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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.192
Data decisione, Autorità: 26.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00192
Lugano 26 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, accanto al valore locativo della propria abitazione (elevato da fr. 18'500.-- a fr. 24'000.--) e alle indennità di disoccupazione (elevato da fr. 19'110.-- a fr. 21'970.--), un reddito d'altra fonte di fr. 30'000.--. Deduceva dal reddito interessi passivi per soli fr. 19'617.-- di media annua invece dell'importo richiesto di fr. 24'567.-- (cfr. notifica della tassazione del 22 gennaio 1996)
__________ presentava reclamo in tempo utile spiegando che gli interessi ipotecari dell'abitazione sono stati pagati da certo signor __________ e che quindi non ha potuto usare tutti i locali, per il cui valore locativo è imposto.
Con raccomandata del 25 luglio 1996 l' UT invitava la reclamante a comparire l' 8 agosto successivo per l'esame del reclamo, con l'avvertenza che in caso di assenza ingiustificata il reclamo sarebbe stato deciso senza ulteriore citazione. Non avendo la reclamante dato seguito alla convocazione, l'UT con decisione del 26 agosto 1996 respingeva il reclamo.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della decisone su reclamo e la retrocessione degli atti all' Ufficio di tassazione per nuova decisione. Fa presente di non aver dato seguito alla convocazione per il 10 agosto 1996 in quanto si trovava in ferie. Allega a comprova del suo assunto una dichiarazione della datrice di lavoro e un certificato del medico curante della madre che certifica l'assenza all'estero della madre invalida e della figlia che l'assisteva.
In occasione dell'udienza del 19 novembre 1996 l' Ufficio di tassazione prendeva atto che, quando è stata spedita la convocazione per lettera raccomandata, la ricorrente era assente all'estero per assistere la madre malata, come risulta dalle attestazioni del datore di lavoro e del medico curante della madre della ricorrente.
L' Ufficio di tassazione ha pertanto ritenuto di dover aderire al ricorso, concedendo alla contribuente la restituzione del termine per comparire davanti all' Ufficio di tassazione e esaminare in contraddittorio i diversi aspetti controversi della tassazione.
Questa Camera consente alla restituzione del termine in considerazione sia del fatto che l'assenza all'estero, anche se prevedibile, è stata di breve durata, quindi non tale da dover indurre la ricorrente a prendere i provvedimenti del caso per evitare il decorso dei termini, sia del fatto che l' Ufficio di tassazione ha impartito alla contribuente un solo termine, per giunta assai ridotto, per comparire.
Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per la decisione di merito del reclamo previa audizione della contribuente e del suo rappresentante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 agosto 1996 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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