AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.194
Data decisione, Autorità: 26.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00194
Lugano 26 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1996
in materia di: imposte cantonali sull'utile e il capitale
presentato da:
-__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
«die Finanzierung von juristischen und natürlichen Personen sowie die Tätigung von anderen Aktivgeschäften im Rahmen der von der __________ __________ gemäss Artikel 25a des Gesetzes über die __________ __________ per 1. Januar 1993 übernommenen Kredit- und übrigen Aktivgeschäfte» (cfr. Statuto del 12 marzo 1993).
Quale proprietaria di immobili nel Canton Ticino, la __________ -__________ __________ è qui limitatatamente imponibile.
Con istanza dell’11 dicembre 1995, la società in questione chiedeva l’esenzione dalle imposte cantonali sull’utile e sul capitale, quale persona giuridica con scopo di pubblica utilità. Spiegava infatti di essere stata costituita con il solo fine di diminuire le perdite riportate dalla __________ __________ __________ e di garantire così la sopravvivenza di quest’ultima. Tali finalità avrebbero presentato, a suo avviso, un’evidente utilità pubblica, non solo per il Canton __________ ma per l’intera Svizzera.
La Divisione delle contribuzioni (DdC) del Dipartimento delle finanze e dell’economia respingeva l’istanza con decisione del 29 agosto 1996, nella quale rilevava che «un ente che esplica un’attività commerciale non può fruire dell’esenzione fiscale fintanto che entra in concorrenza economica con altre imprese».
Nelle sue osservazioni del 6 novembre 1996, la DdC propone la reiezione del ricorso.
Secondo l’art. 65 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT 1994), sono esenti dall'imposta, fra l’altro, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Il legislatore ha voluto altresì precisare che scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico (lett. b).
L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali (art. 65 lett. b ultima frase).
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta, le persone giuridiche devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 5 Regolamento della legge tributaria).
3.2.
Adottando la disposizione citata, il legislatore cantonale ha voluto conformarsi alle scelte effettuate dal legislatore federale, riprendendo testualmente gli articoli 23 cpv. 1 lett. f della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e 56 lett. g della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
Rispetto al diritto cantonale previgente, il cambiamento è sostanziale, soprattutto su due aspetti:
• in primo luogo, vi è una restrizione per quanto attiene agli scopi perseguiti dalle persone giuridiche che chiedono l’esenzione: è contemplato ora solo lo scopo «pubblico o di pubblica utilità», mentre l’abrogata legge tributaria del 1976 riconosceva anche scopi «ideali nel Cantone o di interesse per la comunità svizzera»;
• vi è invece un’estensione per quanto concerne la sede della persona giuridica: mentre la legge del 1976 richiedeva che fosse nel Canton Ticino, la nuova legge ha soppresso tale limitazione, sicché la possibilità di esenzione è estesa anche alle persone giuridiche con sede fuori Cantone
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 13 ottobre 1993, p. 49 s.).
3.3.
In relazione alle persone giuridiche che perseguono scopi ideali, la Commissione tributaria, nell’esame del progetto sottopostole dal Consiglio di Stato, ha tuttavia auspicato un’interpretazione estensiva della nozione di scopo pubblico o di pubblica utilità, in modo da continuare a garantire l’esonero delle persone giuridiche che allora ne beneficiavano per il fatto di perseguire uno scopo ideale. Si tratterebbe infatti perlopiù di associazioni che, se anche fossero tassate, non pagherebbero alcuna imposta perché non conseguono alcun utile (cfr. Verbale della Commissione speciale in materia tributaria, del 16 novembre 1993, p. 16 s.; Rapporto di maggioranza n. __________ R1, del 26 aprile 1994, p. 45).
Quest’ultima presa di posizione della Commissione desta non poche perplessità, se si pensa che l’esenzione degli enti con scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica della lett. l dell'art. 15 e della lett. e dell'art. 120 della legge tributaria del 1976, con effetto dal 1° gennaio 1987 (cfr. L. del 18 febbraio 1986). A tale proposito, nel capitolo II cifra 8 del Messaggio n. __________ del 9 ottobre 1985 si legge:
«La base legale prevista dai vigenti art. 15 cpv. 1 lett. l e 120 cpv. 1 lett. e LT non consente invece di concedere l'esenzione a quegli enti che, quale attività principale, promuovono gli interessi ideali specifici dei loro membri, quindi all'interno dell'ente medesimo.
Il Consiglio di Stato reputa tuttavia che questa vasta cerchia di associazioni, che svolgono un'attività a scopo ideale con l'intendimento di migliorare la condizione dei loro aderenti, debba poter fruire dell'esenzione».
L'elenco di associazioni che segue questa citazione è oltremodo significativo: società sportive, società per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre.
Questi intendimenti risultano confermati dal Rapporto n. 2980 della Commissione speciale in materia tributaria del Gran Consiglio, del 29 gennaio 1986. Per evitare che, ad esempio, a «un ente che si occupa in modo principale degli interessi personali, sociali e filosofici dei suoi membri» debba essere negata l'esenzione, poiché «non ha carattere di pubblica utilità (ASA 25 261)», nel Rapporto si afferma «la necessità di inserire nella legge accanto al carattere di pubblica utilità il concetto di “scopo ideale” e ciò onde poter estendere maggiormente il campo d'applicazione di tale esenzione» (cfr. Rapporto cit., p. 44; v. anche CDT n. 17-18 dell’11 febbraio 1993, in RDAT II‑1993 n. 5t).
Ebbene, da un lato, il legislatore esprime dunque la volontà di sopprimere la menzione degli enti che perseguono scopi ideali, per conformarsi alle esigenze della legge federale sull’armonizzazione (LAID), che è molto più restrittiva (cfr. Locher, Referto concernente la compatibilità della vigente legge tributaria in relazione ai disegni di legge sull’armonizzazione e sull’imposta federale diretta, edizione speciale RTT 1990 p. 31 s.); dall’altro, auspica però un’interpretazione della nuova formulazione restrittiva della disposizione sull’esenzione, che si rivela tanto “estensiva” da finire per comprendere esattamente tutti i casi che rientravano nella precedente formulazione della norma, che si è voluta modificare! Si osservi, d’altronde, che in Commissione è stata addirittura scartata la proposta di introdurre una norma transitoria, che avrebbe lasciato sussistere l’esenzione degli enti con scopi ideali fino al 2001, proprio per evitare di dover rinunciare all’esonero di tali persone giuridiche nel 2002 (cfr. Rapporto di maggioranza n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 45)!
Non si può tuttavia supporre che il legislatore voglia eludere con uno stratagemma gli obblighi dettati dalla legge sull’armonizzazione.
È quindi chiaro che l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale è riservata alle persone giuridiche che perseguono uno scopo «pubblico o di pubblica utilità» e non anche a quelle con un mero scopo “ideale”.
3.4.
Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale é data in linea di principio quando un ente svolge un'attività durevole a favore di una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato.
Devono quindi essere adempiute le seguenti condizioni:
lo svolgimento di un'attività che serve alla collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della popolazione;
il perseguimento dello scopo d'interesse generale deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l'ente non abbia un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a favore di terzi e quindi nell'interesse pubblico;
la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. STF, II Corte di diritto pubblico, del 18 marzo 1983 in re Zoologischer Garten AG, Basilea, cons. 7; DTF 114 Ib 279, 113 Ib 9, 85 I 25, 76 I 202 cons. 1; ASA 60 p. 626, 25 p. 360; Richter, Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich, in RF 49/1994 p. 300; Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in ASA 58 p. 468 ss.; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, der Staats- sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern, Zurigo 1987, p. 80 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 2a ediz., p. 36 s.; Sutter, L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di 'pubblica utilità' giusta l'art. 10 lett. a LTS, in RTT 1971 p. 34 ss.; Gygax, Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in RF 16/1961, p. 95 ss.; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 62 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 13 ss. ad art. 16 DIFD; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 66 ss.; Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen im Kanton Aargau, in ZBl 65/1964, p. 201 ss.; CDT n. 168 del 30 aprile 1980 in re Fondazione P.C.; CDT n. 175 del 22 aprile 1981 in re Clinica S. A.).
3.5.
Di regola il carattere di esclusiva pubblica utilità viene negato quando lo scopo viene perseguito, ovvero quando l'attività viene gestita secondo criteri commerciali; quanto meno quando tale attività non si pone in un rapporto adeguato con il perseguimento dello scopo di pubblica utilità (cfr. Trümpy, op. cit., p. 97 s.; inoltre Reich, op. cit., p. 473 s., segnatamente la dottrina maggioritaria ivi citata che diverge dall'opinione dell'autore espressa nella nota a piè di pagina n. 41).
Da questi casi vanno tuttavia distinti i casi in cui la gestione commerciale non mira a massimizzare il profitto, ma piuttosto a fornire prestazioni a prezzi modici, grazie ad esempio alla rinuncia del personale a una retribuzione adeguata o ai sacrifici di terzi (Trümpy, op. cit. p. 98). A maggior ragione quando a essere gestito con criteri commerciali è soltanto un esercizio parziale di un ente cui è riconosciuto carattere di utilità pubblica. In simili casi determinante è l'adeguatezza del legame che deve intercorrere tra l'attività parziale di natura commerciale e l'ente esente da imposta, segnatamente se l'attività parziale si inserisce nel quadro o è al servizio di quella di pubblica utilità (Trümpy, op. cit., p. 99; cfr. RDAT II‑1992 n. 2t).
La perdita dell’esenzione fiscale a causa dell’esercizio di attività economiche è d’altra parte giustificata in dottrina anche con il principio per cui l’imposizione non deve influenzare la concorrenza (Reich, op. cit., pp. 474 e 488 ss.; Richter, op. cit., p. 304). La libertà di commercio e di industria, garantita dall’art. 31 Cost. fed., esige infatti che se un ente di pubblica utilità opera sul mercato quale concorrente, deve essere messo dal punto di vista fiscale nelle stesse condizioni concorrenziali degli altri soggetti economici. È evidente infatti che, se un’impresa è esentata dalle imposte, tale circostanza le permette di offrire le proprie prestazioni a condizioni più vantaggiose, ma ciò comporta un vantaggio dal profilo concorrenziale nei confronti degli altri concorrenti (STF del 13 aprile 1983 inedita, citata da Reich, op. cit. 489).
Si osservi, a tale proposito, che la nuova legge esclude espressamente che gli «scopi imprenditoriali» possano essere considerati di utilità pubblica.
Nella decisione impugnata, l’autorità fiscale nega che la __________ -__________ __________ persegua scopi di pubblica utilità e ritiene invece che si tratti di attività imprenditoriale. La ricorrente sostiene per contro di perseguire il solo fine di risanare le finanze del Canton __________ e che tale obiettivo avrebbe un indubbio interesse pubblico.
4.2.
Alla luce dei requisiti cui è subordinato il riconoscimento dell’esenzione per pubblica utilità, si può ritenere che possa essere lasciata aperta la questione se il risanamento delle finanze del Canton __________, per cui la società ricorrente è stata costituita, rappresenti un fine di pubblica utilità. Sono infatti le modalità di esercizio dell’attività della stessa ad escludere che possa essere riconosciuta l’esenzione richiesta. È indubbio che la società persegua lo scopo per cui è stata costituita operando sul mercato, in regime di concorrenza.
4.3.
Come già accennato, infatti, la __________ -__________ __________ è nata per far fronte a difficoltà sorte all’inizio degli anni ‘90, a causa degli eccessivi rischi assunti dalla Banca __________ __________ negli anni ‘80. In seguito alla crisi del mercato immobiliare, alla recessione economica ed all’incremento dei tassi d’interesse, impegni che la Banca aveva assunto negli anni precedenti si sono rivelati fonti di perdite sicure. In particolare nel settore edile erano stati concessi crediti che alla luce della politica creditizia all’inizio degli anni ‘90 non sarebbero stati ammessi in quella misura o non lo sarebbero stati del tutto. Fra le misure urgenti che la Banca __________ ha allora dovuto adottare, vi è stata appunto una nuova politica degli affari e dei crediti. Nel 1992, la Banca ha così proceduto a separare i prestiti che non corrispondevano più alla nuova politica della banca e dai quali si attendeva delle perdite. L’anno successivo ha poi costituito una società figlia, nella forma di una società anonima di diritto privato, e le ha trasferito gli attivi che non corrispondevano alla nuova politica della banca. Tale rimedio ha consentito alla Banca __________ di presentarsi al pubblico come una banca sana, in grado anche di distribuire dividendi; d’altra parte, l’istituto ed i suoi clienti hanno potuto differire la soluzione dei problemi, non dovendo necessariamente liquidare gli impegni problematici in breve termine. Alla nuova società figlia, che ha assunto gli attivi problematici, è stata comunque estesa la garanzia dello Stato (cfr. lo Statuto della ricorrente, la modifica della legge sulla banca __________ __________ e il relativo Messaggio del Consiglio di Stato bernese).
4.4.
Come si vede, l’attività della ricorrente è puramente commerciale, dovendo essa gestire dei crediti, sebbene essi siano considerati “rischiosi”. La circostanza che dall’attività della ricorrente ben difficilmente siano destinati a scaturire degli utili non ha alcuna influenza sul carattere economico dell’attività da essa esercitata.
Lo stesso Tribunale federale ha d’altronde negato l’esenzione dall’imposta federale diretta ad una fondazione privata avente lo scopo di promuovere l’edificazione di abitazioni a pigione moderata, pur ammettendo che la promozione dell’edilizia abitativa rientra tra i compiti dello Stato. L’Alta Corte ha infatti attirato l’attenzione sulla circostanza che, quando l’edilizia sociale è esercitata non da enti pubblici ma da corporazioni e istituti di diritto privato, non sono perseguiti esclusivamente scopi di pubblica utilità; infatti, imprese edili che investono il proprio capitale nella costruzione di abitazioni sociali tutelano nel contempo i propri interessi ed anche le cooperative perseguono pure gli interessi dei loro membri, ai quali procurano le abitazioni. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale federale ha negato alla fondazione citata l’esenzione richiesta, sottolineando che la sua attività aveva carattere economico ed anche indirizzato al conseguimento di utili, sebbene in misura trascurabile trattandosi di edilizia abitativa sociale. Un’esenzione fiscale avrebbe potuto entrare in considerazione solo se l’attività economica della fondazione fosse stata indirizzata direttamente ed esclusivamente al sostegno di persone anziane, invalide, bisognose di cure, cui fossero p. es. stati concessi mutui senza interessi o fideiussioni (DTF 114 Ib 277 ss.).
4.5.
Neppure la ricorrente pretende, nel caso in esame, che la propria attività economica sia indirizzata più o meno direttamente al sostegno di persone bisognose. L’attività è invece direttamente finalizzata al “salvataggio” della società da cui è dominata, cioè della Banca __________ __________. Si osservi, d’altronde, che, a differenza di altre banche cantonali, quest’ultima non beneficia dell’esenzione neppure nel Cantone di domicilio, essendo anzi espressamente esclusa dal privilegio previsto dalla legge per il Cantone ed i suoi stabilimenti (cfr. art. 23 cpv. 1 cifra 2 legge tributaria bernese). Se anche beneficiasse dell’esenzione, come nel caso di altre banche cantonali, bisogna comunque rilevare che non si tratterebbe di un privilegio legato allo scopo di pubblica utilità perseguito dalla Banca cantonale, bensì alla sua natura di ente pubblico cantonale. È infatti impensabile che una Banca, sia pure costituita in forma di ente pubblico, possa considerarsi ente con scopo di pubblico interesse, operando essa in diretta concorrenza con gli altri istituti di credito.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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