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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.183
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00183
Lugano 25 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna ha esposto al contribuente il reddito della sostanza, come pure le rendita AI conformemente a quanto dichiarato nella dichiarazione d’imposta. Ha invece escluso dai redditi imponibili l’importo della rendita versatagli dall’ UFAM di fr. 56’056.-- (fr. 28’028.-- di media annua). Dal reddito ha dedotto, come a dichiarazione i contributi AVS e i premi assicurativi. Ha per contro ammesso la deduzione per spese di gestione e manutenzione dei fabbricati nella misura forfetaria del 25%, mentre ha completamente negato la deduzione per spese di malattia in quanto non comprovate (cfr. decisione su reclamo del 30 agosto 1996).
Con il presente, tempestivo ricorso chiede, in sostanza, un colloquio per poter discutere la sua tassazione, in quanto l’imponibile stabilito dall’ Ufficio di tassazione gli sembra esagerato.
In occasione dell’udienza del 19 ottobre u.s., in cui il giudice ha spiegato al ricorrente le ragioni dell’aumento dell’imponibile e la correttezza dell’operato dell’ Ufficio di tassazione, è emerso che egli ha dimenticato di notificare i debiti esistenti al 1° gennaio 1995 e gli interessi passivi pagati nel corso degli anni 1993 e 1994.
In simili condizioni gli atti del procedimento vanno retrocessi all’ Ufficio di tassazione affinché allestisca nuovi conteggi in cui si tenga conto dei debiti e dei relativi interessi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 agosto 1996 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione.
Non si preleva tassa di giustizia, mentre che le spese processuali per complessivi fr. 80.– sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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