sociali versati all' UEF in quanto relativo all'attività indipendente precedentemente cessata. Rilevava inoltre che la deduzione per figli era quella massima prevista dalla legge nel periodo fiscale 1993-94.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente ripropone la richiesta di dedurre l'importo di fr. 7'000.-- per contributi sociali versati all'UEF, come pure l'intero ammontare delle spese di alloggio e trasporto a __________ e quindi non soltanto dell'importo di fr. 7'200.-- e infine la deduzione integrale delle spese di riqualificazione professionale.
All'udienza del 12 dicembre 1996, dopo aver sentito dal ricorrente ulteriori spiegazioni circa l'importo versato all' UEF per contributi AVS arretrati e la nuova attività salariata svolta a __________, su proposta del giudice, si è convenuto di portare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 10'800.-- di media annua, confermando per il resto tutti gli altri fattori della tassazione per i motivi esposti nel verbale dell'udienza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 settembre 1996 è riformata nel senso che la deduzione per doppia economia domestica è portata a fr. 10'800.--; per il resto essa è confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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