AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.190
Data decisione, Autorità: 04.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00190
Lugano 4 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, hanno due figli, __________ (1973) e __________ (1977);
che, nella dichiarazione fiscale 1995/96, i contribuenti chiedevano la deduzione di fr. 12'000.– per l'IC e di fr. 9'400.– per l’IFD per figli a carico;
che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 maggio 1996, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna riduceva la deduzione citata alla metà, avendo verificato dalla tassazione del figlio __________ che lo stesso non era più apprendista;
che i contribuenti contestavano la suddetta decisione con reclamo del 17 giugno 1996, argomentando che nel periodo di computo 1993/94 Martin era stato a loro carico, avendo terminato il tirocinio solo il 31 agosto 1994;
che l'autorità di tassazione ha confermato la propria decisione in data 16 settembre 1996, precisando che la legge considera determinante per la concessione della deduzione in questione la situazione all'inizio del periodo fiscale;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione dell'autorità fiscale;
che gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'300 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede;
che gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT 1994 precisano che tale deduzione è stabilita «secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale»;
che, in tal modo, la legge ha ora codificato una regola già applicata prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi fiscali cantonale e federale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 3 ad art. 35 LIFD, p. 149; cfr. per la prassi cantonale RDAT II-1994 n. 7t);
che tale principio discende dalla circostanza che la situazione personale-economica si riferisce al soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120);
che, di conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo l'inizio del periodo fiscale, essi non possono più essere presi in considerazione, e, viceversa, se vengono meno dopo l'inizio del periodo fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig, op. cit. n. 1 ad art. 25 DIFD, p. 707 s.);
che, dinanzi alla chiara lettera della legge, la Camera, tramite il suo segretario, aveva consigliato al ricorrente di ritirare il gravame, per evitare il pagamento delle spese di giudizio, ma il contribuente ha opposto un diniego;
che, in simili circostanze, non si può che respigere il ricorso, manifestamente infondato, ponendo a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster