AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.184
Data decisione, Autorità: 30.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00184
Lugano 12 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano una deduzione per spese di trasporto di fr. 4'920.-- di media annua e una per doppia economia domestica di fr. 3'960.--, che venivano invece loro concesse dall' Ufficio di tassazione nella ridotta misura di fr. 2'957.--, risp. di fr. 1'200.--. L'autorità fiscale rilevava che la deduzione per le spese di trasporto doveva essere ridotta in considerazione della distanza dei luoghi di lavoro di marito e moglie dal domicilio e quella per doppia economia domestica perché il contribuente poteva rientrare a casa per il pasto di mezzogiorno durante parte dell'anno (cfr. decisione su reclamo del 12 agosto 1996).
Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che la deduzione per doppia economia domestica per il marito venga elevata a fr. 1'800.-- di media annua, essendo costretto per circa tre quarti dei giorni lavorativi a pranzare fuori casa e che quella per spese di trasporto venga portata a fr. 4'320.--.
L' UT propone invece di respingere il ricorso, precisando che alla moglie è stata concessa la deduzione per l'uso della bicicletta, come richiesto e al marito la trasferta da __________ a __________ e ritorno due volte il giorno per 220 giorni la settimana. Rileva infine che la deduzione di fr. 1'200.-- per il pranzo è stata concordata, in linea di principio, con i rappresentanti sindacali.
Questa Camera, lette le osservazioni dell' Ufficio di tassazione invitava pertanto il ricorrente a comunicare se intendeva mantenere il ricorso e in tal caso a produrre una dichiarazione circostanziata del datore di lavoro relativa al luogo di lavoro durante gli anni 1993-94 e all' impossibilità di far rientro al domicilio per il pranzo.
Con lettera del 31 ottobre 1996 il ricorrente dichiarava di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster