AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.191
Data decisione, Autorità: 12.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00191
Lugano 12 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 settembre 1996
in materia di: imposte alla fonte 1995
presentato da:
rappr. da: __________ , __________ __________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, cittadina italiana domiciliata a __________, ha lavorato nel corso del 1995 presso la __________ __________ __________ di __________ in virtù di un permesso di dimora temporaneo della durata di 90 giorni (non consecutivi).
Con decisione del 4 luglio 1996 l' Ufficio imposte alla fonte ha stabilito l'importo delle remunerazioni assoggettate a ritenuta alla fonte in fr. 22'766,25 e le ha imposte con l'aliquota del 13,5%, pari a un reddito annuo determinante di fr. 69'465.--.
A seguito del reclamo presentato il 2 agosto 1996 dalla contribuente, in cui veniva tra l'altro contestata la ripresa di un importo di fr. 7'200.-- per spese di viaggio, l' Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 9 settembre 1996, confermava l'importo delle retribuzioni assoggettate alla fonte, ma riduceva il salario determinante per l'aliquota a fr. 48'710.-- e l'aliquota al 10,4%. Nella motivazione della decisione rilevava in particolare che il rimborso delle spese di viaggio è considerato integrazione di salario e che le aliquote sono stabilite tenendo conto delle spese di viaggio e di doppia economia domestica.
Precisa innanzi tutto che la sua posizione è assimilabile a quella di una libera docente e chiede che il reddito annuo determinante per l'aliquota sia stabilito in base alla sua reale capacità contributiva, vale a dire aggiungendo al reddito svizzero quello estero ragionevolmente convertito in franchi. Precisa inoltre che il rimborso spese di fr. 7'200.-- è composto in ragione di fr. 4'500.-- dalle spese di trasferta, di fr. 900.-- dal vitto, di fr. 1'150.-- dai contributi alle assicurazioni sociali e di fr. 650.-- da altre spese (telefoniche, spese per altre attività).
L' Ufficio imposte alla fonte propone invece di respingere il ricorso, ribadendo che la deduzione per spese di viaggio è considerata nell'aliquota.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
3.2.
Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
la natura, salariata o indipendente, dell'attività;
la remunerazione assoggettata a ritenuta alla fonte;
il reddito determinante per l'aliquota.
In un recente giudizio questa Camera ha avuto modo di stabilire che non svolgono attività indipendente – e non possono pertanto invocare l' art. 14 CDI – dei docenti residenti in Italia, che tengono lezioni in una scuola ticinese, anche se essi risultano formalmente retribuiti da una società con sede in , la quale emette delle fatture alla scuola svizzera, per le prestazioni dei docenti stessi (CDT n. .. del 27 ottobre 1995 in re F. s.r.l.; con riferimenti a dottrina a giurisprudenza, in RDAT I-1996 n. 18t p. 457 ss.).
A maggior ragione ciò deve valere nel caso della ricorrente, tanto più che essa viene retribuita direttamente, e non tramite una società estera che emette fatture, dalla datrice di lavoro svizzera, __________ __________ __________.
6.1
Nella retribuzione assoggettata a ritenuta alla fonte dall'autorità fiscale è inclusa una rifusione spese di fr. 7'200.--, comprensiva, come risulta dalle spiegazioni della ricorrente, di un'indennità per le trasferte da e per il luogo di lavoro, di un'indennità per pasti, dei contributi all'AVS e all'assicurazione contro gli infortuni e di un'indennità per spese varie (presenza scolastica al di fuori dell'orario d'insegnamento, spese telefoniche, ecc.).
6.2
Come ha opportunamente rilevato l'Ufficio imposte alla fonte nella decisione impugnata, le spese professionali e i premi di assicurazione sono già calcolati nelle aliquote di trattenuta, con importi complessivi (art. 107 cpv. 1 LT 1994, art. 86 cpv. 1 LIFD).
La procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386; inoltre CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re P.P., in RDAT II-1995 n. 1t).
6.3.
Ma, anche a voler prescindere da questa considerazione, si sottolinea che le spese rimborsate alla ricorrente avrebbero dovuto essere riprese a titolo di integrazione di salario anche nel quadro dell'imposizione ordinaria.
Si tenga presente, a tale proposito, che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem).
Ebbene, i costi che la ricorrente sostiene per rientrare al domicilio in __________ e per consumare i pasti sul luogo di lavoro non rientrano manifestamente nell'ambito delle spese necessarie, ragione per cui l'autorità di tassazione le avrebbe comunque imposte a titolo di integrazione di salario, anche se i dipendenti menzionati non fossero imposti alla fonte (cfr. p. es. CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P. e F., in RDAT II-1995 n. 5t; v. anche CDT n. ..__________ del 7 dicembre 1995 in re T. SA, in RDAT I-1996 n. 19t p. 462 ss.).
6.4.
Quanto poi ai contributi AVS/AI/IPG, è vero che, in virtù di una giurisprudenza alquanto risalente (RCC 1959 p. 389), gli insegnanti delle __________ __________ sono affiliati alle casse di compensazione quali indipendenti, per il fatto che si tratta di istituti retti da associazioni costituite per sostenere moralmente e finanziariamente una scuola. A prescindere dai dubbi che tale giurisprudenza solleva, si deve osservare che, in considerazione della misura trascurabile del reddito soggetto ai contributi, la ricorrente risulta aver versato alla cassa di compensazione meno di quanto avrebbe dovuto pagare se fosse stata assoggettata quale dipendente. Dal conteggio prodotto dalla contribuente, su richiesta della Camera, si evince infatti che ella è stata assoggettata con il tasso minimo previsto per gli indipendenti, pari al 5,116%.
Se si pensa che, come detto, i premi di assicurazione sono già calcolati nelle aliquote di trattenuta, con importi complessivi, la ricorrente potrebbe addirittura essere leggermente avvantaggiata rispetto agli altri lavoratori assoggettati ad imposizione alla fonte. La quota dei contributi paritetici a carico dei lavoratori dipendenti è infatti superiore a quanto versato alla cassa di compensazione dalla ricorrente.
7.1.
Le direttive della Divisione delle contribuzioni stabiliscono che per i lavoratori con permessi speciali (consulenti, collaboratori ecc.) nel corso dell'anno civile il reddito di attività lucrativa conseguito in Svizzera, qualunque sia il suo ammontare, è assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte con l'aliquota massima (grassetto nel testo) prevista dalle tabelle A e B (dimoranti, stagionali, ecc.) tenuto conto della situazione familiare, riservata la possibilità per il contribuente di documentare che l'applicazione dell'aliquota massima non corrisponde alla sua capacità contributiva (cfr. Direttiva n. / sull'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5).
7.2.
In una recente sentenza (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re B. SA), questa Camera ha stabilito che l'applicazione dell'aliquota massima prevista dalla tabella ufficiale può portare in numerosi casi a includere nell'aliquota un reddito estero.
Si è infatti rilevato, in primo luogo, come sia difficilmente compatibile con la Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione e i relativi accordi il computo, sia pure ai soli fini dell’aliquota, dei redditi esteri; si è fatto notare, in secondo luogo, in relazione al principio della parità di trattamento, come il sistema semplificato della trattenuta alla fonte non comporti l’accertamento sistematico dei redditi esteri per tutti gli assoggettati a questo sistema. La Camera di diritto tributario ha pertanto concluso che la cifra 10.2 delle Direttive d’applicazione della legge del 1976 – che corrisponde al par. III.B.5 delle direttive emanate in applicazione delle nuove leggi sulle imposte dirette – è in contrasto con le disposizioni convenzionali nella misura in cui applica sistematicamente a tutti i salariati al beneficio di un permesso speciale di 90 / 120 giorni l’aliquota massima e non quella riportata all’anno.
Se infatti è vero che per i beneficiari di tantièmes, gettoni di presenza e altre indennità percepite nell’ambito dell'amministrazione di una persona giuridica, si può presumere in base all’esperienza e al tipo qualificato di prestazione fornita che essi dispongono di altre entrate di misura non trascurabile, lo stesso non si può dire con altrettanta certezza per i salariati assoggettati alla fonte che beneficiano di un permesso speciale di 90 / 120 giorni. Inoltre la loro situazione presuppone una certa durata e quindi anche una regolarità della prestazione lavorativa, diversamente dall'episodicità insita nell’attività di chi, in virtù di conoscenze del tutto particolari o funzioni altamente qualificate ricoperte altrove, viene chiamato a sedere nel consiglio d’amministrazione di una persona giuridica o prestare occasionalmente consulenza.
7.3.
La ricorrente obietta invero che, invece dell'aliquota corrispondente al salario annualizzato, si deve tener conto dell'aliquota corrispondente all'effettiva capacità contributiva, che va stabilita aggiungendo ai redditi svizzeri quelli esteri ragionevolmente tradotti in franchi svizzeri.
Si è già sottolineato tuttavia il sistema schematico proprio dell'imposizione alla fonte. Non si può allora esigere dai datori di lavoro che compiano accertamenti sui redditi esteri, solo per stabilire l'aliquota.
D'altronde, il sistema del salario annualizzato non solo non lede il principio della parità di trattamento con altri contribuenti, illimitatamente imponibili, ma assoggettati pro rata temporis, ma risulta persino più vantaggioso. Infatti, nel caso del contribuenti illimitatamente imponibili pro rata temporis il reddito imponibile è riportato a dodici mesi e ad esso viene aggiunto il parallelo reddito estero su base annua.
Ne consegue che il ricorso si rivela chiaramente infondato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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