AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.174
Data decisione, Autorità: 26.11.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00174
Lugano 26 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23 agosto 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 28 giugno 1996, l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna negava peraltro la deduzione richiesta, non riconoscendo che fossero adempiuti i presupposti.
L’autorità di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 19 agosto 1996, in cui spiegava che la deduzione degli oneri permanenti era esclusa quando il debitore della rendita ha ottenuto una controprestazione, almeno fintantoché il totale delle rendite versate non superi il valore della controprestazione; negava inoltre la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi, per il fatto che la moglie era casalinga; riteneva infine che non fosse ammissibile la deduzione per l’uso di un locale adibito a studio, potendo il ricorrente disporre di locali entro la scuola.
Quanto alla rendita versata alla madre della contribuente, negano che possa essere considerata controprestazione, essendo essi stati assoggettati ad imposta di donazione al momento del trasferimento di proprietà del capitale.
I ricorrenti contestano quindi la mancata deduzione dal reddito d’attività dei coniugi, non essendo richiesto a loro avviso il conseguimento di un doppio reddito.
Infine, ritengono che il signor __________, professore al liceo di __________, non possa preparare tutte le attività scolastiche nei locali messi a disposizione dall’istituto.
Nelle rispettive osservazioni del 2 e del 31 ottobre 1996, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia propongono di accogliere il ricorso limitatamente alla deduzione per l’uso di una camera a scopi professionali.
4.1.
Come detto, i ricorrenti hanno beneficiato di una donazione di un milione di franchi da parte della signora __________ __________, madre di __________ __________. Nello stesso atto di donazione, i ricorrenti, donatari, hanno assunto l’obbligo di versare alla donante fr. 20’000.– all’anno. Ritengono pertanto di avere diritto alla deduzione di tali importi a titolo di oneri permanenti, come d’altronde avveniva nei precedenti periodi fiscali.
4.2.
Fino al periodo fiscale 1993/94, erano in vigore il Decreto concernente l’imposta federale diretta del 9 dicembre 1940 (DIFD) e la legge tributaria del 28 settembre 1976 (LT 1976). Entrambi ammettevano il diritto, per il debitore, di dedurre dal reddito imponibile, oltre agli interessi maturati su debiti, anche gli oneri permanenti fondati o sulla legge o su contratto, con l’eccezione peraltro delle rendite versate in adempimento di un obbligo di mantenimento fondato sul diritto di famiglia (art. 22 cpv. 1 lett. d DIFD; art. 31 cpv. 1 lett. b LT 1976).
Fra le rendite fondate sulla legge, entravano in considerazione in particolare quelle dovute in relazione a responsabilità extracontrattuale, per esempio per risarcire i danni causati al creditore con un atto illecito (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 147 ad art. 22 DIFD, p. 637 s.); quelle fondate su contratto erano rappresentate essenzialmente dalle rendite vitalizie (Känzig, op. cit., n. 148 ad art. 22 DIFD, p. 639 s.). Nella nozione di oneri permanenti venivano fatti rientrare inoltre gli oneri fondiari, le servitù prediali e le servitù personali (Känzig, op. cit., nn. 155-158 ad art. 22 DIFD, pp. 643-646; inoltre Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 178).
4.3.
Dal punto di vista economico, le rendite devono essere considerate in parte come interessi del capitale da cui sono pagate e in parte come rimborso del capitale stesso (ASA 55 p. 48, 19 p. 342). Se si tratta di rendite vita natural durante, sarà allora possibile stabilire quale parte della rendita sia stata reddito solo dopo la cessazione del suo versamento (Känzig, op. cit., n. 130 ad art. 21 DIFD, p. 347).
4.4.
Fino al 1954 l'imposta federale diretta (allora imposta per la difesa nazionale) prevedeva l'imposizione integrale delle rendite presso il beneficiario e la deduzione dal reddito imponibile del debitore. Con l'entrata in vigore del decreto federale concernente l'esecuzione dell'ordinamento finanziario per gli anni dal 1955 al 1958 (RU 1954 pag. 1376), che ha introdotto nel Decreto concernente l'imposta federale diretta il nuovo art. 21bis, si è però voluto alleggerire l'onere fiscale sugli introiti derivanti da assicurazioni di rendite e di capitali non suscettibili di riscatto (cfr. la circolare del giugno 1955 emanata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in: ASA 23 pag. 514 segg.). Lo sgravio è stato voluto per evitare che i contribuenti, una volta maturato il diritto alla rendita, si trovassero a pagare appieno l'imposta sul reddito per entrate assimilabili in parte più o meno grande, dal profilo economico, a rimborsi di capitale (FF 1954 pag. 853 in fondo; art. 21bis DIFD; cfr. STF del 15 giugno 1990 in re S. SA; Känzig, op. cit., pp. 347 ss. e 476 s.).
Nel progetto di nuova legge sull'imposta federale diretta, presentato nel 1983, il Consiglio federale aveva però suggerito di abbandonare il sistema descritto a favore del c.d. “sistema vodese”, consistente nella deduzione integrale di premi e contributi e nell'imposizione integrale delle rendite (Zuppinger/Böckli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung, Berna 1984, p. 84 s.). Il Parlamento ha peraltro preferito ritornare al sistema tradizionale dell'imposizione di quella parte di ogni rendita che si presenta quale vero e proprio reddito (art. 22 cpv. 3 LIFD, art. 7 cpv. 2 LAID). Il legislatore ticinese si è adeguato a tale decisione del legislatore federale.
4.5.
Dunque, le nuove legislazioni federale e cantonale sull'imposta sul reddito prevedono che le rendite da fonti previdenziali siano imposte solo nella misura di 3/5, a condizione però che «le prestazioni su cui poggia la pretesa [siano] state fornite esclusivamente dal contribuente». Proprio perché i premi e i contributi non sono a carico del solo beneficiario, non rientrano nel campo di applicazione di tali disposizione né le rendite AVS/AI né le prestazioni delle istituzioni di previdenza professionale; al contrario, le stesse leggi prevedono per tali redditi l'imposizione integrale (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT 1994). Per il 1° e il 2° Pilastro vige peraltro il principio della deducibilità integrale dei contributi.
4.6.
L'aspetto più innovativo della nuova disciplina legislativa delle rendite è rappresentato dall'estensione del suo ambito di applicazione: la regola dell'imposizione agevolata è ora applicabile, oltre che alle vere e proprie rendite previdenziali, anche ai diritti di abitazione ed agli usufrutti. È vero infatti che la natura giuridica di tali diritti differisce sostanzialmente da quella della rendita vitalizia, se solo si pensa che quest'ultima ha un mero carattere obbligatorio e si fonda su un contratto, mentre l'usufrutto e l'abitazione sono diritti reali limitati; tuttavia, dal punto di vista economico, presentano tali analogie da giustificare un uguale trattamento fiscale. Al momento in cui viene costituito l'usufrutto (o il diritto di abitazione) su un immobile, infatti, il diritto di utilizzarlo viene trasferito ad un terzo per un certo lasso di tempo, durante il quale al proprietario resta solo la «nuda proprietà». Il valore dell'immobile diviene allora molto inferiore per il proprietario, mentre il diritto che è attribuito all'usufruttuario assume un vero e proprio valore patrimoniale. La suddivisione del valore dell'immobile, operata al momento della costituzione, non rimane costante, ma evolve continuamente: col trascorrere degli anni, tende a spostarsi nuovamente in direzione dello stato primitivo. La nuda proprietà tende così a perdere la sua iniziale “nudità”, mentre il diritto d'uso dell'usufruttuario perde progressivamente valore (Locher, Besteuerung von Renten und rentenähnlichen Rechtsverhältnissen in der Schweiz, in SJZ 87/1991 pp. 185 e 188-191; cfr. CDT n. ..__________ dell’11 ottobre 1996 in re L. e B.D.).
4.7.
La considerazione della rendita dal punto di vista economico parzialmente come restituzione di capitale non ha ripercussioni solo sull’imposizione del creditore della rendita ma anche su quella del debitore.
Ammettere infatti che il debitore della rendita possa dedurre dal proprio reddito la totalità delle rendite versate comporterebbe una deroga al principio per cui è esclusa la detrazione dal reddito delle spese per l’estinzione di debiti (cfr. art. 34 lett. c LIFD; art. 33 lett. c LT 1994). Se la legge ammettesse la deducibilità di tutti i versamenti effettuati a tale titolo creerebbe di fatto un privilegio fiscale ingiustificato a favore del debitore della rendita (Bieri, Die Besteuerung der Renten und Kapitalabfindungen, tesi, Berna 1970, p. 122 s.; Locher, op. cit., p. 184; Zuppinger/Böckli/Locher/Reich, Steuerharmonisierung – Probleme der Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Berna 1984, p. 88).
Per questa ragione, il legislatore federale ha introdotto, nella nuova legge federale sull’imposta federale diretta, una restrizione, già presente peraltro nella legge tributaria bernese. Ha dunque stabilito che «il debitore di rendite che ha ottenuto una controprestazione può dedurre le proprie prestazioni soltanto quando il totale delle rendite versate supera il valore della controprestazione» (art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD vedi anche art. 32 cpv. 1 lett. b LT 1994). Tale disposizione è stata voluta, secondo il Consiglio federale, che l’aveva introdotta nel proprio disegno di legge presentato al Parlamento nel 1983, proprio per conformarsi «al principio secondo cui le spese riguardanti il rimborso di debiti non possono essere dedotte» (Messaggio a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, del 25 maggio 1993, in FF 1983 III p. 109).
4.8.
I ricorrenti negano che la donazione di cui la signora __________ __________ __________ ha beneficiato nel 1988 costituisca una controprestazione per la rendita vitalizia da loro versata. Fanno notare, infatti, di essere già stati assoggettati all’imposta di donazione, al momento della liberalità in questione.
Non si vede tuttavia come la rendita vitalizia, che essi si sono obbligati a versare, nel quadro di un atto di donazione a loro favore, possa essere considerata gratuita. Vi è sì stata una liberalità, ma non certo da loro alla madre della contribuente, bensì dalla madre a loro.
Le considerazioni dei ricorrenti in merito all’assoggettamento all’imposta di donazione non sono perciò pertinenti. In primo luogo, è vero che la donazione di cui essi sono stati beneficiari è stata imposta quale liberalità a loro favore, ma l’imponibile è stato calcolato deducendo il valore capitalizzato della rendita che essi si sono obbligati a versare. In secondo luogo, se il contratto di rendita vitalizia da loro stipulato con la madre della signora __________ fosse davvero gratuito, lo stesso sarebbe soggetto proprio all’imposta di donazione, in applicazione dell’art. 143 LT 1994: la madre che riceve una rendita vitalizia a titolo gratuito è infatti beneficiaria di una donazione (v. anche Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Lugano 1995, p. 176 s. e l’esempio a p. 258).
4.9.
Conformemente a quanto stabilito nella decisione impugnata, i ricorrenti avrebbero il diritto di dedurre le rendite versate solo nel momento in cui il loro totale superasse la prestazione ricevuta nell’ambito dello stesso contratto. In considerazione della proporzione esistente fra le due prestazioni, si deve peraltro ritenere che ciò non accadrà mai.
5.1.
Secondo gli articoli 33 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT 1994, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 5'400.– per l'IFD e di fr. 4'300.– per l'IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.
La detrazione in questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa (Känzig, op. cit., p. 676).
5.2.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni per la concessione della deduzione in esame (Circolare n. __________ del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in particolare, che se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi; inoltre, se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore; se poi l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna deduzione. Non è invece possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno o a tempo parziale (cfr. anche CDT n. ..__________ dell’11 ottobre 1996 in re E. e M.L.).
5.3.
I ricorrenti ritengono di avere il diritto di dedurre 4’300 franchi dal reddito imponibile soggetto all’imposta cantonale, sebbene la moglie, casalinga, non eserciti un’attività lucrativa da cui trae un reddito imponibile.
Tale pretesa appare del tutto incompatibile con la ratio stessa della detrazione in esame, che, come detto, è stata introdotta dal legislatore proprio per tener conto della diversa situazione economica in cui si trovano due coniugi entrambi attivi fuori casa rispetto alle famiglie in cui vi è un coniuge casalingo. Nel caso in cui entrambi i coniugi lavorano fuori casa, infatti, la coppia non può beneficiare integralmente dei risparmi connessi con la vita in comune; si richiederanno spese maggiori per l'acquisto di prodotti già pronti o per il consumo di pasti fuori casa ed eventualmente si dovranno assumere persone di servizio per la pulizia e per accudire i bambini (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 40; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Lausanne 1992, p. 49 ss.; RDAT I-1994 16t).
Se si tiene conto di tale obiettivo della disposizione in esame, la contestazione dei contribuenti appare manifestamente infondata.
6.1.
I ricorrenti fanno valere, infine la deduzione per le spese corrispondenti all’uso professionale di un locale dell’abitazione, nel quale il signor __________ prepara le lezioni per poter svolgere la propria attività di docente liceale.
6.2.
Tra le spese professionali deducibili dal reddito lordo di chi esercita un’attività dipendente sia l’art. 26 cpv. 1 LIFD sia l’art. 25 LT 1994 annoverano, oltre alle spese di trasporto (lett. a) e a quelle cosiddette di doppia economia domestica (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993; art. 7 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96, dell’8 novembre 1994).
La relativa deduzione è ammessa per l’imposta cantonale nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificati la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. DE). Per l’imposta federale diretta la deduzione forfetaria è del 3% del salario netto, al minimo fr. 1’700.-- l’anno al massimo fr. 3’400.-- (cfr. Appendice all’Ordinanza). Il contribuente che, in luogo della deduzione forfetaria, fa valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale (art. 4 Ordinanza).
6.3.
Le nuove norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito all’uso professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. __________ dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato;
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, op. cit., n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
6.4.
Questa Camera ha affermato che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
Con una decisione recente, questa Camera ha poi concesso la deduzione per l'uso professionale di un locale privato ad un docente di informatica che, al luogo di lavoro, poteva servirsi solo di un ordinatore a disposizione dell'intero corpo docente all'interno di un'aula scolastica (CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re E.P.).
6.5.
Non diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 64, p. 325 s.).
6.6.
Alla luce dei criteri esposti, si ritengono adempiuti i requisiti per poter beneficiare della detrazione fatta valere. Come il contribuente cui si riferisce la sentenza del 22 agosto 1996 di questa Camera, anche il ricorrente svolge infatti l’attività di docente di informatica, ragione per cui non si vede perché dovrebbe essergli riservato un trattamento diverso.
Quanto alla misura della deduzione, l’AFC propone il rinvio degli atti all’autorità di tassazione, ritenendo che manchino elementi per poter procedere ad una valutazione; per la Divisione delle contribuzioni, invece, si tratta semplicemente di dividere il valore locativo dell’intera abitazione dei ricorrenti per il numero dei locali, operazione che nella fattispecie porta a quantificare la deduzione in fr. 2’925.– in media annua (fr. 17’550.– : 6).
Il metodo di calcolo proposto dalla DdC presenta i pregi della conformità ai dettami della legge ed anche della semplicità ed è dunque preferibile, p. es., a quello, estremamente sofisticato che è stato adottato dall’autorità di tassazione del Canton Argovia (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 65, pp. 326-327; CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re E.P.).
La deduzione è pertanto ammessa nella misura di fr. 2’925.– in media annua.
L’accoglimento parziale del ricorso comporta la ripartizione proporzionale delle spese fra le parti (art. 231 cpv. 1 ultima frase LT 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 agosto 1996 è riformata nel senso che la deduzione per «altre spese professionali» è elevata di fr. 2’925.– in media annua.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 200.–).
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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