AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1996.173
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00173
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 22 agosto 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, era domiciliato, all'inizio del periodo fiscale 1993-94, nel comune di __________ __________ e svolgeva l'attività di ispettore alle dipendenze della compagnia di assicurazioni __________ __________.
Con decisione del 10 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna gli notificava la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui commisurava il reddito del lavoro in fr. 109'195.– in media annua ed il reddito aziendale in fr. 8'070.– per l'IC e 9'008.– per l'IFD. La motivazione allegata alla decisione spiegava che il reddito del lavoro era stato elevato rispetto a quanto dichiarato, per tener conto di spese generali non riconosciute ai fini fiscali; inoltre era stato aggiunto un utile aziendale, proveniente dalla vendita di un immobile situato a __________.
L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 22 luglio 1996, in cui si limitava a fare rinvio al verbale di audizione.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo stralcio del reddito aziendale. Ripropone sostanzialmente le argomentazioni già sottoposte all'autorità di tassazione con lo scritto del 22 luglio 1996. In particolare, osserva di avere acquistato l'appartamento per esercitarvi la propria attività di assicuratore, ma di essere stato costretto a rivendere, dopo meno di due anni, per dissidi insorti con l'amministratore. In tale circostanza, ha dovuto sottostare ai limiti posti dal decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli, trattandosi di una vendita intervenuta prima dei cinque anni di durata del possesso.
In considerazione della natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, questa Camera suole escludere che il contribuente possa recedere dall'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente davanti all'Ufficio di tassazione, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.).
4.1.
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 108).
L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
4.2.
Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità («behördliche Massnahme»; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione («Abmachung»), dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione («Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung», cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8).
Sebbene, per la sua natura di mero atto – di natura procedurale – preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede («Treu und Glauben») (Blumenstein, op. cit., p. 9).
4.3.
Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura "procedurale" che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist» (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.4.
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso (cfr. anche CDT n. 93 e 98 del 3 maggio 1993, in RDAT II‑1993 n. 1t).
4.5.
Nella fattispecie, come detto in narrativa, le parti, al termine di un'udienza tenutasi presso l' Ufficio di tassazione, hanno sottoscritto un verbale del seguente tenore:
«Dopo discussione, tenuto conto delle precisazioni fornite e riveduto il calcolo di prima sede si decide quanto segue:
Il reddito imponibile per l'imposta cantonale viene definito in fr. 85'000.– annui e quello per l'imposta federale in fr. 87'238.– annui.
La sostanza imponibile al 1.1.1993 è negativa.
Il presente verbale vale quale motivazione per la decisione del reclamo».
Il fatto che fisco e contribuente si siano accordati anche in merito all'ammontare del reddito imponibile dovrebbe indurre a concludere che non vi è più alcuno spazio per un riesame di singoli elementi del reddito complessivo. Sennonché, dal verbale non è possibile dedurre che le parti abbiano affrontato anche la questione del reddito da commercio di immobili a titolo professionale. D'altronde, la correzione apportata dall' Ufficio di tassazione ai fattori indicati nella decisione su reclamo concerne unicamente il reddito del lavoro e non invece anche il reddito aziendale.
Sarebbe difficilmente conciliabile con le esigenze della buona fede, allora, invocare tale accordo per rifiutare l'esame della censura sottoposta alla Camera dal ricorrente.
In base ad una pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; ASA 59, pag. 480 consid. c; cfr. pure Schmidt, La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in : Fiscalità – Atti della giornata di studio del 25 ottobre 1989 organizzata dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1989, p. 14; Soldini, Il commercio professionale di immobili alla luce della giurisprudenza federale e cantonale e nella prospettiva della nuova Legge tributaria, in RDAT I-1994 p. 385 ss.). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (cfr. STF 24 luglio 1992 in re La., p. 6).
Sapere se una vendita isolata sia da considerare commercio professionale di immobili, amministrazione patrimoniale o occasione fortuita di transazione immobiliare dipende, in ultima analisi, dalle circostanze del caso particolare. Decisiva per il giudizio non è la situazione esistente inizialmente, al momento dell'acquisto, ma quella che risulta al momento della vendita (STF 26 marzo 1976 in re Ri., p. 9). Così, una operazione iniziata e fatta con intenti speculativi può perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che si verificano al momento, determinante, della vendita: e viceversa (cfr. sent. CDT 274/88 cit. in RTT 1990, p. 358 ss.).
6.1.
Il Decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli (DFDA) è stato adottato dalle Camere nell'intento di evitare gli abusi della speculazione, di mitigare la domanda di fondi e di accrescerne l'offerta (Müller, Scopo e concezione dei decreti federali urgenti in materia di diritto fondiario, in Rep. 1989 pp. 301-302).
Blocco dei prezzi dei fondi significa che, nel caso di un'alienazione prima della scadenza del termine quinquennale, è vietato realizzare il maggior valore che il fondo ha acquisito dal momento dell'acquisto a dipendenza dell'inflazione e della congiuntura (Schöbi, Erläuterungen zur Sperrfrist, Berna/Stoccarda 1990, p. 88).
L'autorizzazione all'alienazione anticipata costituisce pertanto un'eccezione al principio del divieto di vendita nei cinque anni previsti dall'art. 1 DFDA.
La prima eccezione prevista dall'art. 4 DFDA è rappresentata dall'alienazione anticipata con cui «l'alienante non consegue alcun utile» (art. 4 cpv. 1 lett. a DFDA). L'art. 4 cpv. 2 DFDA definisce l'utile come la differenza fra il ricavo dell'alienazione e il prezzo di costo, aumentato di un supplemento del 3% annuo. Il prezzo di costo è a sua volta composto dal prezzo di acquisto (comprese le spese accessorie), dai disborsi per le spese necessarie e utili e da una adeguata rimunerazione del capitale proprio.
6.2.
Nella fattispecie, il ricorrente ha allegato al suo gravame copia dell'istanza indirizzata a suo tempo alla Commissione decreti federali urgenti per ottenere l'autorizzazione all'alienazione anticipata. Il calcolo del valore autorizzato per l'alienazione anticipata è il seguente:
• prezzo d'acquisto fr. 230'000.––
• 3% (19 mesi) fr. 11'500.––
• tasse RF fr. 3'903.––
• parcella notaio fr. 888.50
• posa tende fr. 983.70
• provvigione fr. 15'000.––
• pittura fr. 1'399.80
totale fr. 263'675.––
Mentre, dunque, per la concessione dell'autorizzazione all'alienazione anticipata, non risulta esservi stato alcun utile, ciò non accade per il calcolo dell'utile imponibile effettuato dall' Ufficio di tassazione. Quest'ultimo ha infatti così determinato l'utile proveniente dalla vendita immobiliare:
IC IFD
prezzo di vendita fr. 264'000.– 264'000.–
prezzo costruzione fr. 230'000.– 230'000.–
provvigioni e migliorie fr. 15'984.– 15'984.–
IMVI fr. 1'877.–
utile fr. 16'139.– 18'016.–
6.3.
Prima ancora di verificare l'esistenza degli indizi, dai quali il Tribunale federale fa dipendere la qualifica di una compravendita immobiliare come commercio professionale di immobili, è bene chiarire da cosa dipenda la circostanza che la vendita effettuata dal ricorrente non abbia prodotto alcun utile ai fini dell'applicazione del Decreto federale urgente, mentre ne avrebbe prodotto uno di 16'000/18'000 franchi per l'imposta sul reddito.
6.3.1.
Deve essere rilevata, in primo luogo, l'omessa considerazione, nel calcolo dell' Ufficio di tassazione, dei costi di vendita, che devono invece essere dedotti dal ricavo dell'alienazione (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 59 ad art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD, p. 557). Conformemente a quanto disposto dalla legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI), le spese legate all'acquisto e/o alla vendita, segnatamente le spese notarili, legali, di bollo, di iscrizione a Registro fondiario, di mediazione, come pure quelle di inserzioni pubblicitarie o di promozione alla vendita, sono di solito quantificate nella misura del 5% del valore di acquisto (Soldini, op. cit., p. 408).
Ritenuto che, nel caso in esame, le spese di mediazione sono state considerate analiticamente, nella misura di fr. 15'000.–, non si giustifica un'ulteriore deduzione forfettaria del 5%. Alle spese deducibili, commisurate in fr. 15'984.–, viene pertanto aggiunto l'importo di fr. 4'792.–, corrispondente alla somma delle tasse di iscrizione a RF e della parcella notarile.
6.3.2.
La seconda differenza tra i due calcoli proposti deriva dall'aggiunta, alle spese computabili secondo l'art. 4 DFDA, di un supplemento del 3% annuo.
Nel testo del progetto della commissione del Consiglio Nazionale, scaturito dall'esame dell'iniziativa parlamentare che ha dato avvio ai lavori, l'utile era definito semplicemente come la differenza fra il prezzo d'acquisto, compresi costi accessori, spese effettive per lavori necessari o utili di rinnovo o trasformazione, e il prezzo d'alienazione (FF 1989 I 1149). Non si teneva conto dunque del deprezzamento dovuto all'inflazione. Nel progetto dell'agosto 1989, allegato al Messaggio del Consiglio federale, si definiva il guadagno come «la differenza fra il prezzo di costo, aumentato del rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, e il prezzo d'alienazione» (FF 1989 III 190). Il testo finale del Decreto, piuttosto che indicizzare il prezzo di costo, ha preferito una rivalutazione costante e uniforme del 3% all'anno, indipendentemente dall'indice dei prezzi al consumo (Schaufelberger [a cura di], Les arrêtés fédéraux urgents contre la spéculation foncière – Travaux de la journée d'étude organisée par le Centre du droit de l' entreprise le 8 mars 1990 à l'Université de Lausanne, Losanna 1991, p. 50 s.). Lo scopo del supplemento del 3% è dunque esclusivamente quello di compensare il rincaro (v. anche Peter/Naef, Bodenrechtliche Sofortmassnahmen im Siedlungsbereich, Zurigo 1990, n. 65 ad art. 4 cpv. 2 DFDA, pp. 30-31).
6.4.
Dalle considerazioni che precedono discende la conclusione che il solo “utile”, che l'autorità fiscale vorrebbe che fosse assoggettato all'imposta dovuta dai commercianti di immobili a titolo professionale, sarebbe rappresentato proprio da quell'importo che il Decreto federale consente di aggiungere al prezzo di costo per compensare la svalutazione. Si tratta allora evidentemente di un mero utile nominale. Ma il diritto fiscale si fonda proprio sul principio del valore nominale. Quest'ultimo deriva dalla funzione del valore nominale del denaro quale mezzo di pagamento e di scambio statale. A suo favore militano tanto considerazioni legate alla sicurezza del diritto quanto motivi pratici. Da tale principio discende la conseguenza che la stima del patrimonio e la determinazione dell'utile non tengono conto della svalutazione del denaro (Känzig, op. cit., p. 232; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 528).
Sebbene tale reddito, dovuto essenzialmente alla svalutazione monetaria, sia soggetto anche all'imposta sul maggior valore immobiliare (all'imposta sull'utile immobiliare, dal 1° gennaio 1995), ci si può domandare se la sua realizzazione basti a giustificare l'assoggettamento all'imposta dei commercianti di immobili a titolo professionale.
Nella fattispecie, in considerazione dell'ammontare trascurabile del reddito in questione (che ammonterebbe a circa 5'600 franchi in media annua, per l'imposta cantonale, ed a poco di più per l'IFD) e dell'assenza di particolari indizi di professionalità dell'operazione, si ritiene che si possa senz'altro prescindere dall'imposizione, pur lasciando impregiudicata la decisione di principio circa l'assoggettamento all'imposta in questione di ogni reddito realizzato con un'alienazione anticipata ai sensi dell'art. 4 DFDA.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 luglio 1996 è riformata nel senso che è stralciato il reddito aziendale.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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