AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.181
Data decisione, Autorità: 12.12.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00181
Lugano 12 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 settembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il reclamo, presentato dai contribuenti il 20 giugno 1996, facendo valere la pubblica utilità dell'associazione beneficiaria della loro liberalità, veniva respinto con decisione su reclamo del 12 agosto 1996.
La Divisione cantonale delle contribuzioni propone per contro di respingere il ricorso.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotti dai proventi le pre-stazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite mas-simo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
3.2.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta fe-derale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detra-zioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.3.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle libe-ralità della persona fisica che chiede la deduzione godano del-l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
In secondo luogo, si richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto. La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche; così, non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore della Chiesa cattolica, cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994 (sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la recente risposta n. __________ del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato all’interrogazione del 22 settembre 1996 dell’on. __________ __________).
Come ha correttamente rilevato l’autorità fiscale, nella decisione impugnata prima e nelle osservazioni al ricorso poi, la Società sportiva __________ discatori della __________ non beneficia dell’esenzione fiscale in qualità di ente che persegue scopi di pubblica utilità. Ciò basta a giustificare il rifiuto di ammettere in deduzione il versamento effettuato dal ricorrente.
Va comunque rilevato che quand’anche la società non avesse mai presentato una domanda d’esenzione per difetto di non fattori imponibili, l’eventuale domanda, per quanto si dirà in seguito non potrebbe verosimilmente venire accolta (v. consid. 4.6).
4.2.
D’altra parte, il fatto che la società __________ non benefici dell’esenzione fiscale è del tutto coerente con i princìpi cui la legge subordina l’esonero delle persone giuridiche.
Secondo l’art. 65 LT 1994, sono esenti dall'imposta, fra l’altro, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Il legislatore ha voluto altresì precisare che scopi imprenditoriali non sono di norma considerati di interesse pubblico (lett. b).
L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali (art. 65 lett. b ultima frase).
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta, le persone giuridiche devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 5 Regolamento della legge tributaria).
4.3.
Adottando la disposizione citata, il legislatore cantonale ha voluto conformarsi alle scelte effettuate dal legislatore federale, riprendendo testualmente gli articoli 23 cpv. 1 lett. f della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e 56 lett. g della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
Rispetto al diritto cantonale previgente, il cambiamento è sostanziale, soprattutto su due aspetti:
• in primo luogo, vi è una restrizione per quanto attiene agli scopi perseguiti dalle persone giuridiche che chiedono l’esenzione: è contemplato ora solo lo scopo «pubblico o di pubblica utilità», mentre l’abrogata legge tributaria del 1976 riconosceva anche scopi «ideali nel Cantone o di interesse per la comunità svizzera»;
• vi è invece un’estensione per quanto concerne la sede della persona giuridica: mentre la legge del 1976 richiedeva che fosse nel Canton Ticino, la nuova legge ha soppresso tale limitazione, sicché la possibilità di esenzione è estesa anche alle persone giuridiche con sede fuori Cantone
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 13 ottobre 1993, p. 49 s.).
4.4.
In relazione alle persone giuridiche che perseguono scopi ideali, la Commissione tributaria, nell’esame del progetto sottopostole dal Consiglio di Stato, ha tuttavia auspicato un’interpretazione estensiva della nozione di scopo pubblico o di pubblica utilità, in modo da continuare a garantire l’esonero delle persone giuridiche che allora ne beneficiavano per il fatto di perseguire uno scopo ideale. Si tratterebbe infatti perlopiù di associazioni che, se anche fossero tassate, non pagherebbero alcuna imposta perché non conseguono alcun utile (cfr. Verbale della Commissione speciale in materia tributaria, del 16 novembre 1993, p. 16 s.; Rapporto di maggioranza n. 4169 R1, del 26 aprile 1994, p. 45).
Quest’ultima presa di posizione della Commissione desta non poche perplessità, se si pensa che l’esenzione degli enti con scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica della lett. l dell'art. 15 e della lett. e dell'art. 120 della legge tributaria del 1976, con effetto dal 1° gennaio 1987 (cfr. L. del 18 febbraio 1986). A tale proposito, nel capitolo II cifra 8 del Messaggio n. __________ del 9 ottobre 1985 si legge:
«La base legale prevista dai vigenti art. 15 cpv. 1 lett. l e 120 cpv. 1 lett. e LT non consente invece di concedere l'esenzione a quegli enti che, quale attività principale, promuovono gli interessi ideali specifici dei loro membri, quindi all'interno dell'ente medesimo.
Il Consiglio di Stato reputa tuttavia che questa vasta cerchia di associazioni, che svolgono un'attività a scopo ideale con l'intendimento di migliorare la condizione dei loro aderenti, debba poter fruire dell'esenzione».
L'elenco di associazioni che segue questa citazione è oltremodo significativo: società sportive, società per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre.
Questi intendimenti risultano confermati dal Rapporto n. __________ della Commissione speciale in materia tributaria del Gran Consiglio, del 29 gennaio 1986. Per evitare che, ad esempio, a «un ente che si occupa in modo principale degli interessi personali, sociali e filosofici dei suoi membri» debba essere negata l'esenzione, poiché «non ha carattere di pubblica utilità (ASA 25 261)», nel Rapporto si afferma «la necessità di inserire nella legge accanto al carattere di pubblica utilità il concetto di “scopo ideale” e ciò onde poter estendere maggiormente il campo d'applicazione di tale esenzione» (cfr. Rapporto cit., p. 44; v. anche CDT n. 17-18 dell’11 febbraio 1993, in RDAT II‑1993 n. 5t).
Ebbene, da un lato, il legislatore esprime dunque la volontà di sopprimere la menzione degli enti che perseguono scopi ideali, per conformarsi alle esigenze della legge federale sull’armonizzazione (LAID), che è molto più restrittiva (cfr. Locher, Referto concernente la compatibilità della vigente legge tributaria in relazione ai disegni di legge sull’armonizzazione e sull’imposta federale diretta, edizione speciale RTT 1990 p. 31 s.); dall’altro, auspica però un’interpretazione della nuova formulazione restrittiva della disposizione sull’esenzione, che si rivela tanto “estensiva” da finire per comprendere esattamente tutti i casi che rientravano nella precedente formulazione della norma, che si è voluta modificare! Si osservi, d’altronde, che in Commissione è stata addirittura scartata la proposta di introdurre una norma transitoria, che avrebbe lasciato sussistere l’esenzione degli enti con scopi ideali fino al 2001, proprio per evitare di dover rinunciare all’esonero di tali persone giuridiche nel 2002 (cfr. Rapporto di maggioranza n. __________ R1, del 26 aprile 1994, p. 45)!
Non si può tuttavia supporre che il legislatore voglia eludere con uno stratagemma gli obblighi dettati dalla legge sull’armonizzazione.
È quindi chiaro che l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale è riservata alle persone giuridiche che perseguono uno scopo «pubblico o di pubblica utilità» e non anche a quelle con un mero scopo “ideale”.
4.5.
Secondo dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea di principio quando un ente svolge un'attività durevole a favore di una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo disinteressato.
Devono quindi essere adempiute le seguenti condizioni:
lo svolgimento di un'attività che serve alla collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della popolazione;
il perseguimento dello scopo d'interesse generale deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l'ente non abbia un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a favore di terzi e quindi nell'interesse pubblico;
la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. STF, II Corte di diritto pubblico, del 18 marzo 1983 in re Zoologischer Garten AG, Basilea, cons. 7; DTF 114 Ib 279, 113 Ib 9, 85 I 25, 76 I 202 cons. 1; ASA 60 p. 626, 25 p. 360; Richter, Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich, in RF 49/1994 p. 300; Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in ASA 58 p. 468 ss.; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, der Staats- sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern, Zurigo 1987, p. 80 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 2a ediz., p. 36 s.; Sutter, L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di 'pubblica utilità' giusta l'art. 10 lett. a LTS, in RTT 1971 p. 34 ss.; Gygax, Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in RF 16/1961, p. 95 ss.; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 62 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 13 ss. ad art. 16 DIFD; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 66 ss.; Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen im Kanton Aargau, in ZBl 65/1964, p. 201 ss.; CDT n. 168 del 30 aprile 1980 in re Fondazione P.C.; CDT n. 175 del 22 aprile 1981 in re Clinica S. A.).
4.6.
Ebbene, l’attività delle società sportive è generalmente ritenuta di interesse privato, per il fatto che non serve a promuovere il benessere pubblico se non indirettamente (Trümpy, op. cit., p. 102 s.; Reich, op. cit., p. 471). Manca pertanto il primo dei requisiti cui si subordina l’esenzione fiscale per scopi di pubblica utilità, cioè il fatto che si tratti di un’attività esercitata nell’interesse della generalità della popolazione.
Si tenga presente che il legislatore cantonale aveva introdotto gli articoli 15 cpv. 1 lett. l e 120 cpv. 1 lett. e LT 1976, pensando proprio, come si legge nel Messaggio, alle società sportive, alle società per il tempo libero, alle società amatoriali, alle società locali e altre, menzionando tra le società per il tempo libero quelle di foto cine e radioamatori, quelle ornitologiche e micologiche, come pure in generale altre società per il tempo libero (Messaggio n. __________ del 9 ottobre 1985, p. 28 s.; inoltre Rapporto n. __________ della Commissione speciale in materia tributaria del Gran Consiglio, del 29 gennaio 1986).
Per il fatto stesso che le nuove leggi non prevedono più gli scopi ideali accanto alla pubblica utilità, si deve ritenere che la società sportiva finanziata dal ricorrente non potrebbe beneficiare dell’esenzione fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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